Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.4 personale |
Data: | 04/05/1951 |
Numero: | 307 |
Sommario |
Art. 1. Le pensioni ordinarie - escluse quelle di cui al successivo art. 4 - dirette o di riversibilità, anche se privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, [...] |
Art. 2. L'aumento di L. 60.000 annue degli stipendi, paghe e retribuzioni, stabilito dall'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, ai fini della liquidazione dei trattamenti [...] |
Art. 3. Per i personali civili e militari dello Stato cessati dal servizio successivamente al 30 giugno 1949, l'importo di L. 60.000 stabilito dagli articoli 1 e7 del decreto [...] |
Art. 4. Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e le pensioni e gli assegni delle categorie indicate all'art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, già [...] |
Art. 5. Relativamente agli aumenti previsti dai precedenti articoli 1 e 4 si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 12, primo comma, e13, primo e [...] |
Art. 6. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 4, primo comma, si applicano a cominciare dalla prima mensilità di pensione o assegno interamente decorsa dopo le varie [...] |
Art. 7. Nel caso di decesso di titolari di pensioni o assegni, di cui ai precedentiarticoli 1 e 4, liquidati su stipendi, paghe o retribuzioni vigenti anteriormente al 1° luglio [...] |
Art. 8. Le pensioni ordinarie dirette o di riversibilità, liquidate ai medici condotti su stipendi vigenti anteriormente al 1° luglio 1949, sono aumentate del 10 per cento a [...] |
Art. 9. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile in sei miliardi annui, si farà fronte, relativamente all'esercizio 1950-51, con le [...] |
Art. 10. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana |
§ 86.4.17 – L. 4 maggio 1951, n. 307.
Miglioramenti sui trattamenti ordinari di quiescenza.
(G.U. 14 maggio 1951, n. 108).
Le pensioni ordinarie - escluse quelle di cui al successivo art. 4 - dirette o di riversibilità, anche se privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dall'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, liquidati su stipendi, paghe o retribuzioni vigenti anteriormente al 1° luglio 1949, sono aumentate del 10%.
L'aumento di L. 60.000 annue degli stipendi, paghe e retribuzioni, stabilito dall'art. 3 della
Per i personali civili e militari dello Stato cessati dal servizio successivamente al 30 giugno 1949, l'importo di L. 60.000 stabilito dagli articoli 1 e7 del
Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio successivamente alla predetta data del 30 giugno 1949, l'importo di L 50.000 stabilito dal primo e secondo comma dell'art. 3 del citato
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Relativamente agli aumenti previsti dai precedenti articoli 1 e 4 si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 12, primo comma, e13, primo e secondo comma, del
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 4, primo comma, si applicano a cominciare dalla prima mensilità di pensione o assegno interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi dal 30 giugno 1950.
Nel caso di decesso di titolari di pensioni o assegni, di cui ai precedentiarticoli 1 e 4, liquidati su stipendi, paghe o retribuzioni vigenti anteriormente al 1° luglio 1949, è concesso un assegno una volta tanto a favore degli aventi diritto alla riversibilità, nella seguente misura:
50 per cento di una mensilità della pensione o assegno, nel caso di decesso nel corso dell'esercizio finanziario 1950-51;
40 per cento di una mensilità della pensione o assegno, nel caso di decesso nel corso dell'esercizio finanziario 1951-52;
30 per cento di una mensilità della pensione o assegno, nel caso di decesso nel corso dell'esercizio finanziario 1952-53;
20 per cento di una mensilità della pensione o assegno, nel caso di decesso nel corso dell'esercizio finanziario 1953-54.
Ai fini della determinazione dell'assegno una volta tanto, di cui al precedente comma, si considera l'importo netto della pensione o dell'assegno diretto, o vedovile nel caso di decesso della vedova pensionata, quale risulta dopo l'applicazione degli aumenti stabiliti dai precedenti articoli 1 e 4.
L'assegno una volta tanto stabilito dal presente articolo non spetta qualora sia già stato concesso ad un precedente avente diritto alla riversibilità della pensione o dell'assegno.
Le pensioni ordinarie dirette o di riversibilità, liquidate ai medici condotti su stipendi vigenti anteriormente al 1° luglio 1949, sono aumentate del 10 per cento a decorrere dal 1° luglio 1950.
Il relativo onere farà carico sulla Cassa pensioni per i sanitari.
Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile in sei miliardi annui, si farà fronte, relativamente all'esercizio 1950-51, con le entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario predetto.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.