Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.3 contributi previdenziali |
Data: | 11/06/1954 |
Numero: | 383 |
Sommario |
Art. unico. Il termine del 31 dicembre 1952 fissato all'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610, è prorogato al 31 dicembre 1954 |
§ 77.3.2a - Legge 11 giugno 1954, n. 383. [1]
Proroga del termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610: Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi.
(G.U. 8 luglio 1954, n. 153).
Il termine del 31 dicembre 1952 fissato all'articolo 31 della
[1] Abrogata dall'art. 1 del