§ 41.9.33 - Legge 19 maggio 1950, n. 319.
Estensione al personale dipendente dagli Enti locali delle disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.9 personale
Data:19/05/1950
Numero:319


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, richiamate in vigore e modificate con la legge 12 luglio 1949, n. 386, sono applicabili ai segretari [...]
Art. 2.      Gli Enti locali territoriali e istituzionali possono deliberare di estendere ai loro dipendenti le disposizioni di cui all'art. 1. Gli Enti che deliberano tale [...]
Art. 3.      I dipendenti ammessi al collocamento a riposo ai sensi della presente legge e le relative Amministrazioni verseranno, in rate annuali non superiori a cinque, ai [...]
Art. 4.      La deliberazione di cui al primo comma dell'art. 2 può essere adottata dagli Enti ivi previsti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 41.9.33 - Legge 19 maggio 1950, n. 319. [1]

Estensione al personale dipendente dagli Enti locali delle disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente la istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni.

(G.U. 14 giugno 1950, n. 134)

 

 

     Art. 1.

     Le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, richiamate in vigore e modificate con la legge 12 luglio 1949, n. 386, sono applicabili ai segretari comunali e provinciali.

     Le relative domande dovranno essere presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 2.

     Gli Enti locali territoriali e istituzionali possono deliberare di estendere ai loro dipendenti le disposizioni di cui all'art. 1. Gli Enti che deliberano tale estensione debbono lasciare vacanti per un quinquennio un numero di posti di ruolo pari alla metà dei dipendenti che usufruiranno del beneficio. Qualora un solo dipendente usufruisca del beneficio, deve essere lasciato vacante un posto.

     E' in facoltà degli Enti, che abbiano adottato la deliberazione di cui al primo comma accogliere o meno, in relazione alle esigenze dei propri servizi, le singole domande di anticipato collocamento a riposo.

 

          Art. 3.

     I dipendenti ammessi al collocamento a riposo ai sensi della presente legge e le relative Amministrazioni verseranno, in rate annuali non superiori a cinque, ai competenti istituti di previdenza le quote di contributo rispettivamente dovute per il quinquennio.

     Il versamento di tali quote da parte degli Enti costituisce spesa obbligatoria.

 

          Art. 4.

     La deliberazione di cui al primo comma dell'art. 2 può essere adottata dagli Enti ivi previsti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Le domande dei dipendenti di tali enti per essere ammessi ad usufruire dei benefici loro concessi dovranno essere presentate nel termine di sei mesi dall'approvazione della deliberazione di cui al primo comma.

     L'Amministrazione deve deliberare su tali domande entro sei mesi dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.