Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 76. Poste |
Capitolo: | 76.4 personale |
Data: | 13/12/1956 |
Numero: | 1411 |
Sommario |
Art. 1. Ai ricevitori e portalettere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 543, sono attribuiti, a decorrere dal 1° luglio 1955, gli stipendi risultanti dalla tabella A, [...] |
Art. 2. Per il personale di cui trattasi, a decorrere dal 1° luglio 1955, sono soppressi i seguenti emolumenti: |
Art. 3. L'assegno personale di sede previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni, è concesso, a decorrere dal 1° luglio 1955, [...] |
Art. 4. La tredicesima mensilità spettante al personale di cui al precedente articolo 1 ai sensi del decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 466, è pari ad un dodicesimo dell'importo annuo dello [...] |
Art. 5. Al personale indicato al precedente articolo 1, a decorrere dal 1° luglio 1955, sono corrisposte le quote di aggiunta di famiglia con l'applicazione delle norme di cui all'articolo 4 del decreto [...] |
Art. 6. Sono estese al personale di cui al precedente articolo 1, in quanto applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1955, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 [...] |
Art. 7. Ai fini della concessione degli aumenti periodici di stipendio spettanti al personale indicato al precedente articolo 1, si tiene conto del servizio prestato con la stessa qualifica in qualsiasi [...] |
Art. 8. Fermo il disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1956-57 [...] |
§ 76.4.20 - Legge 13 dicembre 1956, n. 1411.
Conglobamento parziale e totale delle competenze dei ricevitori e portalettere dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
(G.U. 29 dicembre 1956, n. 326).
Ai ricevitori e portalettere di cui al
Per il personale di cui trattasi, a decorrere dal 1° luglio 1955, sono soppressi i seguenti emolumenti:
a) l'indennità di carovita, escluse le quote complementari, di cui all'articolo 2 del
b) l'assegno integrativo di cui al
c) il premio di interessamento di cui al
A decorrere dal 1° luglio 1956, è anche soppresso l'assegno perequativo di cui alla
L'assegno personale di sede previsto dall'articolo 5 del
Nel caso di cumulo di servizi l'importo complessivamente corrisposto a titolo di assegno personale di sede non può superare quello determinato ai sensi del precedente comma.
La tredicesima mensilità spettante al personale di cui al precedente articolo 1 ai sensi del
Al personale indicato al precedente articolo 1, a decorrere dal 1° luglio 1955, sono corrisposte le quote di aggiunta di famiglia con l'applicazione delle norme di cui all'articolo 4 del
La misura intera di dette quote spetta per i servizi che richiedano almeno sei ore di lavoro giornaliero.
Per le prestazioni inferiori alle sei ore l'aggiunta di famiglia è ridotta a tanti sesti della intera quota per quante sono le ore di lavoro.
Sono estese al personale di cui al precedente articolo 1, in quanto applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1955, le disposizioni dell'articolo 6 del
Ai fini della concessione degli aumenti periodici di stipendio spettanti al personale indicato al precedente articolo 1, si tiene conto del servizio prestato con la stessa qualifica in qualsiasi sede successivamente al 1° luglio 1953.
Nel caso di modificazioni di stipendio derivanti da variazione nella prestazione oraria giornaliera, ai fini della concessione degli aumenti periodici, è utile, nella nuova posizione, l'anzianità di servizio già maturata.
Fermo il disposto dell'articolo 12, secondo comma, della
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attribuzione di fondi a favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.
Tabella A
Tabella degli stipendi dei ricevitori e portalettere a decorrere dal 1° luglio 1955
Prestazioni giornaliere |
Stipendi annui |
Anni richiesti per gli aumenti periodici |
||||||||
|
|
|
|
Iniziali |
Al 1° aumento |
Al 2° aumento |
Al 3° aumento |
Al 4° aumento |
Al 5° aumento |
|
Con |
8 |
ore di serv. |
giorn. |
387.000 |
399.000 |
405.001 |
417.000 |
429.000 |
- |
2 |
" |
7 |
" |
|
357.360 |
367.860 |
373.110 |
383.610 |
394.110 |
- |
2 |
" |
6 |
" |
|
327.840 |
336.840 |
341.340 |
350.340 |
359.340 |
- |
2 |
" |
5 |
" |
|
273.120 |
280.600 |
284.350 |
291.850 |
299.350 |
- |
2 |
" |
4 |
" |
|
218.640 |
224.640 |
227.640 |
233.640 |
239.649 |
- |
2 |
" |
3 |
" |
|
163.800 |
168.300 |
170.550 |
175.050 |
179.550 |
- |
2 |
" |
2 |
" |
|
109.320 |
112.320 |
113.820 |
116.820 |
119.820 |
- |
2 |
Tabella B
Tabella degli stipendi dei ricevitori e portalettere a decorrere dal 1° luglio 1956
Prestazioni giornaliere |
Stipendio iniziale |
Note |
|||
Con |
8 |
ore di serv. |
giorn. |
450.000 |
Gli stipendi indicati in tabella in ta bella sono suscettibili di aumenti periodici biennali pari al 2,50% dello stipendio iniziale. |
" |
7 |
" |
" |
414.000 |
|
" |
6 |
" |
" |
378.000 |
|
" |
5 |
" |
" |
315.000 |
|
" |
4 |
" |
" |
252.000 |
|
" |
3 |
" |
" |
189.000 |
|
" |
2 |
" |
" |
126.000 |
|