§ 76.4.20 - Legge 13 dicembre 1956, n. 1411.
Conglobamento parziale e totale delle competenze dei ricevitori e portalettere dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.4 personale
Data:13/12/1956
Numero:1411


Sommario
Art. 1.      Ai ricevitori e portalettere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 543, sono attribuiti, a decorrere dal 1° luglio 1955, gli stipendi risultanti dalla tabella A, [...]
Art. 2.      Per il personale di cui trattasi, a decorrere dal 1° luglio 1955, sono soppressi i seguenti emolumenti:
Art. 3.      L'assegno personale di sede previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni, è concesso, a decorrere dal 1° luglio 1955, [...]
Art. 4.      La tredicesima mensilità spettante al personale di cui al precedente articolo 1 ai sensi del decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 466, è pari ad un dodicesimo dell'importo annuo dello [...]
Art. 5.      Al personale indicato al precedente articolo 1, a decorrere dal 1° luglio 1955, sono corrisposte le quote di aggiunta di famiglia con l'applicazione delle norme di cui all'articolo 4 del decreto [...]
Art. 6.      Sono estese al personale di cui al precedente articolo 1, in quanto applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1955, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 [...]
Art. 7.      Ai fini della concessione degli aumenti periodici di stipendio spettanti al personale indicato al precedente articolo 1, si tiene conto del servizio prestato con la stessa qualifica in qualsiasi [...]
Art. 8.      Fermo il disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1956-57 [...]


§ 76.4.20 - Legge 13 dicembre 1956, n. 1411.

Conglobamento parziale e totale delle competenze dei ricevitori e portalettere dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

(G.U. 29 dicembre 1956, n. 326).

 

     Art. 1.

     Ai ricevitori e portalettere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 543, sono attribuiti, a decorrere dal 1° luglio 1955, gli stipendi risultanti dalla tabella A, e, a decorrere dal 1° luglio 1956, gli stipendi risultanti dalla tabella B, allegate alla presente legge, vistate dal Ministro per il tesoro.

 

          Art. 2.

     Per il personale di cui trattasi, a decorrere dal 1° luglio 1955, sono soppressi i seguenti emolumenti:

     a) l'indennità di carovita, escluse le quote complementari, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni;

     b) l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23;

     c) il premio di interessamento di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 725, e successive modificazioni.

     A decorrere dal 1° luglio 1956, è anche soppresso l'assegno perequativo di cui alla legge 11 aprile 1950, n. 130, e successive modificazioni.

 

          Art. 3.

     L'assegno personale di sede previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni, è concesso, a decorrere dal 1° luglio 1955, al personale di cui al precedente articolo 1 ed è corrisposto per intero in caso di prestazione giornaliera di almeno sei ore; è ridotto a tanti sesti dell'intero, in proporzione al numero delle ore di servizio, in caso di prestazione di durata inferiore.

     Nel caso di cumulo di servizi l'importo complessivamente corrisposto a titolo di assegno personale di sede non può superare quello determinato ai sensi del precedente comma.

 

          Art. 4.

     La tredicesima mensilità spettante al personale di cui al precedente articolo 1 ai sensi del decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 466, è pari ad un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio derivante dall'applicazione della presente legge, con esclusione di qualsiasi altro assegno.

 

          Art. 5.

     Al personale indicato al precedente articolo 1, a decorrere dal 1° luglio 1955, sono corrisposte le quote di aggiunta di famiglia con l'applicazione delle norme di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7.

     La misura intera di dette quote spetta per i servizi che richiedano almeno sei ore di lavoro giornaliero.

     Per le prestazioni inferiori alle sei ore l'aggiunta di famiglia è ridotta a tanti sesti della intera quota per quante sono le ore di lavoro.

 

          Art. 6.

     Sono estese al personale di cui al precedente articolo 1, in quanto applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1955, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni, e quelle dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7; e, a decorrere dal 1° luglio 1956, quello degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

 

          Art. 7.

     Ai fini della concessione degli aumenti periodici di stipendio spettanti al personale indicato al precedente articolo 1, si tiene conto del servizio prestato con la stessa qualifica in qualsiasi sede successivamente al 1° luglio 1953.

     Nel caso di modificazioni di stipendio derivanti da variazione nella prestazione oraria giornaliera, ai fini della concessione degli aumenti periodici, è utile, nella nuova posizione, l'anzianità di servizio già maturata.

 

          Art. 8.

     Fermo il disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1956-57 si provvederà a carico del capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per tale esercizio.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attribuzione di fondi a favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

 

     Tabella A

     Tabella degli stipendi dei ricevitori e portalettere a decorrere dal 1° luglio 1955

Prestazioni giornaliere

Stipendi annui

Anni richiesti per gli aumenti periodici

 

 

 

 

Iniziali

Al 1° aumento

Al 2° aumento

Al 3° aumento

Al 4° aumento

Al 5° aumento

 

Con

8

ore di serv.

giorn.

387.000

399.000

405.001

417.000

429.000

-

2

"

7

"

 

357.360

367.860

373.110

383.610

394.110

-

2

"

6

"

 

327.840

336.840

341.340

350.340

359.340

-

2

"

5

"

 

273.120

280.600

284.350

291.850

299.350

-

2

"

4

"

 

218.640

224.640

227.640

233.640

239.649

-

2

"

3

"

 

163.800

168.300

170.550

175.050

179.550

-

2

"

2

"

 

109.320

112.320

113.820

116.820

119.820

-

2

 

     Tabella B

     Tabella degli stipendi dei ricevitori e portalettere a decorrere dal 1° luglio 1956

Prestazioni giornaliere

Stipendio iniziale

Note

Con

8

ore di serv.

giorn.

450.000

Gli stipendi indicati in tabella in ta bella sono suscettibili di aumenti periodici biennali pari al 2,50% dello stipendio iniziale.

"

7

"

"

414.000

 

"

6

"

"

378.000

 

"

5

"

"

315.000

 

"

4

"

"

252.000

 

"

3

"

"

189.000

 

"

2

"

"

126.000