§ 2.8.10 - D.Lgs. 1 luglio 1946, n. 31 .
Provvedimenti per combattere la disoccupazione e favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.8 sovvenzioni e agevolazioni
Data:01/07/1946
Numero:31


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di favorire la ripresa della efficienza produttiva delle aziende agricole e la utilizzazione della mano d'opera disoccupata, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è [...]
Art. 2.      Qualora, per il miglior esito della sistemazione idraulico-agraria, occorra coordinare le opere in fondi contermini, il compito può essere assunto da consorzi di proprietari comunque esistenti o [...]
Art. 3.      Nel caso di dichiarazione di obbligatorietà ai sensi del 2° e del 3° comma del precedente articolo, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto coi Ministri per il tesoro e per [...]
Art. 4.      Sulla domanda di contributo dell'interessato, provvede il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, sentito il Comitato comunale dell'agricoltura e su conforme parere del Comitato [...]
Art. 5.      Il controllo sull'esecuzione dei lavori e sull'impiego della mano d'opera è effettuato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'Ispettorato del lavoro, nelle rispettive competenze. [...]
Art. 6.      Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi nella misura massima del 40%, nelle spese di ricostruzione dei seguenti beni strumentali:
Art. 7.      La concessione dei contributi di cui agli articoli 1 e 6, esclude ogni altro intervento finanziario a carico dello Stato.
Art. 8.      Delle somme assegnate per gli interventi previsti dal presente decreto, è tenuto calcolo nella liquidazione dei danni di guerra.
Art. 9.      Con decreto Presidenziale su proposta del Ministro per la agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, saranno emanate le norme, [...]
Art. 10.      Alle spese necessarie per l'attuazione degli interventi suddetti, si provvede a mezzo di aperture di credito, da emettere a favore dei capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, per [...]
Art. 11.      Per far fronte alle spese occorrenti all'attuazione degli interventi di cui ai precedenti articoli, nonchè per provvedere alla assistenza tecnica e alla vigilanza sull'erogazione ed [...]
Art. 12.      La somma di cui al precedente articolo sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a misura del bisogno, distintamente per le varie forme [...]


§ 2.8.10 - D.Lgs. 1 luglio 1946, n. 31 [1].

Provvedimenti per combattere la disoccupazione e favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole.

(G.U. 1 agosto 1946, n. 171).

 

     Art. 1.

     Allo scopo di favorire la ripresa della efficienza produttiva delle aziende agricole e la utilizzazione della mano d'opera disoccupata, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi nelle spese:

     1) di sistemazione agraria e di ripristino della coltivabilità dei terreni;

     2) di sistemazione e di ripristino degli arboreti e dei vigneti.

     Il contributo è concesso per le spese di mano d'opera inerenti ai lavori di carattere straordinario, esclusi quelli di ordinaria manutenzione, e non può superare il 35%, il 52% e il 67% rispettivamente, per le grandi, medie e piccole aziende. La misura del contributo è determinata avuto riguardo alla possibilità di assorbimento della mano d'opera nei confronti della disoccupazione nella zona, alla rapidità ed elevatezza del reddito produttivo dei lavori ed alla organizzazione dell'azienda.

     La concessione del contributo è subordinata alla condizione che la esecuzione delle opere venga effettuata da personale salariato, da assumersi per il tramite degli uffici di collocamento, nel numero e per il tempo che saranno determinati dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura in relazione alla entità delle opere.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su proposta degli ispettori compartimentali dell'Agricoltura, provvede d'intesa col Ministro per il tesoro a stabilire, nelle rispettive circoscrizioni, i limiti di ampiezza delle aziende per la classificazione di esse ai fini della applicazione del precedente comma.

 

          Art. 2.

     Qualora, per il miglior esito della sistemazione idraulico-agraria, occorra coordinare le opere in fondi contermini, il compito può essere assunto da consorzi di proprietari comunque esistenti o da costituirsi a questo scopo. Il contributo è concesso al consorzio, che ne tiene conto nella determinazione della quota di spesa dovuta in rimborso da ciascuno degli interessati.

     Se le opere di sistemazione sono giudicate indispensabili per assicurare la ripresa dell'economia agricola della zona, il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, anche di propria iniziativa, su conforme parere del Comitato provinciale dell'agricoltura, determina, con deliberazione motivata, il piano delle opere, che viene reso obbligatorio dal prefetto, il quale, con lo stesso provvedimento, costituisce, ove manchi, il consorzio obbligatorio dei proprietari interessati.

     Ove tanto le opere di sistemazione agrarie quanto quelle di ripristino della coltivabilità dei terreni, previste ambedue al n. 1 dell'articolo 1, rivestano particolare importanza ai fini dell'economica ripresa produttiva dell'azienda e dell'assorbimento della mano d'opera, anche se ricadenti nel perimetro di un solo fondo, potranno parimenti essere dichiarate obbligatorie con la stessa procedura di cui al precedente comma.

 

          Art. 3.

     Nel caso di dichiarazione di obbligatorietà ai sensi del 2° e del 3° comma del precedente articolo, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto coi Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, determina la misura del contributo entro il minimo del 35%, ed il massimo del 67%, in relazione al costo e alla difficoltà delle opere.

 

          Art. 4.

     Sulla domanda di contributo dell'interessato, provvede il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, sentito il Comitato comunale dell'agricoltura e su conforme parere del Comitato provinciale dell'agricoltura. A questo fine, al Comitato comunale dell'agricoltura viene aggregato un tecnico esperto designato dal Comune ed al Comitato provinciale dell'agricoltura partecipano i rappresentanti dell'Ufficio del genio civile, della Intendenza di finanza e dell'Ufficio provinciale del lavoro.

     Il versamento della somma concessa a titolo di contributo è ratizzato in rapporto all'avanzamento dei lavori e, ove trattisi di piccole aziende, può essere concesso un anticipo nella misura massima del 20%.

 

          Art. 5.

     Il controllo sull'esecuzione dei lavori e sull'impiego della mano d'opera è effettuato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'Ispettorato del lavoro, nelle rispettive competenze. Al controllo collabora, ove occorra, l'esperto tecnico del Comune previsto nell'articolo precedente.

     Nel caso di mancata o parziale esecuzione dei lavori o di altra inadempienza che comprometta la finalità della concessione, l'interessato incorre nella perdita dell'intero contributo ed è obbligato a rimborsare l'anticipo eventualmente percepito.

     Nei casi di inadempienza o di parziale esecuzione delle opere dichiarate obbligatorie in base all'art. 2, sarà proceduto all'esecuzione di ufficio dei lavori, ai sensi dell'art. 55 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale.

 

          Art. 6.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi nella misura massima del 40%, nelle spese di ricostruzione dei seguenti beni strumentali:

     a) acquisto di bestiame da lavoro e da allevamento;

     b) riparazione od acquisto di attrezzi rurali e di macchine;

     c) acquisto di fertilizzanti per la concimazione di fondo.

     Alla concessione del contributo possono concorrere solo i coltivatori diretti, con i quali l'Amministrazione, rappresentata di norma dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, conviene le condizioni di concessione ed ogni altra modalità di utilizzazione.

     Ove trattisi di contributo per acquisto di bestiame, di attrezzi o di macchine, il concessionario non può alienare o comunque cedere i beni acquistati ove non ne ottenga l'autorizzazione dall'Ispettorato agrario provinciale, rimanendo, in caso contrario, obbligato a rimborsare il contributo assegnatogli.

 

          Art. 7.

     La concessione dei contributi di cui agli articoli 1 e 6, esclude ogni altro intervento finanziario a carico dello Stato.

 

          Art. 8.

     Delle somme assegnate per gli interventi previsti dal presente decreto, è tenuto calcolo nella liquidazione dei danni di guerra.

     A questo fine il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura comunica, all'atto della erogazione all'Intendenza di finanza, le somme erogate, con la indicazione dei relativi beneficiari e della destinazione del sussidio.

 

          Art. 9.

     Con decreto Presidenziale su proposta del Ministro per la agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, saranno emanate le norme, anche di carattere integrativo, per gli interventi innanzi indicati.

 

          Art. 10.

     Alle spese necessarie per l'attuazione degli interventi suddetti, si provvede a mezzo di aperture di credito, da emettere a favore dei capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, per importo non eccedente la somma di L. 5.000.000.

 

          Art. 11.

     Per far fronte alle spese occorrenti all'attuazione degli interventi di cui ai precedenti articoli, nonchè per provvedere alla assistenza tecnica e alla vigilanza sull'erogazione ed utilizzazione delle medesime, è autorizzata la spesa di L. 6.000.000.000.

     Della predetta somma, L. 5.500.000.000 sono devolute per gli interventi previsti all'art. 1, e L. 500.000.000 per i contributi previsti all'art. 6.

     La somma di L. 5.500.000.000 è destinata, nella misura del 35%, alla concessione di contributi in favore delle grandi aziende, e, nella misura del 65%, congiuntamente, alla concessione di contributi in favore delle medie e piccole aziende: gli eventuali residui che si verifichino per una delle due categorie saranno destinate a beneficio dell'altra.

 

          Art. 12.

     La somma di cui al precedente articolo sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a misura del bisogno, distintamente per le varie forme di intervento previste nel presente decreto e per l'assistenza tecnica e per la vigilanza.

     Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Ratificato dalla legge 28 dicembre 1952, n. 4437.