§ 17.2.219 - Del.CIPE 26 giugno 2009, n. 35.
Assegnazione di risorse per il finanziamento di interventi di ricostruzione e delle altre misure a seguito degli eventi sismici verificatisi nel mese di aprile 2009 (articolo 14, comma 1, decreto-legge n. 39/2009).
(G.U. 19 ottobre 2009, n. 243)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art.19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra le aree del Paese;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;
Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n.33 e, in particolare, l'art. 7-quinquies, commi 10 e 11, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale;
Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante, «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile» convertito, con modificazioni, con legge in corso di pubblicazione alla data della presente delibera;
Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39/2009, il quale prevede, fra l'altro, che il CIPE assegni, per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre misure di cui al medesimo decreto-legge, un importo non inferiore a 2.000 e non superiore a 4.000 milioni di euro, nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al citato Fondo strategico per il Paese;
Viste le altre disposizioni recate dal richiamato decreto-legge n. 39/2009 che prevedono interventi in favore delle popolazioni colpite dai citati eventi sismici a valere sulle risorse di cui al predetto art. 14, comma 1, oggetto della presente delibera, e in particolare:
l'art. 2, comma 11-bis, che riconosce un contributo per la riparazione dei danni di lieve entità, fino a 10.000 euro, per le abitazioni principali;
l'art. 3, comma 1, che, alle lettere a) ed e), prevede la concessione di contributi a fondo perduto per la riparazione o ricostruzione di immobili adibiti ad abitazione principale, in modo da coprire integralmente le relative spese, ovvero per la riparazione o ricostruzione di immobili adibiti ad uso non abitativo, nonchè la concessione di indennizzi a favore delle attività produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici;
l'art. 3, comma 1, che, alle lettere f), g), h) e i), prevede la concessione di indennizzi alle attività produttive e sociali e il ristoro dei danni a beni mobili, anche non registrati;
l'art. 8, comma 1, lettera f), che prevede l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri che hanno disposto misure a valere sulle risorse oggetto della presente delibera e, in particolare:
l'ordinanza n. 3778 del 6 giugno 2009 che, al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ubicate nei territori dei comuni della regione Abruzzo individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n.39/2009 e adibite ad abitazioni principali (valutate agibili con esito di tipo A), riconosce un contributo per le spese relative ai danni di lieve entità determinati dai predetti eventi sismici a favore dei proprietari di tali unità immobiliari, ovvero a favore dei titolari di altro diritto reale di godimento sulle stesse e prevede di fronteggiare i relativi oneri, nel limite massimo di 100 milioni di euro, a carico delle disponibilità di cui al citato art. 14 del decreto-legge n. 39/2009;
l'ordinanza n. 3779 del 6 giugno 2009 che, al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ubicate nei territori dei Comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n.39/2009 (valutate inagibili con esito di tipo B o C), riconosce a favore dei proprietari di tali unità immobiliari, ove si tratti di abitazione principale, un contributo diretto fino alla copertura integrale delle spese occorrenti per la riparazione dei danni determinati dai predetti eventi sismici e prevede altresì la corresponsione di contributi per la copertura parziale delle spese di riparazione di immobili diversi da quelli abitativi, nonchè di immobili ad uso non abitativo danneggiati, fino alla copertura dell'80 per cento delle spese occorrenti per la riparazione e, comunque, per un importo non superiore a 80.000 euro;
l'ordinanza n. 3782 del 17 giugno 2009 che, all'art. 4, autorizza l'Agenzia delle entrate ad acquisire in locazione strutture prefabbricate nelle quali collocare temporaneamente i propri uffici, con oneri pari a 1.100.000 euro per il biennio 2009-2010;
Vista la propria delibera 6 marzo 2009, n. 4 (Gazzetta Ufficiale n. 121/2009), con la quale è stata disposta una riserva di programmazione di 9.053 milioni di euro, a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il sostegno dell'economia reale e delle imprese che costituisce la dotazione iniziale del richiamato Fondo strategico per il Paese;
Vista la proposta n. SSSL/9648 del 24 giugno 2009 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale, in riferimento ai recenti eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo, viene proposta l'assegnazione pluriennale, a carico del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale istituito presso la stessa Presidenza, dell'importo massimo disponibile previsto dal citato art. 14, comma 1, del decreto legge n. 39/2009 che, alla luce di alcune modifiche apportate in sede di conversione, ammonta a 3.955 milioni di euro;
Ritenuto di dover accogliere tale proposta al fine di corrispondere con urgenza alle esigenze di finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre misure previste dal richiamato decreto-legge n. 39/2009, con priorità per gli interventi a favore del patrimonio abitativo e in particolare per gli interventi a favore delle abitazioni principali ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante il riordino della finanza degli enti territoriali, tenuto conto delle richiamate disposizioni del decreto-legge n. 39/2009 che riconoscono la copertura integrale delle spese sostenute per la riparazione o ricostruzione di tali abitazioni;
Considerato che sono in via di adozione ulteriori provvedimenti attuativi del citato decreto-legge n. 39/2009;
Delibera:
1. Assegnazione delle risorse.
Per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre misure previste dal richiamato decreto-legge n. 39/2009 di cui alle premesse, con priorità per gli interventi a favore del patrimonio abitativo, viene disposta l'assegnazione dell'importo complessivo di 3.955 milioni di euro in favore del presidente della regione Abruzzo, in qualità di Commissario delegato, che è chiamato a coordinare gli interventi, a comunicare il fabbisogno complessivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e al Ministero dell'economia e delle finanze e ad attribuire le risorse ai soggetti competenti nell'ambito delle assegnazioni annuali disposte da questo Comitato.
L'articolazione pluriennale di tali assegnazioni, a partire dal corrente anno 2009, sarà individuata con successive delibere di questo Comitato sulla base dei fabbisogni comunicati dallo stesso Commissario delegato e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse FAS.
2. Attività di monitoraggio.
Ai sensi dell'art. 14, comma 5-quater, del decreto-legge n. 39/2009 richiamato in premessa, per lo svolgimento delle attività di monitoraggio sulla realizzazione degli interventi il presidente della regione Abruzzo si avvale dal 1° gennaio 2010 del Nucleo di valutazione istituito nell'ambito del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2009 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 110