Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 08/06/1978 |
Numero: | 306 |
Sommario |
Art. 1. Per provvedere agli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici per completare l'opera di ricostruzione in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe [...] |
Art. 2. |
Art. 3. Ai fini della realizzazione del nuovo ponte sul torrente Settimana (dal km. 2 al km. 2,200 lungo la strada provinciale di Claut), destinato a collegare il comune di [...] |
Art. 4. Lo stanziamento previsto dall'art. 8 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, è aumentato di lire 1.400 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del [...] |
Art. 5. Le disposizioni agevolative di cui all'art. 29 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, sono ancora applicabili alle domande, agli atti, ai [...] |
Art. 6. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni finanziari 1977 e 1978 si provvede con riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9901 degli [...] |
§ 17.2.76 – L. 8 giugno 1978, n. 306. [1]
Ulteriore finanziamento di provvidenze a favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont.
(G.U. 28 giugno 1978, n. 178).
Per provvedere agli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici per completare l'opera di ricostruzione in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe del Vajont, in aggiunta alle autorizzazioni di spesa recate dall'art. 1 della
Lo stanziamento verrà così ripartito:
a) lire 4.200 milioni per contributi di cui all'art. 6 della
b) lire 13.800 milioni per il finanziamento delle opere di cui all'art. 1 della
La somma di cui alla lettera b) del comma precedente verrà assegnata:
1) per 4.000 milioni alla regione Friuli-Venezia Giulia per la parte di sua competenza e al provveditorato opere pubbliche di Trieste;
2) per 9.800 milioni alla regione Veneto e al provveditorato opere pubbliche di Venezia.
Il limite massimo dei contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'art. 4 della
L'aumento di cui al comma precedente è altresì concesso proporzionalmente a favore di coloro che hanno già iniziata la ricostruzione, limitatamente alla parte di contributo liquidata o da liquidare posteriormente al 1° luglio 1976, anche a prescindere dalle perizie effettuate, nonchè per l'esecuzione ai prezzi correnti dei lavori indispensabili per il completamento e la funzionalità delle unità immobiliari, ancorchè non previsti nel progetto originario.
Gli aumenti di cui ai precedenti commi sono concessi nei limiti degli stanziamenti di cui al secondo comma, lettera a), del precedente art. 1.
Ai fini della realizzazione del nuovo ponte sul torrente Settimana (dal km. 2 al km. 2,200 lungo la strada provinciale di Claut), destinato a collegare il comune di Claut con il comune di Erto e Casso, con la provincia di Belluno e gli altri comuni della provincia di Pordenone, il Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dei capoversi ottavo e undicesimo dell'art. 3 della
All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si farà fronte nell'ambito del limite di impegno autorizzato dall'art. 3, secondo comma, della
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Lo stanziamento previsto dall'art. 8 della
Le disposizioni agevolative di cui all'art. 29 della
Limitatamente alle nuove imprese che abbiano ottenuto il decreto di approvazione del progetto e di assegnazione di aree entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge nelle aree di cui all'articolo 19-bis della
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni finanziari 1977 e 1978 si provvede con riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9901 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, nella misura, rispettivamente, di lire 10.000 milioni e di lire 9.400 milioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Articolo così modificato dall'art. 1 della
[3] Comma così modificato dall'art. 14 della