§ 17.3.106 - Legge 19 dicembre 1973, n. 837.
Ulteriori interventi a favore della zona del Vajont.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:19/12/1973
Numero:837


Sommario
Art. 1.      Le domande intese ad ottenere i contributi di cui all'art. 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, purché presentate ai competenti organi ed uffici nei termini stabiliti [...]
Art. 2.      Il limite massimo dei contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'art. 4 della legge 4 novembre 1963, numero 1457, modificato dall'art. 6 [...]
Art. 3.      Ai fini della realizzazione della nuova strada della Valcellina, nel comprensorio di Pordenone, destinata a collegare i comuni di Barcis ed Andreis con i comuni della [...]
Art. 4.      L'ultimo comma dell'art. 2-bis della legge 4 novembre 1963, numero 1457, nella stessa inserito con l'art. 2 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è sostituito dal seguente
Art. 5.      Per provvedere agli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici per completare l'opera di ricostruzione in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe [...]
Art. 6.      Lo stanziamento previsto dall'art. 20, primo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'art. 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione [...]
Art. 7.      In aggiunta allo stanziamento previsto dall'art. 20, secondo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'art. 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per [...]
Art. 8.      Lo stanziamento previsto dall'art. 20, quarto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'art. 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la [...]
Art. 9.      Lo stanziamento previsto dall'art. 20, quinto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'art. 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione [...]
Art. 10.      In aggiunta allo stanziamento previsto dall'art. 20, sesto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nello stesso inserito con l'art. 17 della legge 31 maggio 1964, [...]
Art. 11.      Il primo comma dell'art. 19-bis della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è sostituito dal seguente
Art. 12.      L'ultimo comma dell'art. 16-bis della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'art. 13 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è sostituito dal seguente
Art. 13.      Con la legge di bilancio saranno annualmente determinate, per gli anni finanziari 1976 e 1977, le somme che si renderanno necessarie, ai fini del definitivo [...]
Art. 14.      I prefetti di Belluno e Pordenone con propri decreti, sentite le commissioni di cui all'art. 14 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito con l'art. 10 della [...]
Art. 15.      La concessione da parte dello Stato dei contributi previsti dall'art. 9 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 31 maggio [...]
Art. 16.      Le disposizioni agevolative di cui all'art. 4, primo comma, della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, sono ulteriormente applicabili dal 1° gennaio fino al 31 dicembre [...]
Art. 17.      Le disposizioni di cui al precedente art. 16 sono applicabili ai soggetti che, alla data del 9 ottobre 1963, figuravano residenti o svolgevano la loro attività nei [...]
Art. 18.      Le disposizioni agevolative prorogate con il precedente art. 16 si applicano anche per il comune di Vajont istituito con legge regionale 16 giugno 1971, n. 22, su [...]
Art. 19.      Nel territorio dei Comuni di cui all'art. 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e del comune di Vajont, le imprese contemplate dagli articoli 12 e 13 della legge 4 [...]
Art. 20.      Le disposizioni agevolative di cui all'art. 31 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive modificazioni sono estese, in quanto applicabili, alle domande, agli [...]
Art. 21.      L'estensione delle disposizioni agevolative di cui agli articoli 19 e 20 non si riflette sui rapporti tributari già definiti anche se relativi a pagamenti in tutto o in [...]
Art. 22.      All'onere di L. 2.000 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1973, si provvede, quanto a L. 1.000 milioni, a carico del capitolo [...]


§ 17.3.106 - Legge 19 dicembre 1973, n. 837.

Ulteriori interventi a favore della zona del Vajont.

(G.U. 29 dicembre 1973, n. 333, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Le domande intese ad ottenere i contributi di cui all'art. 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, purché presentate ai competenti organi ed uffici nei termini stabiliti dal primo comma dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, potranno essere corredate dalla prescritta documentazione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

     Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui agli articoli 12 e 13 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificati dall'art. 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, purché presentate entro i termini previsti dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, potranno essere modificate nell'indicazione del tipo di attività, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e previo parere della competente commissione provinciale di cui all'art. 14 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dall'art. 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, ferma restando l'entità della spesa indicata per la riattivazione o ricostruzione degli impianti e delle attrezzature danneggiate o distrutte e per la ricostituzione delle scorte.

 

          Art. 2.

     Il limite massimo dei contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'art. 4 della legge 4 novembre 1963, numero 1457, modificato dall'art. 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive modificazioni e integrazioni, è elevato di 3 milioni per le ipotesi di cui al primo e settimo comma, di lire 2 milioni per le ipotesi di cui al terzo e sesto comma e di lire 1 milione per l'ipotesi di cui al secondo comma, in favore dei proprietari che, alla data del 1° gennaio 1973, non abbiano iniziato o non abbiano completato la ricostruzione delle unità immobiliari distrutte, danneggiate o trasferite per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963.

     Alla spesa derivante dall'applicazione del comma precedente si farà fronte con i fondi di cui all'art. 5 della presente legge.

 

          Art. 3.

     Ai fini della realizzazione della nuova strada della Valcellina, nel comprensorio di Pordenone, destinata a collegare i comuni di Barcis ed Andreis con i comuni della zona industriale di Maniago e col comune di Vajont, il Ministro per i lavori pubblici, in relazione a quanto previsto dai commi ottavo e undicesimo dell'art. 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è autorizzato a concedere all'amministrazione provinciale di Pordenone, nel quadro della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni, un contributo trentacinquennale nella misura del 5% sulla spesa di L. 5 miliardi.

     Per la concessione del contributo di cui al presente articolo è autorizzato il limite di impegno trentacinquennale di L. 250 milioni da iscrivere, a decorrere dall'anno finanziario 1975, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 4.

     L'ultimo comma dell'art. 2-bis della legge 4 novembre 1963, numero 1457, nella stessa inserito con l'art. 2 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è sostituito dal seguente:

     "La ricostruzione degli edifici e delle opere previste dalla lettera c) del precedente art. 2 può essere affidata alle comunità montane competenti per territorio, se costituite e dotate dei poteri ad esse attribuiti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, o ai Comuni o consorzi di Comuni, che risultino tecnicamente attrezzati e idonei".

 

          Art. 5.

     Per provvedere agli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici per completare l'opera di ricostruzione in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe del Vajont, in aggiunta allo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno 1973 in applicazione dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 6.300 milioni.

     Detta somma di L. 6.300 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di L. 3.400 milioni nell'anno finanziario 1974, di L. 2.800 milioni nell'anno finanziario 1975 e di L. 100 milioni nell'anno finanziario 1976.

 

Interventi a favore delle aziende industriali, commerciali e artigiane

 

          Art. 6.

     Lo stanziamento previsto dall'art. 20, primo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'art. 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito con l'art. 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aumentato di L. 3.900 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di L. 500 milioni, di L. 1.300 milioni, di L. 1.100 milioni e di L. 1.000 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1973, 1974, 1975 e 1976.

 

          Art. 7.

     In aggiunta allo stanziamento previsto dall'art. 20, secondo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'art. 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 12 ed al secondo comma dell'art. 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituiti rispettivamente con gli articoli 10 e 12 della legge 31 maggio 1964, n. 357, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di L. 200 milioni nell'anno finanziario 1973, di L. 500 milioni nell'anno finanziario 1974, di L. 400 milioni nell'anno finanziario 1975 e di L. 345 milioni nell'anno finanziario 1976.

 

          Art. 8.

     Lo stanziamento previsto dall'art. 20, quarto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'art. 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la corresponsione dei contributi ai consorzi di cui all'art. 19-bis della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per l'esecuzione delle opere di loro pertinenza, è aumentato di L. 3.400 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di L. 600 milioni nell'anno finanziario 1973, di L. 1.000 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975 e di L. 800 milioni nell'anno finanziario 1976.

 

          Art. 9.

     Lo stanziamento previsto dall'art. 20, quinto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'art. 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera a) dell'art. 19-quater della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aumentato di L. 5.600 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di L. 500 milioni, di L. 1.800 milioni, di L. 1.800 milioni e di L. 1.500 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1973, 1974, 1975 e 1976.

 

          Art. 10.

     In aggiunta allo stanziamento previsto dall'art. 20, sesto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nello stesso inserito con l'art. 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera b) dell'art. 19-quater della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di L. 200 milioni nell'anno finanziario 1973, di L. 600 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975 e di L. 325 milioni nell'anno finanziario 1976.

 

          Art. 11.

     Il primo comma dell'art. 19-bis della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è sostituito dal seguente:

     "Con provvedimento delle rispettive regioni, sentiti i comuni interessati, vengono determinate le aree dei nuclei di industrializzazione, che possono essere costituite da più sedi di agglomerazione, anche in deroga alle indicazioni dei piani urbanistici comprensoriali. Sono fatte salve le competenze dei comuni per la scelta delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, secondo quanto previsto dall'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Il 30% della superficie dei nuclei dovrà essere localizzata nel territorio dei Comuni di Longarone e di Castellavazzo".

 

          Art. 12.

     L'ultimo comma dell'art. 16-bis della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'art. 13 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è sostituito dal seguente:

     "La rivalsa dell'IMI nei riguardi delle imprese debitrici potrà essere esercitata solo dopo che siano decorsi otto anni dalla data di scadenza delle obbligazioni di cui ai precedenti commi, secondo un piano di graduale smobilizzo per una durata di tre anni".

 

          Art. 13.

     Con la legge di bilancio saranno annualmente determinate, per gli anni finanziari 1976 e 1977, le somme che si renderanno necessarie, ai fini del definitivo completamento della ricostruzione nel settore dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito con l'art. 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

 

          Art. 14.

     I prefetti di Belluno e Pordenone con propri decreti, sentite le commissioni di cui all'art. 14 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito con l'art. 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, dovranno stabilire, a pena di decadenza dai benefici concessi ai sensi delle citate leggi al titolo "Aziende industriali, commerciali ed artigiane", il termine di inizio e di ultimazione dei lavori per le aziende dei settori anzidetti che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora intrapreso o completato la ricostruzione e l'ampliamento degli impianti o attrezzature.

     I decreti prefettizi ancora da emettere per la concessione dei benefici di cui al titolo anzidetto dovranno contenere l'indicazione di entrambi i termini previsti al comma precedente.

 

Contributi a favore degli enti locali

 

          Art. 15.

     La concessione da parte dello Stato dei contributi previsti dall'art. 9 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357, prorogata fino al 31 dicembre 1973 con l'art. 5 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1975 a favore dei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut, Cimolais e Vajont.

     I contributi di cui al precedente comma per i Comuni di Erto e Casso, Vajont, Longarone e Castellavazzo sono concessi ad integrazione degli interventi sostitutivi previsti dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

     Per la concessione dei contributi di cui al primo comma è autorizzato lo stanziamento di L. 428 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per ciascuno degli esercizi 1974 e 1975.

 

Agevolazioni tributarie

 

          Art. 16.

     Le disposizioni agevolative di cui all'art. 4, primo comma, della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, sono ulteriormente applicabili dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 1973, limitatamente ai tributi vigenti al 31 dicembre 1972.

 

          Art. 17.

     Le disposizioni di cui al precedente art. 16 sono applicabili ai soggetti che, alla data del 9 ottobre 1963, figuravano residenti o svolgevano la loro attività nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso e che successivamente si siano trasferiti nei territori del nuovo comune di Vajont e di Nuova Erto nel comune di Ponte nelle Alpi.

 

          Art. 18.

     Le disposizioni agevolative prorogate con il precedente art. 16 si applicano anche per il comune di Vajont istituito con legge regionale 16 giugno 1971, n. 22, su territorio già del comune di Maniago e per l'insediamento di Nuova Erto nel comune di Ponte nelle Alpi.

 

          Art. 19.

     Nel territorio dei Comuni di cui all'art. 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e del comune di Vajont, le imprese contemplate dagli articoli 12 e 13 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituiti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, nonché le nuove imprese, che abbiano installato o dato inizio all'installazione dei propri impianti, entro il termine del 31 dicembre 1973 accertato dall'ufficio tecnico erariale, sono esenti per dieci anni dalla data di inizio della loro attività, rilevabile con atto della competente camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, dall'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dall'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dalla relativa addizionale provinciale e dall'imposta camerale fino al 31 dicembre 1973, e, successivamente, fino al compimento del decennio, dall'imposta locale sui redditi e dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

 

          Art. 20.

     Le disposizioni agevolative di cui all'art. 31 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive modificazioni sono estese, in quanto applicabili, alle domande, agli atti, ai provvedimenti, ai contratti ed a qualsiasi documentazione diretta a realizzare le finalità delle disposizioni medesime e riguardanti i soggetti di cui all'articolo precedente.

 

          Art. 21.

     L'estensione delle disposizioni agevolative di cui agli articoli 19 e 20 non si riflette sui rapporti tributari già definiti anche se relativi a pagamenti in tutto o in parte non ancora effettuati. Non si fa luogo comunque a restituzione di somme già pagate.

 

Disposizioni finanziarie

 

          Art. 22.

     All'onere di L. 2.000 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1973, si provvede, quanto a L. 1.000 milioni, a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, anche in deroga a quanto stabilito dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e, quanto a L. 1.000 milioni, con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1973.

     All'onere di L. 9.428 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.