Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.3 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 19/12/1973 |
Numero: | 837 |
Sommario |
Art. 1. Le domande intese ad ottenere i contributi di cui all'art. 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, purché presentate ai competenti organi ed uffici nei termini stabiliti [...] |
Art. 2. Il limite massimo dei contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'art. 4 della legge 4 novembre 1963, numero 1457, modificato dall'art. 6 [...] |
Art. 3. Ai fini della realizzazione della nuova strada della Valcellina, nel comprensorio di Pordenone, destinata a collegare i comuni di Barcis ed Andreis con i comuni della [...] |
Art. 4. L'ultimo comma dell'art. 2-bis della legge 4 novembre 1963, numero 1457, nella stessa inserito con l'art. 2 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è sostituito dal seguente |
Art. 5. Per provvedere agli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici per completare l'opera di ricostruzione in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe [...] |
Art. 6. Lo stanziamento previsto dall'art. 20, primo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'art. 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione [...] |
Art. 7. In aggiunta allo stanziamento previsto dall'art. 20, secondo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'art. 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per [...] |
Art. 8. Lo stanziamento previsto dall'art. 20, quarto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'art. 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la [...] |
Art. 9. Lo stanziamento previsto dall'art. 20, quinto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'art. 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione [...] |
Art. 10. In aggiunta allo stanziamento previsto dall'art. 20, sesto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nello stesso inserito con l'art. 17 della legge 31 maggio 1964, [...] |
Art. 11. Il primo comma dell'art. 19-bis della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è sostituito dal seguente |
Art. 12. L'ultimo comma dell'art. 16-bis della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'art. 13 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è sostituito dal seguente |
Art. 13. Con la legge di bilancio saranno annualmente determinate, per gli anni finanziari 1976 e 1977, le somme che si renderanno necessarie, ai fini del definitivo [...] |
Art. 14. I prefetti di Belluno e Pordenone con propri decreti, sentite le commissioni di cui all'art. 14 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito con l'art. 10 della [...] |
Art. 15. La concessione da parte dello Stato dei contributi previsti dall'art. 9 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 31 maggio [...] |
Art. 16. Le disposizioni agevolative di cui all'art. 4, primo comma, della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, sono ulteriormente applicabili dal 1° gennaio fino al 31 dicembre [...] |
Art. 17. Le disposizioni di cui al precedente art. 16 sono applicabili ai soggetti che, alla data del 9 ottobre 1963, figuravano residenti o svolgevano la loro attività nei [...] |
Art. 18. Le disposizioni agevolative prorogate con il precedente art. 16 si applicano anche per il comune di Vajont istituito con legge regionale 16 giugno 1971, n. 22, su [...] |
Art. 19. Nel territorio dei Comuni di cui all'art. 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e del comune di Vajont, le imprese contemplate dagli articoli 12 e 13 della legge 4 [...] |
Art. 20. Le disposizioni agevolative di cui all'art. 31 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive modificazioni sono estese, in quanto applicabili, alle domande, agli [...] |
Art. 21. L'estensione delle disposizioni agevolative di cui agli articoli 19 e 20 non si riflette sui rapporti tributari già definiti anche se relativi a pagamenti in tutto o in [...] |
Art. 22. All'onere di L. 2.000 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1973, si provvede, quanto a L. 1.000 milioni, a carico del capitolo [...] |
§ 17.3.106 - Legge 19 dicembre 1973, n. 837.
Ulteriori interventi a favore della zona del Vajont.
(G.U. 29 dicembre 1973, n. 333, S.O.)
Le domande intese ad ottenere i contributi di cui all'art. 6 della
Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui agli articoli 12 e 13 della
Il limite massimo dei contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'art. 4 della
Alla spesa derivante dall'applicazione del comma precedente si farà fronte con i fondi di cui all'art. 5 della presente legge.
Ai fini della realizzazione della nuova strada della Valcellina, nel comprensorio di Pordenone, destinata a collegare i comuni di Barcis ed Andreis con i comuni della zona industriale di Maniago e col comune di Vajont, il Ministro per i lavori pubblici, in relazione a quanto previsto dai commi ottavo e undicesimo dell'art. 3 della
Per la concessione del contributo di cui al presente articolo è autorizzato il limite di impegno trentacinquennale di L. 250 milioni da iscrivere, a decorrere dall'anno finanziario 1975, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
L'ultimo comma dell'art. 2-bis della
"La ricostruzione degli edifici e delle opere previste dalla lettera c) del precedente art. 2 può essere affidata alle comunità montane competenti per territorio, se costituite e dotate dei poteri ad esse attribuiti dalla
Per provvedere agli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici per completare l'opera di ricostruzione in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe del Vajont, in aggiunta allo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno 1973 in applicazione dell'art. 1 della
Detta somma di L. 6.300 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di L. 3.400 milioni nell'anno finanziario 1974, di L. 2.800 milioni nell'anno finanziario 1975 e di L. 100 milioni nell'anno finanziario 1976.
Interventi a favore delle aziende industriali, commerciali e artigiane
Lo stanziamento previsto dall'art. 20, primo comma, della
In aggiunta allo stanziamento previsto dall'art. 20, secondo comma, della
Lo stanziamento previsto dall'art. 20, quarto comma, della
Lo stanziamento previsto dall'art. 20, quinto comma, della
In aggiunta allo stanziamento previsto dall'art. 20, sesto comma, della
Il primo comma dell'art. 19-bis della
"Con provvedimento delle rispettive regioni, sentiti i comuni interessati, vengono determinate le aree dei nuclei di industrializzazione, che possono essere costituite da più sedi di agglomerazione, anche in deroga alle indicazioni dei piani urbanistici comprensoriali. Sono fatte salve le competenze dei comuni per la scelta delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, secondo quanto previsto dall'art. 27 della
L'ultimo comma dell'art. 16-bis della
"La rivalsa dell'IMI nei riguardi delle imprese debitrici potrà essere esercitata solo dopo che siano decorsi otto anni dalla data di scadenza delle obbligazioni di cui ai precedenti commi, secondo un piano di graduale smobilizzo per una durata di tre anni".
Con la legge di bilancio saranno annualmente determinate, per gli anni finanziari 1976 e 1977, le somme che si renderanno necessarie, ai fini del definitivo completamento della ricostruzione nel settore dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 12 della
I prefetti di Belluno e Pordenone con propri decreti, sentite le commissioni di cui all'art. 14 della
I decreti prefettizi ancora da emettere per la concessione dei benefici di cui al titolo anzidetto dovranno contenere l'indicazione di entrambi i termini previsti al comma precedente.
Contributi a favore degli enti locali
La concessione da parte dello Stato dei contributi previsti dall'art. 9 della
I contributi di cui al precedente comma per i Comuni di Erto e Casso, Vajont, Longarone e Castellavazzo sono concessi ad integrazione degli interventi sostitutivi previsti dall'art. 12 del
Per la concessione dei contributi di cui al primo comma è autorizzato lo stanziamento di L. 428 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per ciascuno degli esercizi 1974 e 1975.
Agevolazioni tributarie
Le disposizioni agevolative di cui all'art. 4, primo comma, della
Le disposizioni di cui al precedente art. 16 sono applicabili ai soggetti che, alla data del 9 ottobre 1963, figuravano residenti o svolgevano la loro attività nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso e che successivamente si siano trasferiti nei territori del nuovo comune di Vajont e di Nuova Erto nel comune di Ponte nelle Alpi.
Le disposizioni agevolative prorogate con il precedente art. 16 si applicano anche per il comune di Vajont istituito con
Nel territorio dei Comuni di cui all'art. 3 della
Le disposizioni agevolative di cui all'art. 31 della
L'estensione delle disposizioni agevolative di cui agli articoli 19 e 20 non si riflette sui rapporti tributari già definiti anche se relativi a pagamenti in tutto o in parte non ancora effettuati. Non si fa luogo comunque a restituzione di somme già pagate.
Disposizioni finanziarie
All'onere di L. 2.000 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1973, si provvede, quanto a L. 1.000 milioni, a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, anche in deroga a quanto stabilito dalla
All'onere di L. 9.428 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.