§ 27.7.123 – L. 23 dicembre 1970, n. 1042.
Ulteriore autorizzazione di spesa per l'applicazione di provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:23/12/1970
Numero:1042


Sommario
Art. 1.      Per provvedere agli ulteriori interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici, previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dalla legge [...]
Art. 2.      Per provvedere agli ulteriori interventi di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Art. 3.      Lo stanziamento previsto dall'art. 20, secondo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'art. 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la [...]
Art. 4.      L'esenzione dai tributi erariali, provinciali e comunali prevista dal primo comma dell'art. 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'art. 26 [...]
Art. 5.      La concessione da parte dello Stato dei contributi previsti dall'art. 9 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 31 maggio [...]
Art. 6.      Le domande intese ad ottenere i contributi di cui all'art. 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui agli articoli 12 e [...]
Art. 7.      All'onere di lire 9.185.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge nell'anno 1970 si fa fronte quanto a lire 7.750.000.000 a carico [...]
Art. 8.      Le presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 27.7.123 – L. 23 dicembre 1970, n. 1042.

Ulteriore autorizzazione di spesa per l'applicazione di provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont.

(G.U. 28 dicembre 1970, n. 326).

 

     Art. 1.

     Per provvedere agli ulteriori interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici, previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive modificazioni ed integrazioni, in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe del Vajont, è autorizzato lo stanziamento di lire 4 miliardi.

     Con la legge di bilancio saranno annualmente determinate, per gli anni finanziari 1972 e 1973, le somme ancora occorrenti per completare l'opera di ricostruzione spettante al Ministero dei lavori pubblici in attuazione delle disposizioni richiamate nel precedente comma.

 

          Art. 2.

     Per provvedere agli ulteriori interventi di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

     lo stanziamento previsto dall'art. 20, primo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'art. 17 della legge 31 maggio 1964, numero 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito con l'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aumentato di lire 5 miliardi e 185 milioni nell'anno finanziario 1970 e di lire 520 milioni nell'anno finanziario 1971;

     lo stanziamento previsto dall'art. 20, quinto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'art. 17 della legge 31 maggio 1964, numero 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 19-quater della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aumentato di lire 1 miliardo e 595 milioni nell'anno finanziario 1971.

 

          Art. 3.

     Lo stanziamento previsto dall'art. 20, secondo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'art. 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 12 ed al secondo comma dell'art. 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituiti rispettivamente con gli articoli 10 e 12 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aumentato di lire 500 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1971 al 1985.

     Lo stanziamento previsto dall'art. 20, sesto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'art. 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera b) dell'articolo 19-quater della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aumentato di lire 700 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1971 al 1985.

     L'annualità dovuta al Fondo di cui all'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è ridotta di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1974. Le relative disponibilità sono destinate a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi per gli anni anzidetti.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     L'esenzione dai tributi erariali, provinciali e comunali prevista dal primo comma dell'art. 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'art. 26 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per i comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso, in provincia di Pordenone, fino al 31 dicembre 1970, per effetto della proroga portata dalla legge 18 marzo 1969, n. 91, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1972 nei confronti dei soggetti aventi il domicilio fiscale o, per l'imposta di famiglia, la dimora abituale nei predetti comuni.

     Nei territori dei comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso, in provincia di Pordenone, la disposizione agevolativa di cui all'art. 28 della legge 31 maggio 1964, n. 357, nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, già prorogata fino al 31 dicembre 1971 dall'art. 4 della legge 18 marzo 1969, n. 91, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1972.

 

          Art. 5.

     La concessione da parte dello Stato dei contributi previsti dall'art. 9 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357, prorogata fino al 31 dicembre 1970 con l'art. 1 della legge 18 febbraio 1969, n. 76, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1973 a favore dei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut e Cimolais.

     Per la concessione dei contributi previsti nel precedente comma è autorizzato lo stanziamento di lire 385 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per ciascuno degli esercizi finanziari 1971, 1972 e 1973.

 

          Art. 6.

     Le domande intese ad ottenere i contributi di cui all'art. 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui agli articoli 12 e 13 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituiti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e all'art. 14-ter della legge 4 novembre 1963, n. 1457, inserito nella legge stessa con l'art. 11 della legge 31 maggio 1964, n. 357, dovranno, a pena di decadenza, essere presentate ai competenti organi ed uffici entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Le domande intese ad ottenere i contributi di cui all'art. 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, potranno essere corredate della prescritta documentazione entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine indicato nel precedente comma.

 

          Art. 7.

     All'onere di lire 9.185.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge nell'anno 1970 si fa fronte quanto a lire 7.750.000.000 a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1969, quanto a lire 750.000.000 con riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970 e quanto a lire 685.000.000 con riduzione del capitolo n. 3523 dello stesso stato di previsione per il medesimo anno 1970.

     All'onere di lire 2.500 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 2 e 5 della presente legge nell'anno 1971 si farà fronte con riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 8.

     Le presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.