Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.7 leggi di spesa |
Data: | 23/12/1970 |
Numero: | 1042 |
Sommario |
Art. 1. Per provvedere agli ulteriori interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici, previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dalla legge [...] |
Art. 2. Per provvedere agli ulteriori interventi di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato |
Art. 3. Lo stanziamento previsto dall'art. 20, secondo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'art. 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la [...] |
Art. 4. L'esenzione dai tributi erariali, provinciali e comunali prevista dal primo comma dell'art. 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'art. 26 [...] |
Art. 5. La concessione da parte dello Stato dei contributi previsti dall'art. 9 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 31 maggio [...] |
Art. 6. Le domande intese ad ottenere i contributi di cui all'art. 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui agli articoli 12 e [...] |
Art. 7. All'onere di lire 9.185.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge nell'anno 1970 si fa fronte quanto a lire 7.750.000.000 a carico [...] |
Art. 8. Le presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 27.7.123 – L. 23 dicembre 1970, n. 1042.
Ulteriore autorizzazione di spesa per l'applicazione di provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont.
(G.U. 28 dicembre 1970, n. 326).
Per provvedere agli ulteriori interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici, previsti dalla
Con la legge di bilancio saranno annualmente determinate, per gli anni finanziari 1972 e 1973, le somme ancora occorrenti per completare l'opera di ricostruzione spettante al Ministero dei lavori pubblici in attuazione delle disposizioni richiamate nel precedente comma.
Per provvedere agli ulteriori interventi di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
lo stanziamento previsto dall'art. 20, primo comma, della
lo stanziamento previsto dall'art. 20, quinto comma, della
Lo stanziamento previsto dall'art. 20, secondo comma, della
Lo stanziamento previsto dall'art. 20, sesto comma, della
L'annualità dovuta al Fondo di cui all'art. 7 del
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L'esenzione dai tributi erariali, provinciali e comunali prevista dal primo comma dell'art. 8 della
Nei territori dei comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso, in provincia di Pordenone, la disposizione agevolativa di cui all'art. 28 della
La concessione da parte dello Stato dei contributi previsti dall'art. 9 della
Per la concessione dei contributi previsti nel precedente comma è autorizzato lo stanziamento di lire 385 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per ciascuno degli esercizi finanziari 1971, 1972 e 1973.
Le domande intese ad ottenere i contributi di cui all'art. 6 della
Le domande intese ad ottenere i contributi di cui all'art. 6 della
All'onere di lire 9.185.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge nell'anno 1970 si fa fronte quanto a lire 7.750.000.000 a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1969, quanto a lire 750.000.000 con riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970 e quanto a lire 685.000.000 con riduzione del capitolo n. 3523 dello stesso stato di previsione per il medesimo anno 1970.
All'onere di lire 2.500 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 2 e 5 della presente legge nell'anno 1971 si farà fronte con riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.