Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 08/08/1980 |
Numero: | 438 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 2 della legge 8 giugno 1978, n. 306, è così modificato |
Art. 2. Il termine previsto dal secondo comma dell'art. 5 della legge 8 giugno 1978, n. 306, è ulteriormente prorogato di tre anni |
Art. 3. L'efficacia e la durata dei piani di cui all'art. 1 della legge 26 giugno 1965, n. 785, sono prorogate di cinque anni |
§ 17.2.81 – L. 8 agosto 1980, n. 438. [1]
Adeguamento dei contributi previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 306, per la ricostruzione degli immobili distrutti, danneggiati o trasferiti per effetto della catastrofe del Vajont.
(G.U. 19 agosto 1980, n. 226).
L'art. 2 della
"Il limite massimo dei contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'art. 4 della
L'aumento di cui al comma precedente è altresì concesso proporzionalmente a favore di coloro che hanno già iniziata la ricostruzione, limitatamente alla parte di contributo liquidata o da liquidare posteriormente al 1° luglio 1976, anche a prescindere dalle perizie effettuate, nonchè per l'esecuzione ai prezzi correnti dei lavori indispensabili per il completamento e la funzionalità delle unità immobiliari, ancorchè non previsti nel progetto originario.
Gli aumenti di cui ai precedenti commi sono concessi nei limiti degli stanziamenti di cui al secondo comma, lettera a), del precedente art. 1".
Il termine previsto dal secondo comma dell'art. 5 della
L'efficacia e la durata dei piani di cui all'art. 1 della
[1] Abrogata dall'art. 24 del