Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.26 tributi diversi |
Data: | 02/01/1952 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. L'addizionale istituita, col decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614 ed elevata a centesimi 5 per ogni lira di vari [...] |
Art. 2. Il Ministro per il tesoro provvederà ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti alla attuazione della presente legge |
§ 95.26.3c - Legge 2 gennaio 1952, n. 1.
Aumento a favore dell'Erario dell'addizionale su vari tributi prevista dal decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.
(G.U. 7 gennaio 1952, n. 5).
L'addizionale istituita, col
Il maggior provento dipendente dall'aumento di cui al comma precedente è riservato all'Erario e sarà versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
Il Ministro per il tesoro provvederà ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti alla attuazione della presente legge.