§ 80.5.11e - Legge 17 luglio 1951, n. 575.
Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, e ratifica, con modificazioni, del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:17/07/1951
Numero:575


Sommario
Art. 1.      Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, è ratificato senza modificazioni
Art. 2.      Il decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, è ratificato con le seguenti modificazioni
Art. 3.      Le modificazioni introdotte dalla presente legge entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge stessa sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 80.5.11e - Legge 17 luglio 1951, n. 575. [1]

Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, concernente diritti e compensi al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro e dalla Corte dei conti.

(G.U. 27 luglio 1951, n. 170, S.O.).

 

 

     Art. 1.

     Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, è ratificato senza modificazioni.

 

          Art. 2.

     Il decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, è ratificato con le seguenti modificazioni:

     Art. 13. E' sostituito dal seguente:

     "L'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, è sostituito dal seguente:

     "Sul totale dei diritti riscossi alla fine di ciascun bimestre dagli uffici distrettuali delle imposte dirette (tabella A), dagli uffici del registro (tabella B), dagli uffici del catasto e dei servizi tecnici erariali (tabella C), dagli uffici delle dogane e delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette (tabella E), è prelevata l'aliquota del 7 per cento a favore del personale in servizio presso le Intendenze di finanza (uffici amministrativi e di ragioneria) da ripartirsi con i criteri stabiliti dagli articoli 14 [lettere a), b) e ultimo comma], 15, 16 (ultimo comma), 17, 19.

     A favore del personale dell'Amministrazione centrale in servizio presso la direzione generale delle imposte dirette, presso la direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari e presso la direzione generale delle dogane ed imposte indirette è dovuta una quota del 5 per cento sui diritti afferenti rispettivamente alle tabelle A, B, E, riscossi dai corrispondenti uffici provinciali.

     A favore del personale in servizio presso la direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali è dovuta sul totale dei diritti riscossi dagli uffici provinciali da questa dipendenti (tabella C), una quota in ragione del 10 per cento.

     Su ciascuna delle quote liquidate a favore del personale in servizio presso le direzioni generali delle imposte dirette, delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane ed imposte indirette, il Ministro per le finanze - tenuto conto dell'ammontare delle quote stesse in rapporto alla entità numerica del personale di ciascuna direzione generale - dispone bimestralmente il prelevamento di una parte non superiore al 50 per cento.

     Il Ministro per le finanze dispone, inoltre, il prelevamento di una parte in ragione del 10 per cento sull'ammontare dei diritti devoluti ai termini del primo comma a favore del personale in servizio presso le Intendenze di finanza (uffici amministrativi e di ragioneria).

     Il fondo costituito con i prelevamenti di cui ai precedenti due commi, viene ripartito, con i medesimi criteri di cui al primo comma, fra il personale delle direzioni generali ed uffici centrali del Ministero delle finanze che non percepiscono diritti, con una quota non superiore ai due terzi, e quello della Ragioneria generale dello Stato in servizio presso l'Ufficio del personale, gli Ispettorati generali e la Ragioneria centrale del Ministero delle finanze con una quota non inferiore ad un terzo.

     Il Ministro per le finanze è autorizzato a variare con proprio decreto le quote di prelevamento e di riparto di cui ai precedenti commi, ed a procedere a redistribuzione al fine di eliminare le eventuali sensibili differenze di trattamento tra il personale dei singoli rami dell'Amministrazione.

     La facoltà di cui al precedente comma può essere esercitata anche sulla quota di cui al comma terzo dell'art. 7 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261".

     Titolo V. E' sostituito dal seguente:

     Titolo V

     "Ministero del tesoro, Corte dei conti ed uffici dipendenti".

     Art. 16. E' sostituito dal seguente:

     "Sul totale dei diritti di cui alla tabella F è prelevata alla fine di ciascun bimestre una quota dell'1 per cento da accantonare in apposito fondo per concessione di sussidi immediati - in base a criteri da stabilirsi con decreti del Ministro per il tesoro - nei casi di morte dell'impiegato di ruolo o non di ruolo, nonchè dei salariati (o del pensionato che abbia appartenuto) comunque in servizio presso le amministrazioni di cui al titolo V della presente legge, o di morte del coniuge o di congiunti di primo grado, discendenti o ascendenti a suo carico, anche se non conviventi.

     La rimanente somma è ripartita fra tutto il personale comunque in servizio presso il Ministero del tesoro, la Corte dei conti e rispettivi uffici dipendenti.

     Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale della Ragioneria generale dello Stato in servizio presso l'Ufficio del personale, gli Ispettorati generali e la Ragioneria centrale del Ministero delle finanze, nonchè al personale di ragioneria delle Intendenze di finanza ed al personale che fruisce del trattamento economico dei magistrati".

     Art. 17. E' sostituito dal seguente:

     "La ripartizione della somma di cui all'ultimo comma del precedente articolo è effettuata con i criteri stabiliti dagli articoli 14 [lettere a), b) e ultimo comma], 15, 17 e 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378".

     Art. 18. E' soppresso.

     Art. 19. E' soppresso.

     Art. 25. Il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Il personale addetto agli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e da quello del tesoro, dalla Ragioneria generale dello Stato e dalla Corte dei conti può essere escluso dalla ripartizione dei diritti, qualora ricorrano motivi di demerito o quando fruisca di altri particolari compensi o benefici economici".

     Art. 26. Il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Ai soli effetti della determinazione dei bimestri di cui al primo comma dell'art. 13 ed al primo comma dell'art. 16 è stabilita la decorrenza del 1° gennaio 1948".

     Gli allegati C, E ed F al decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, sono sostituiti dai seguenti:

 

     Allegato C.

     Diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali

 

 

Diritti e compensi (in lire)

 

N.

Oggetto

Fisso

Proporzionale

Annotazioni

 

Titolo I

 

 

 

 

Diritti di scritturato

 

 

 

1

Volture catastali: per ogni voltura effettivamente eseguita

300

-

 

2

Copie, certificati ed estratti catastali (esclusi quelli di mappa o di planimetria)

250

[a] 50

[a] Per ogni pagina o frazione di pagina.

 

Titolo II

 

 

 

 

Diritti di visura

 

 

 

1

Consultazione della mappa, delle planimetrie e degli altri atti catastali, con o senza estrazione di note od appunti e con divieto di estrazione di copie di qualsiasi genere e di lucidi di mappe e di planimetrie:

 

 

Il 40 per cento dell'ammontare del diritto va devoluto allo Stato (regio decreto-legge 30 dicembre 1942, n. 2102, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672).

 

a) per la prima mezz'ora o frazione

300

-

 

 

b) per ogni ora o frazione successiva

600

-

 

 

Titolo III

 

 

 

 

Diritti di disegno

 

 

 

1

Tipi, copie od estratti di mappa, compresi quelli da riprodursi come tipo di frazionamento

200

[b] 20

[b] Per ogni particella estratta, per ogni particella confinante rilevata per intero e per ogni indicazione del nome dei confinanti, se richiesto.

 

 

-

[c] 5

[c] Per ogni particella confinante semplicemente accennata, se richiesto.

 

 

-

[d] 30

[d] Per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie complessiva racchiusa entro i perimetri riprodotti.

2

Copie od estratti di quadri di unione o di fogli di insieme delle mappe

200

[e] 5

[e] Per ognuno dei primi cento ettari.

 

 

-

[f] 1

[f] Per ogni ettaro oltre i primi cento.

3

Copie di planimetrie allegate agli atti del nuovo catasto edilizio urbano:

 

 

 

 

a) su foglio di formato centimetri 24,5 per 37

300

-

 

 

b) su foglio di formato centimetri 49 per 37

600

-

 

 

Titolo IV

 

 

 

 

Diritti di valutazione

 

 

 

 

Compilazione di stime a qualsiasi effetto:

 

-

I diritti di valutazione sono riscossi dagli Uffici tecnici erariali ad eccezione di quelli relativi alle stime di carattere tributario che sono riscossi dagli Uffici finanziari incaricati della riscossione della imposta o della tassa per la cui applicazione è stata eseguita. I diritti relativi a queste ultime stime vanno computati sulla differenza tra il valore definitivo e quello dichiarato.

 

a) quando il valore stimato non supera le lire 50.000: 75

b) se supera le L. 50.000 ma non le L. 100.000: 100

c) se supera le lire 100.000 ma non le lire 500.000: 450

d) se supera le lire 500.000 ma non le lire 1.000.000: 1.000

e) per le parti di valore eccedenti le lire un milione: 1.000

Per ogni milione o frazione di milione eccedente le lire 500.000: -

 

     Allegato E

     Tabella dei diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione delle dogane, delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette

N.

Oggetto

Diritti e compensi (in lire)

Annotazioni

 

Titolo I

 

 

 

Diritti su documenti doganali

 

 

1

Per qualsiasi bolletta, quietanza e buono emessi per merci estere o nazionali, nonchè per i manifesti di partenza e per i certificati di riesportazione di pacchi postali

10

 

2

Per ogni duplicato di documenti doganali emesso a richiesta dell'interessato, ai sensi dell'art. 372 del regolamento doganale approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65

100

 

3

Per ogni certificato rilasciato ai sensi dell'art. 375 del regolamento suddetto, ivi compresi i certificati di origine

100

 

4

Per ogni certificato che attesti fatti risultanti dall'esame di più di cinque documenti e venga rilasciato dai compartimenti doganali di ispezione o dall'ufficio centrale di riscontro delle scritture doganali

200

 

5

Per ogni ingiunzione emessa dagli uffici doganali e notificata ai debitori morosi per la riscossione dei diritti doganali

50

 

6

Per ogni richiesta di pignoramento nei procedimenti di esecuzione di cui al precedente numero

100

 

7

Per ogni decisione amministrativa in via formale e in via breve per la definizione di infrazioni e per ogni atto di oblazione

100

 

8

Per ogni verbale di controversia di tariffa sollevata dal contribuente

200

 

9

Per ogni atto di vendita richiesto ed eseguito a cura degli uffici doganali nei procedimenti di cui al precedente n. 5, e per ogni atto di vendita delle merci abbandonate o sequestrate

300

 

10

Per ciascuna bolletta emessa per l'importazione o l'esportazione di merci:

 

Il diritto è ridotto alla metà sugli importi di diritti liquidati per la prestazione delle prescritte garanzie nelle bollette di introduzione in deposito e nelle bollette di temporanea importazione o di temporanea esportazione

 

a) se l'importo dei diritti liquidati non ecceda le lire 1000

30

 

 

b) se l'importo dei diritti liquidati ecceda le lire 1000 e non le lire 5000

50

 

 

c) se l'importo dei diritti liquidati ecceda le lire 5000 e non le lire 10.000

100

 

 

d) se l'importo dei diritti liquidati ecceda le lire 10.000 e non le lire 50.000

250

 

 

e) se l'importo dei diritti liquidati ecceda le lire 50.000 e non le lire 100.000

400

 

 

f) se l'importo dei diritti liquidati ecceda le lire 100.000 e non le lire 500.000

600

 

 

g) se l'importo dei diritti liquidati ecceda le lire 500.000 e non le lire 1.000.000

1.000

 

 

h) se l'importo dei diritti liquidati ecceda il milione di lire, e per ogni milione o frazione eccedente le lire 500.000

1.200

 

 

Titolo II

 

 

Diritti inerenti alla liquidazione e riscossione delle imposte di fabbricazione e di consumo

 

 

 

1

Per le licenze di esercizio, per le bollette, per le convenzioni di abbandono, per i verbali (esclusi quelli di constatazione e di contravvenzione che diano luogo a procedimento contravvenzionale), per le denunce e per le dichiarazioni che, per disposizione legislativa o regolamentare devono essere presentate dai contribuenti agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione o alle Sezioni tecniche delle imposte di fabbricazione e per qualsiasi altro documento attinente al servizio delle imposte di fabbricazione, che venga compilato dagli uffici medesimi su richiesta dei contribuenti.

15

 

2

Per ogni operazione eseguita dal personale delle imposte di fabbricazione importante passaggio al consumo di prodotti soggetti al pagamento dell'imposta, per ogni verbale di impiego in industrie ammesse ad agevolezze di imposta, per ogni verbale di denaturazione, per ogni liquidazione di imposta effettuata su dichiarazioni presentate dai contribuenti e per ogni altra operazione, infine, che dia luogo ad abbuono o restituzione totale o parziale d'imposta:

 

Sono comprese le convenzioni di abbonamento alle imposte di fabbricazione o di consumo.

 

a) su ogni ettanidro o frazione di esso di spiriti

26

 

 

b) su ogni ettolitro o frazione di esso di birra

25

Fino a quando l'imposta di fabbricazione sui tessili verrà riscossa mediante abbonamento, il diritto sarà commisurato in:

 

c) su ogni quintale o frazione di esso di surrogati di caffè , di glucosio, maltosio, ed altri prodotti zuccherini, di zucchero, di olio di semi, di oli minerali esclusi quelli da usare direttamente come combustibili nei forni e caldaie, di filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali, esclusi quelli di canapa e juta

25

a) lire 3 per ogni fuso attivo risultante dalle convenzioni di abbonamento per i cotonieri, i canapieri, linieri, jutieri, lanieri nonchè per i cascami di seta;

 

d) per ogni tonnellata o frazione di residui delle distillazioni degli oli minerali da usarsi direttamente come combustibili nei forni e caldaie

25

b) lire 20 per ogni filiera attiva risultante dalle convenzioni di abbonamento per la categoria fibre artificiali a filamento continuo;

 

e) per ogni due quintali, o frazione, di filati di canapa e di juta

25

c) lire 10, una volta tanto, per anno, per ogni bacinella attiva risultante dalle convenzioni di abbonamento per la categoria filandieri;

 

f) per ogni cento o frazione di cento lampade elettriche ad incandescenza.

25

d) lire 2, una volta tanto per anno, per ogni gancio attivo risultante dalle convenzioni di abbonamento per la filatura a mano della canapa.

 

g) per ogni cento watt, o frazione, di potenza degli organi a luminescenza;

25

 

 

h) ogni lampada ad arco

25

 

 

i) ogni chilogrammo o frazione di chilo-grammo di carboni per lampade ad arco;

5

 

 

l) per ogni ventimila o frazione di ventimila metri cubi di gas luce;

25

 

 

m) per ogni ventimila o frazione di ventimila chilowatt ora di energia elettrica

25

 

 

Titolo III

 

 

 

Diritti di analisi

 

 

1

Per ogni certificato d'analisi rilasciato dai Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette

200

 

2

Per ogni parere tecnico richiesto ai detti Laboratori chimici nell'interesse di privati.

400

 

 

     Allegato F

     Tabella dei diritti spettanti al personale in servizio presso il Ministero del tesoro, la Corte dei conti e rispettivi uffici dipendenti, fatta eccezione del personale di cui all'ultimo comma dell'art. 16.

 

N.

Oggetto

Diritti e compensi (in lire)

Annotazioni

 

Titolo I

 

 

 

Servizio delle spese fisse

 

 

1

Per ogni certificato riguardante spese fisse

100

 

2

Per ogni estratto di conteggi:

 

 

 

a) se non vanno oltre il biennio

50

 

 

b) se vanno oltre il biennio, per ciascun anno in più

50

 

3

Per ogni aggiornamento o variazione sui libretti di pensione, sia relativamente all'intestazione, sia relativamente all'importo mensile

20

 

4

Per ciascuna variazione da apportarsi alle partite di spesa fissa a seguito di procura.

30

 

5

Per ciascuna domanda di duplicazione di libretto smarrito o di rinnovazione di libretto logoro:

 

 

 

a) se la pensione non raggiunge le lire 5000 mensili

10

 

 

b) se la pensione supera le lire 5000 mensili

30

 

6

Per ciascuna ordinazione di pagamento di ritenute su partite di spese fisse a favore di persone fisiche o giuridiche che non siano lo Stato o Aziende autonome dello Stato:

 

Per gli ordini collettivi l'importo contro indicato è dovuto per ciascuna partita compresa nell'ordine. Per i diritti di cui al n. 6 è ammesso da parte degli Enti, che ne facciano richiesta, il pagamento forfettario da concordarsi annualmente, in base alle riscossioni presunte, con gli Uffici provinciali del tesoro.

 

a) per ritenute da lire 50 a lire 500

1

 

 

b) per ritenute da lire 501 in su

5

 

 

N.B. - Per le ritenute inferiori a lire 50 per ogni 50 lire o frazione di 50 lire, dell'importo complessivo dell'ordine

1

 

7

Per ogni provvedimento di liquidazione in base a partite di nuova iscrizione e per ogni variazione successiva alla misura degli assegni comunque disposta:

 

 

 

a) per periodi di tempo non eccedenti il biennio

100

 

 

b) quando eccedono il biennio, per ogni anno in più

80

 

 

Titolo II

 

 

 

Servizio dei depositi provvisori

 

 

1

Per visura di posizioni di depositi provvisori per conto di privati

30

 

2

Per ogni domanda di stacco di cedole:

 

 

 

a) per cedole di deposito fino a lire 1.000

5

 

 

b) per cedole di deposito da lire 1.001 a lire 10.000

15

 

 

c) per cedole di deposito da lire 10.001 a lire 100.000

25

 

 

d) per cedole di deposito da lire 100.001 a lire 500.000

40

 

 

e) per cedole di deposito da lire 500.001 a lire 1.000.000

70

 

 

f) per cedole di deposito superiore a lire 1.000.000 e per ogni successivo milione intero

100

 

 

Per successive frazioni di milione, rispettivamente come alle lettere a), b), c), d), e) del presente articolo.

 

 

3

Per ogni domanda di restituzione di deposito provvisorio:

 

 

 

a) per deposito fino a lire 1.000

20

 

 

b) per depositi da lire 1.001 a lire 10.000

50

 

 

c) per depositi da lire 10.001 a lire 100.000

200

 

 

d) per depositi da lire 100.001 a lire 500.000

300

 

 

e) per depositi da lire 500.001 a lire 1.000.000

500

 

 

f) per depositi superiori ad un milione e per ogni successivo milione intero

1.000

 

 

Per successive frazioni di lire 1.000.000, rispettivamente come alle lettere a), b), c), d), e) del presente articolo.

 

 

 

NB. - Quando la restituzione dei depositi viene eseguita in base a documenti successori o richiesta d'urgenza, le somme predette vengono maggiorate del 50 per cento. Il diritto d'urgenza è dovuto quando la restituzione può disporsi nello stesso giorno in cui viene richiesta, tenuto conto dell'orario di cassa. Il diritto non è dovuto per le restituzioni non soggette a tassa di bollo, giusta le vigenti istruzioni sui Servizi del tesoro.

 

 

 

Titolo III

 

 

 

Servizi del debito pubblico

 

 

1

Per ogni domanda di operazioni su titoli di debito pubblico (comprese denunce di smarrimento e di rettifica) quando l'importo nominale dei titoli superi lire 10.000 e non lire 50.000

90

Sono esenti:

 

Oltre le lire 50.000 e per ogni lire 50.000 di capitale nominale o frazione in più nonchè il diritto di cui al n. 2 se dovuto.

60

a) le domande per semplice rimborso di titoli scaduti o sorteggiati;

 

 

 

b) le domande relative all'affogliamento o alla rinnovazione dei titoli;

 

 

 

c) le domande per pagamento di rate di interessi scadute che non possono eseguirsi presso la sezione di Tesoreria;

 

 

 

d) le domande di rettifica di errori non imputabili agli interessati;

 

 

 

e) le domande riguardanti i titoli di pertinenza dell'Amministrazione statale.

2

Per ogni richiesta che comporti la necessità di ricerca negli archivi, nelle contabilità e sul Gran libro, o sia intesa a ottenere il rilascio di attestazione o il trasporto di pagamento di interessi

100

Il diritto è dovuto per ogni certificato di rendita che superi lire 100.000 di capitale nominale, fatta eccezione per i titoli di pertinenza dell'Amministrazione dello Stato.

3

Per ogni premio estratto e riscosso sui titoli di debito pubblico per ogni 1000 lire di importo

4

 

 

Titolo IV

 

 

 

Servizio della Cassa depositi e prestiti

 

 

1

a) per ogni domanda di iscrizione di deposito ordinario in contanti o in buoni del Tesoro ordinari:

 

Per i depositi che si iscrivono in commutazione di depositi provvisori sarà applicata la tariffa di cui contro.

 

per depositi fino a lire 50.000

100

 

 

per depositi da lire 50.001 a lire 100.000

200

 

 

per depositi da lire 100.001 a lire 500.000

350

 

 

per depositi da lire 500.001 a lire 1.000.000 per depositi oltre un milione, per ogni 1.000 lire o frazione di lire 1.000

500

 

 

b) per ogni domanda di iscrizione di deposito ordinario in titoli:

2

 

 

per depositi fino a lire 50.000

200

 

 

per depositi da lire 50.001 a lire 100.000

400

 

 

per depositi da lire 100.001 a lire 500.000

800

 

 

per depositi da lire 500.001 a lire 1.000.000

1.500

 

 

per depositi oltre un milione, per ogni 1.000 lire o frazione di 1.000 lire

3

 

 

c) per rilascio certificati di qualsiasi genere del servizio dei depositi

100

 

 

d) per ogni domanda di restituzione di deposito commerciale

300

 

 

e) per ogni domanda di restituzione di deposito ordinario in contanti o in buoni del Tesoro ordinari: come alla lettera a)

-

 

 

f) per ogni domanda di restituzione di deposito ordinario in titoli: come alla lettera b)

 

 

2

Per ciascuna domanda di sostituzione di titoli (esclusi i buoni del Tesoro ordinari): come al n. 1, lettera b)

-

Non è dovuto alcun diritto per le iscrizioni e le altre operazioni eseguite nell'esclusivo interesse dello Stato.

3

Per ciascuna domanda di rinnovo o di sostituzione di buoni del Tesoro ordinari: come al n. 1, lettera a)

 

 

4

Per ciascuna domanda di riunione o di divisione di depositi: come al n. 1, lettere a) e b), considerando la riunione soltanto iscrizione di nuovo deposito e la divisione soltanto come iscrizione di nuovi depositi.

 

 

5

Per ogni provvedimento relativo a concessione di mutui od ogni altra operazione di credito: per ogni 1.000 lire o frazione di 1.000 lire di somma mutuata

5

 

6

Per il rilascio di certificati nell'interesse di privati in materia di cooperative edilizie: per ogni certificato

500

 

7

Per l'esame e l'istruttoria di atti di vendita di immobili di proprietà delle cooperative edilizie e di cancellazione delle relative ipoteche, nell'interesse dei soci o dei sodalizi: per ogni atto

1.000

 

8

Per le domande di riscatto di mutuo edilizio relativo ad alloggio cooperativo la cui costruzione sia stata ultimata in data anteriore alla pubblicazione del presente decreto, e per la ricerca di elementi da fornire al notaio: per ogni riscatto

3.000

 

9

Per ciascuna domanda di voltura o di estensione di vincolo: come al n. 1, lettere a) e b) secondo la natura del deposito.

 

 

 

Direzione generale degli istituti di previdenza

 

 

10

Per ogni provvedimento relativo a concessione di mutui od altre operazioni di credito: la stessa tariffa di cui al n. 6 del titolo IV.

 

 

 

Titolo V

 

 

 

Servizi della Direzione generale del tesoro e vari

 

 

1

Per ogni operazione di versamento su depositi in conto corrente fruttifero presso la Tesoreria centrale a favore di banche e istituti di credito per ogni 100 lire

0,010

 

2

Per ogni certificato richiesto nell'interesse di privati ad uffici centrali e periferici, per il quale non sia previsto simile diritto in altre voci della presente tabella

100 -

 

3

Per ogni certificato mod. 128-T in sostituzione di quietanza o vaglia del Tesoro smarriti:

 

 

 

per importi fino a lire 100.000

200

 

 

per ogni lire 100.000 o frazione in più avvertendo che l'importo massimo del diritto non potrà eccedere lire 2.000

100

 

4

Per ogni mandato diretto ammesso a pagamento dalla Direzione generale del tesoro, di importo non inferiore a lire 40.000 per ogni 1.000 lire

4

 

 

NB. - Sono esclusi i pagamenti a favore di Amministrazioni statali, di dipendenti dello Stato e, in genere, quelli concernenti crediti per retribuzioni e assegni, nonchè per fini assistenziali.

 

 

5

Per ogni pagamento a titolo di provvigione per il collocamento dei buoni ordinari del Tesoro e per ogni 100 lire

5

 

 

Titolo VI

 

 

 

Servizi della Tesoreria centrale e della Zecca

 

 

1

Per ogni quietanza staccata da qualsiasi bollettario in relazione al versamento soggetto alla normale tassa di bollo richiesta d'urgenza

15 -

Il diritto è ridotto a lire 5 ove l'importo del versamento non superi le lire 100.

2

Per ogni certificato di allibramento al conto corrente della Tesoreria centrale per il quale non viene rilasciata quietanza singola soggetta a tassa di bollo

10 -

 

3

Per ciascuna ricerca fatta nell'interesse dei privati relativamente a quietanza o vaglia del Tesoro:

 

 

 

a) quando le ricerche non si estendono oltre l'esercizio corrente

10 -

 

 

b) quando si estendono oltre l'esercizio corrente, per ogni esercizio

25 -

 

 

Titolo VII

 

 

 

Servizio del Provveditorato generale dello Stato

 

 

1

Per ogni collaudo forniture:

 

 

 

a) se l'importo della fornitura non eccede lire 50.000

400 -

 

 

b) se l'importo della fornitura eccede lire 50.000 e non lire 100.000

1.000 -

 

 

c) se l'importo della fornitura eccede lire 100.000 e non lire 500.000

4.000 -

 

 

d) se l'importo della fornitura eccede lire 500.000 e non lire 1.000.000

6.000 -

 

 

e) se l'importo della fornitura eccede lire 1.000.000 e per ogni milione o frazione di milione superiore a lire 500.000

6.000 -

 

 

se inferiore a lire 500.000, rispettivamente come alle lettere a), b), c)

 

 

2

Per ogni certificato rilasciato di esito di gara o di esito di collaudo forniture e lavori.

1.000

 

3

Per ogni pagamento richiesto dai fornitori ed eseguito sulla contabilità "speciale" od in Cassa, per ogni lire 100 d'importo

6

 

4

Per ogni iscrizione nell'albo dei fornitori del Provveditorato generale dello Stato

2.000

 

5

Per ogni certificato rilasciato d'iscrizione in detto albo

3.000

 

6

Per ogni copia rilasciata di ordinazioni

1.000

 

7

Per ogni copia di atti, riguardanti le forniture, non compresi nelle precedenti voci

400

 

 

Titolo VIII

 

 

 

Servizi della Direzione generale per i danni di guerra

 

 

1

Per riscontro di ogni liquidazione per danni di guerra:

 

 

 

a) per importi fino a lire 100.000

200

 

 

b) per importi superiori a lire 100.000

400

 

2

Per riscontro di ogni liquidazione per indennizzi dipendenti da requisizioni e servizi per le truppe alleate, per ogni 100 lire

2

 

 

Titolo IX

 

 

 

Servizi dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato

 

 

1

Sull'importo netto di ciascun ordinativo di pagamento emesso a favore di ogni cedente, per ogni 1.000 lire

2

 

 

Titolo X

 

 

 

Servizi della Corte dei conti

 

 

1

Per ogni mandato od ordinativo ammesso a pagamento dagli Uffici di riscontro della Corte dei conti presso i Provveditorati alle opere pubbliche nonchè presso le Regioni, di importo non inferiore a lire 40.000, per ogni 1.000 lire o frazione di 1.000 lire Per tutte le somme riscosse in base alla presente tabella dovrà osservarsi il disposto dell'art. 15 del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76

4

 

 

          Art. 3.

     Le modificazioni introdotte dalla presente legge entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge stessa sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

     I decreti legislativi 11 maggio 1947, n. 378 e 28 gennaio 1948, n. 76 e le modifiche introdotte con la presente legge cessano di aver vigore il 31 dicembre 1952.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.