§ 71.3.145 - Legge 27 aprile 1981, n. 167.
Miglioramenti al trattamento di quiescenza e perequazione automatica delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:27/04/1981
Numero:167


Sommario
Art. 1.      A partire dal 1° agosto 1975, i coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari di cui alla legge 12 luglio 1975, n. 322, sono iscritti [...]
Art. 2.      L'importo annuo della pensione diretta, comprensivo della 13ª mensilità, a favore degli ufficiali giudiziari, è pari all'importo della tabella unita alla presente legge corrispondente agli anni [...]
Art. 3.      Il trattamento di pensione diretta, determinato ai sensi dell'art. 2 della presente legge, è ridotto ai tre quarti nei riguardi degli aiutanti ufficiali giudiziari e dei coadiutori.
Art. 4.      Nei casi di pensione diretta di privilegio, contemplati dall'art. 5 della legge 11 aprile 1955, n. 380, la pensione prevista dagli articoli 2 e 3 della presente legge è aumentata di un decimo e [...]
Art. 5.      Nei riguardi dei superstiti degli iscritti alla Cassa, la pensione indiretta o di riversibilità si determina applicando alla corrispondente pensione diretta i criteri stabiliti dall'art. 2 della [...]
Art. 6.      Nei casi di pensione di riversibilità della pensione diretta di privilegio, quando l'iscritto sia morto in conseguenza dell'evento di servizio che ha dato luogo al conferimento dell'assegno [...]
Art. 7.      L'importo delle pensioni dirette, indirette e di riversibilità relative agli iscritti alla Cassa in nessun caso si considera inferiore a quello stabilito, per l'anno di decorrenza della [...]
Art. 8.      Il trattamento di quiescenza nella forma dell'indennità una volta tanto, diretto o indiretto, di cui all'art. 4 della legge 11 aprile 1955, n. 380, si ottiene prendendo a base il valore della [...]
Art. 9.      Le disposizioni di cui ai precedenti articoli da 2 a 8 si applicano per cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1978.
Art. 10.      I contributi annui complessivi dovuti alla Cassa per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario, di aiutante ufficiale giudiziario e di coadiutore sono stabiliti per gli anni 1978 e 1979 [...]
Art. 11.      Il contributo complessivo di cui al primo e secondo comma dell'art. 10 è comprensivo:
Art. 12.      Il contributo in una sola volta tanto dovuto dall'ufficiale giudiziario per ottenere il riscatto dei servizi di cui all'art. 18 della legge 11 aprile 1955, n. 380, nel caso di domanda presentata [...]
Art. 13.      Per il periodo dal 1° agosto 1975 al 31 dicembre 1977 è dovuto alla Cassa, per i coadiutori, il solo contributo personale nella misura di lire 90.900 annue. Per i posti vacanti il predetto [...]
Art. 14.      Ai fini delle sovvenzioni contro cessioni del quinto della retribuzione a modifica ed integrazione di quanto disposto alle lettere c) e d) dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, e [...]
Art. 15.      I coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno superato il limite di età previsto dall'art. 4 del decreto [...]
Art. 16.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 10.800 milioni, si provvede quanto a lire 7.800 milioni a carico del fondo iscritto al capitolo 6856 dello [...]


§ 71.3.145 - Legge 27 aprile 1981, n. 167.

Miglioramenti al trattamento di quiescenza e perequazione automatica delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

(G.U. 2 maggio 1981, n. 119).

 

     Art. 1.

     A partire dal 1° agosto 1975, i coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari di cui alla legge 12 luglio 1975, n. 322, sono iscritti obbligatoriamente alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

     La Cassa predetta assume la denominazione di Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori.

 

          Art. 2.

     L'importo annuo della pensione diretta, comprensivo della 13ª mensilità, a favore degli ufficiali giudiziari, è pari all'importo della tabella unita alla presente legge corrispondente agli anni di servizio utile.

     A partire dal 1980, al 1° gennaio di ciascun anno, ai fini della liquidazione delle pensioni relative a cessazioni non anteriori all'anno stesso, gli importi della nuova tabella, di cui al primo comma, sono soggetti alla perequazione automatica prevista dall'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, prendendo a base la variazione percentuale dell'indice stabilito in conformità a quanto previsto dall'art. 2 della stessa legge n. 177 e successive integrazioni e modificazioni.

 

          Art. 3.

     Il trattamento di pensione diretta, determinato ai sensi dell'art. 2 della presente legge, è ridotto ai tre quarti nei riguardi degli aiutanti ufficiali giudiziari e dei coadiutori.

 

          Art. 4.

     Nei casi di pensione diretta di privilegio, contemplati dall'art. 5 della legge 11 aprile 1955, n. 380, la pensione prevista dagli articoli 2 e 3 della presente legge è aumentata di un decimo e comunque non può essere considerata inferiore, rispettivamente, per infermità ascrivibile alle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313:

     dall'ottava alla sesta, all'importo determinato ai sensi degli articoli 2 e 3 in corrispondenza a 28 anni di servizio;

     dalla quinta alla seconda, all'importo corrispondente a 33 anni di servizio;

     per la prima, all'importo corrispondente a 40 anni di servizio.

     In ogni caso, l'importo della pensione diretta di privilegio non può essere superiore a quello determinato ai sensi degli articoli 2 e 3, in corrispondenza a 40 anni di servizio.

     Per gli ufficiali giudiziari, la pensione determinata in applicazione dei commi precedenti, ove risulti inferiore alla metà dei proventi di cui all'art. 123 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, accertati per l'ultimo anno di servizio, aumentati dell'indennità integrativa di cui all'art. 148 oppure ridotti ai termini dell'art. 155 dell'ordinamento stesso e dell'art. 4 della legge 29 novembre 1971, n. 1048, viene integrata per la differenza da una somma a carico dello Stato, che in nessun caso può superare le L. 832.000 annue.

     Per gli aiutanti ufficiali giudiziari, ai fini della determinazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, dovuta nel limite massimo pari ai tre quarti del relativo importo indicato nel comma precedente, si considerano i proventi di cui al n. 1) dell'art. 167 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, aumentati oppure ridotti ai sensi dell'art. 169 e del secondo comma dell'art. 171 dell'ordinamento stesso e dell'art. 4 della legge 29 novembre 1971, n. 1048.

     Per i coadiutori, ai fini dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, dovuta nel limite massimo pari ai tre quarti del relativo importo indicato nel precedente terzo comma, si considerano i proventi di cui all'art. 177 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, quale risulta modificato dagli articoli 5 e 6 della legge 12 luglio 1975, n. 322, aumentati oppure ridotti ai sensi dell'art. 178 dello stesso ordinamento, come modificato dalla citata legge.

     Per le pensioni dirette di privilegio di prima categoria rimangono fermi i benefici richiamati dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge 18 novembre 1975, n. 586.

 

          Art. 5.

     Nei riguardi dei superstiti degli iscritti alla Cassa, la pensione indiretta o di riversibilità si determina applicando alla corrispondente pensione diretta i criteri stabiliti dall'art. 2 della legge 27 gennaio 1968, n. 36, e dall'art. 2 della legge 18 novembre 1975, n. 586. Peraltro, gli importi di L. 195.000 e L. 156.000, previsti dall'ultima disposizione citata, sono adeguati a quelli contemplati dal secondo comma dell'art. 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177, per le altre casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza.

 

          Art. 6.

     Nei casi di pensione di riversibilità della pensione diretta di privilegio, quando l'iscritto sia morto in conseguenza dell'evento di servizio che ha dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, la parte del trattamento originario non eccedente l'importo determinato ai sensi degli articoli 2 e 3 in corrispondenza a 28 anni di servizio è riversibile per intero e la residua parte è riversibile con l'applicazione delle aliquote di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 26 luglio 1965, n. 965.

     Quando l'iscritto sia morto non in conseguenza dell'evento di servizio che ha dato luogo all'assegno privilegiato, la pensione è riversibile con l'applicazione dei criteri e delle aliquote di cui al precedente art. 5.

     La pensione indiretta di privilegio, che sia dovuta per i casi di morte in servizio, è determinata in base ai criteri indicati al primo comma, prendendo a base il trattamento diretto privilegiato che sarebbe spettato all'iscritto per cessazione dal servizio a causa di infermità ascrivibile alla prima categoria.

     Il trattamento determinato in applicazione dei commi precedenti, ove risulti inferiore alla metà dei proventi considerati nel modo indicato nel precedente art. 4, viene integrato, per la differenza, da una somma annua a carico dello Stato, che comunque non può superare, nel caso di ufficiale giudiziario, L. 676.000 per le pensioni di riversibilità ed indirette di cui ai commi primo e terzo e L. 504.000 per le rimanenti pensioni di riversibilità previste dal secondo comma. Per gli aiutanti e per i coadiutori detti importi sono ridotti ai tre quarti.

 

          Art. 7.

     L'importo delle pensioni dirette, indirette e di riversibilità relative agli iscritti alla Cassa in nessun caso si considera inferiore a quello stabilito, per l'anno di decorrenza della pensione, dal primo comma dell'art. 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177, per le altre casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza.

 

          Art. 8.

     Il trattamento di quiescenza nella forma dell'indennità una volta tanto, diretto o indiretto, di cui all'art. 4 della legge 11 aprile 1955, n. 380, si ottiene prendendo a base il valore della tabella di cui al precedente art. 2, relativo agli anni di servizio utile dell'iscritto, diminuito di L. 522.000.

     L'indennità una volta tanto, di cui al comma precedente, è pari al valore che ne residua, moltiplicato per il coefficiente fisso 7.

     Per gli aiutanti e per i coadiutori l'indennità, così determinata, è ridotta ai tre quarti.

 

          Art. 9.

     Le disposizioni di cui ai precedenti articoli da 2 a 8 si applicano per cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1978.

     A partire dal 1978, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriore all'anno stesso sono riliquidate determinandone il nuovo importo in misura pari a quella prevista dai precedenti articoli da 2 a 7 per le pensioni relative a cessazioni dal servizio non anteriori all'anno considerato.

     Nei casi di pensione di privilegio, la riliquidazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, prevista dagli ultimi due commi dell'art. 36 e dall'ultimo comma dell'art. 39 dell'ordinamento della Cassa pensioni approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e successive modificazioni, è effettuata maggiorando il relativo importo in godimento al 31 dicembre 1977 del 60 per cento.

 

          Art. 10.

     I contributi annui complessivi dovuti alla Cassa per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario, di aiutante ufficiale giudiziario e di coadiutore sono stabiliti per gli anni 1978 e 1979 nella misura di L. 1.100.000. Per l'anno 1980 la misura del contributo è elevata a L. 1.300.000.

     Al 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 1981, il contributo di cui al comma precedente è rideterminato con i criteri di cui al successivo art. 11.

     L'importo annuo del contributo personale è stabilito in misura pari al 6 per cento dell'intero trattamento economico minimo garantito comprensivo della tredicesima mensilità, dell'assegno perequativo e dell'indennità integrativa speciale.

 

          Art. 11.

     Il contributo complessivo di cui al primo e secondo comma dell'art. 10 è comprensivo:

     a) di una quota destinata alla copertura degli oneri per l'erogazione dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, ed alla legge 31 luglio 1975, n. 364;

     b) della quota residua, destinata a copertura degli altri oneri per l'erogazione dei trattamenti di quiescenza a carico della Cassa.

     Ai fini della rideterminazione del contributo, di cui al secondo comma dell'art. 10:

     1) la quota di cui alla precedente lettera a) viene adeguata moltiplicandone l'ammontare annuo riferito al 1° gennaio per il rapporto tra il corrispondente valore dell'indennità integrativa speciale e l'analogo valore al 1° gennaio dell'anno precedente;

     2) la quota di cui alla precedente lettera b) viene adeguata applicando al relativo ammontare riferito al 1° gennaio la variazione percentuale dell'indice stabilito dall'art. 2 della legge 29 aprile 1976, n. 177;

     3) i nuovi importi delle quote predette vengono arrotondati a mille lire, trascurando la frazione non superiore a cinquecento lire e computando per mille lire la frazione superiore.

     Per l'anno 1980, le quote di cui alle precedenti lettere a) e b) sono stabilite, rispettivamente, in L. 400.000 e L. 900.000.

 

          Art. 12.

     Il contributo in una sola volta tanto dovuto dall'ufficiale giudiziario per ottenere il riscatto dei servizi di cui all'art. 18 della legge 11 aprile 1955, n. 380, nel caso di domanda presentata posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è pari a sette volte la differenza tra i due sottoindicati valori della tabella di cui al precedente art. 2, vigente alla data della presentazione della domanda di riscatto:

     quello corrispondente agli anni utili comprensivi di quelli da riscattare;

     quello corrispondente ai soli anni già utili a pensione alla data di presentazione della domanda.

     Nei confronti dell'aiutante ufficiale giudiziario e del coadiutore il contributo predetto è ridotto ai tre quarti.

 

          Art. 13.

     Per il periodo dal 1° agosto 1975 al 31 dicembre 1977 è dovuto alla Cassa, per i coadiutori, il solo contributo personale nella misura di lire 90.900 annue. Per i posti vacanti il predetto contributo, nella misura indicata, è a carico dello Stato.

     Corrispondentemente, per le cessazioni dal servizio dei coadiutori comprese nel periodo dal 1° agosto 1975 al 31 dicembre 1977, l'eventuale trattamento di quiescenza spettante è pari ai tre quarti di quello previsto per gli ufficiali giudiziari dalla legge 18 novembre 1975, n. 586.

 

          Art. 14.

     Ai fini delle sovvenzioni contro cessioni del quinto della retribuzione a modifica ed integrazione di quanto disposto alle lettere c) e d) dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, e successive modificazioni, la determinazione della quota massima cedibile dall'ufficiale giudiziario, dall'aiutante ufficiale giudiziario e dal coadiutore, si effettua con i criteri indicati alla lettera a) dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, assumendo come retribuzione annua contributiva il trattamento economico minimo garantito di cui all'ultimo comma dell'art. 10 della presente legge.

 

          Art. 15.

     I coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno superato il limite di età previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, o che lo raggiungeranno entro un quinquennio da tale data senza aver compiuto quindici anni di servizio utile per il diritto a pensione, possono essere trattenuti in servizio, a domanda, fino al compimento del periodo anzidetto e semprechè non superino i settanta anni di età.

     I coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, iscritti alla Cassa di previdenza, che alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorchè trattenuti in servizio fino al settantesimo anno di età, non abbiano compiuto quindici anni di servizio utile per il diritto a pensione, possono avvalersi della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa, di cui all'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

     I coadiutori, di cui al precedente comma, per i quali non siano state effettuate le contribuzioni possono ottenere il riscatto dei servizi non altrimenti utili a pensione prestati alle dipendenze degli ufficiali giudiziari qualora il rapporto di lavoro risulti da documentazione esistente presso gli uffici giudiziari. Il contributo è determinato ai sensi dell'art. 12 della presente legge.

 

          Art. 16.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 10.800 milioni, si provvede quanto a lire 7.800 milioni a carico del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 - all'uopo utilizzando per lire 3.000 milioni l'apposito accantonamento e per lire 4.800 milioni l'accantonamento "Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979 della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri" - e quanto a lire 3.000 milioni mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 del suddetto stato di previsione per l'anno finanziario 1981.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabella degli importi della pensione previsti dal primo comma dell'articolo 2

Anni di servizio utile

Importo

0

574.500

1

612.000

2

649.000

3

686.500

4

724.000

5

761.500

6

801.000

7

845.000

8

889.000

9

933.000

10

977.500

11

1.022.000

12

1.066.500

13

1.111.000

14

1.156.000

15

1.247.500

16

1.339.000

17

1.431.000

18

1.522.500

19

1.615.000

20

1.729.500

21

1.866.000

22

2.002.000

23

2.138.500

24

2.275.000

25

2.411.500

26

2.548.000

27

2.684.000

28

2.820.500

29

2.957.000

30

3.111.000

31

3.281.500

32

3.452.500

33

3.623.500

34

3.794.500

35

3.965.500

36

4.137.000

37

4.308.000

38

4.479.000

39

4.650.000

40 e oltre

4.821.000