§ 71.3.10K - Legge 29 novembre 1971, n. 1048.
Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto dei Presidente della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:29/11/1971
Numero:1048


Sommario
Art. 1.      L'articolo 124, il primo comma dell'art. 125, gli articoli 126, 127, 128 e 129, il primo comma dell'art. 130, il primo ed il secondo comma dell'art. 131 dell'ordinamento degli ufficiali [...]
Art. 2.      L'articolo 132 bis dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, inserito con l'art. 13 della legge [...]
Art. 3.      L'articolo 133 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dall'art. 14 della legge 11 [...]
Art. 4.      Gli articoli 148, 155, 169 e 171 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 71.3.10K - Legge 29 novembre 1971, n. 1048.

Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

(G.U. 16 dicembre 1971, n. 317)

 

     Art. 1.

     L'articolo 124, il primo comma dell'art. 125, gli articoli 126, 127, 128 e 129, il primo comma dell'art. 130, il primo ed il secondo comma dell'art. 131 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229 modificati dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, sono sostituiti dai seguenti:

     "Art. 124.

     Per l'iscrizione di ogni atto in uno dei registri di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'art. 116 è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di cronologico nella misura di lire trenta".

Art. 125, primo comma. - "Per le copie di cui all'art 111, nonchè per le copie delle comunicazioni di cui all'art. 136 del codice di procedura civile, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di copia nella misura di lire ventisei per ogni pagina".

Art. 126.

     "Quando la notificazione degli atti è compiuta per mezzo del servizio postale, all'ufficiale giudiziario è dovuto, oltre al rimborso della relativa spesa, il diritto fisso postale di lire cinquantacinque".

Art. 127.

     "Per ogni causa è dovuto una sola volta il diritto di chiamata nella misura di lire centosessanta".

Art. 128.

     "Per la notificazione di ogni copia di atto è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di notificazione nella misura di lire centocinque".

Art. 129.

     "Per ogni atto che importi la redazione di un processo verbale, escluso il caso previsto dall'art. 130, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto nella misura seguente:

     a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire centomila, lire duecentosessanta;

     b) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire un milione, lire seicentocinquanta;

     c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a lire un milione o di valore indeterminabile, lire millequaranta".

Art. 130, primo comma. - "Per ogni atto di protesto cambiario è dovuto il diritto di protesto nella misura seguente:

     a) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati, di valore fino a lire ventimila, lire cinquantacinque;

     b) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati di valore superiore a lire ventimila, lire centocinque".

Art. 131, primo e secondo comma. "Per gli atti per i quali è prevista la redazione del processo verbale, eseguiti in tutto o in parte nei giorni feriali dopo le ore 14 e prima delle ore di inizio delle notificazioni indicate nell'articolo 147 del codice di procedura civile, ovvero nei giorni festivi, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di vacazione per il periodo di tempo effettivamente impiegato.

     Ogni vacazione ha la durata di due ore e comporta il diritto di lire cinquantacinque".

 

          Art. 2.

     L'articolo 132 bis dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, inserito con l'art. 13 della legge 11 giugno 1962, n. 546, e modificato dal decreto presidenziale 5 giugno 1965, n. 757, è sostituito dal seguente:

Art. 132 bis.

     "Quando la richiesta pervenga a mezzo del servizio postale, all'ufficiale giudiziario spetta, oltre al rimborso delle spese relative a tutta la corrispondenza che si rende necessaria per l'espletamento della richiesta e per dare notizia alla parte interessata dell'esito di essa, il diritto di carteggio nella misura di lire trecentonovanta. Tale diritto non è dovuto quando la richiesta provenga da una pubblica amministrazione".

 

          Art. 3.

     L'articolo 133 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dall'art. 14 della legge 11 giugno 1962, n. 546, è sostituito dal seguente:

Art. 133.

     "Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede è dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennità di trasferta. Tale indennità spetta per il viaggio di andata e ritorno ed è stabilita nella misura di lire ventisei per ogni chilometro. In ogni caso non sarà inferiore ad un minimo di lire centottantacinque.

     L'indennità non è dovuta per la notificazione eseguita per mezzo del servizio postale".

 

          Art. 4.

     Gli articoli 148, 155, 169 e 171 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 148.

     "All'ufficiale giudiziario che, con la percezione dei diritti, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, non venga a conseguire l'importo della prima classe di stipendio spettante all'impiegato della carriera di concetto amministrativa dello Stato, avente la qualifica di segretario compete, a carico dell'erario, un'indennità integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo.

     Tale importo è progressivamente elevato all'ammontare dello stipendio delle seguenti qualifiche e classi di stipendio spettanti allo stesso impiegato, al maturare delle seguenti anzianità di servizio, senza demerito:

     segretario, alla seconda classe di stipendio, dopo due anni di servizio;

     segretario, alla terza classe di stipendio, dopo sei anni di servizio;

     segretario principale, alla prima classe di stipendio, dopo quindici anni di servizio;

     segretario principale, alla seconda classe di stipendio, dopo venti anni di servizio;

     segretario capo, dopo trenta anni di servizio.

     L'attribuzione delle qualifiche successive alla prima è disposta con decreto del presidente della Corte di appello, sentita la commissione di vigilanza e di disciplina.

     Il Presidente della Corte d'appello provvede all'attribuzione delle classi di stipendio successive alla prima e degli aumenti periodici biennali costanti nei limiti, alle condizioni e con la procedura previsti per i dipendenti civili dello Stato.

     Il diritto di abbreviazione e riconoscimento anticipato dell'anzianità di servizio, concesso, secondo le norme vigenti in materia, agli impiegati dello Stato, è attribuito agli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti, agli effetti del trattamento economico di cui ai precedenti commi, con decreto ministeriale, su proposta del presidente della Corte d'appello, sentito il pubblico ministero".

Art. 155.

     "Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, superi annualmente l'importo dello stipendio iniziale annuo spettante all'impiegato della carriera amministrativa dello Stato, avente la qualifica o la classe di stipendio immediatamente superiore a quella stabilita dall'art. 148, l'ufficiale giudiziario deve versare all'erario il novanta per cento della parte dei diritti eccedente tale importo.

     L'ufficiale giudiziario, che abbia diritto ai fini dell'indennità integrativa al trattamento economico di importo pari allo stipendio spettante all'impiegato della medesima carriera avente la qualifica di segretario capo, deve versare all'erario il novanta per cento della parte dei diritti eccedente detto importo, elevato di quattro aumenti biennali periodici".

Art. 169.

     "All'aiutante ufficiale giudiziario, che con i diritti percepiti, al netto del dieci per cento per le spese d'ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, non venga a conseguire l'importo della prima classe di stipendio spettante all'impiegato della carriera esecutiva amministrativa dello Stato, avente la qualifica di coadiutore, compete a carico dell'erario uua indennità integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo.

     Tale importo è progressivamente elevato fino all'ammontare dello stipendio delle successive qualifiche e classi di stipendio spettanti allo stesso impiegato al maturare delle seguenti anzianità di servizio senza demerito:

     coadiutore, alla seconda classe di stipendio, dopo due anni di servizio;

     coadiutore, alla terza classe di stipendio, dopo sei anni di servizio;

     coadiutore principale, alla prima classe di stipendio, dopo quindici anni di servizio;

     coadiutore principale, alla seconda classe di stipendio, dopo venti anni di servizio;

     coadiutore capo, dopo trenta anni di servizio.

     Si applicano all'aiutante ufficiale giudiziario le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto comma dell'art. 148.

     Per la liquidazione dell'indennità integrativa, l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente esegue le prescrizioni di cui al primo comma dell'art. 149 anche nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello stesso art. 149 e negli articoli 150 e 152".

Art. 171.

     "Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui all'art. 154.

     Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, superi annualmente l'ammontare dello stipendio iniziale annuo spettante all'impiegato della carriera amministrativa dello Stato avente la qualifica o la classe di stipendio immediatamente superiore a quella stabilita dall'art. 169, l'aiutante ufficiale giudiziario deve versare all'erario il novanta per cento della parte dei diritti eccedente tale importo.

     L'aiutante ufficiale giudiziario, che abbia diritto ai fini dell'indennità integrativa al trattamento economico di importo pari allo stipendio spettante all'impiegato della stessa carriera avente la qualifica di coadiutore capo, deve versare all'erario il novanta per cento della parte dei diritti eccedente l'ammontare del suddetto stipendio, all'undicesimo aumento periodico".

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.