§ 71.3.110 - Legge 27 gennaio 1968, n. 36.
Miglioramenti al trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:27/01/1968
Numero:36


Sommario
Art. 1.      Il trattamento di quiescenza, nella forma della pensione, a favore degli ufficiali giudiziari è determinato con l'applicazione della tabella A, unita alla presente legge, che sostituisce la [...]
Art. 2.      Nei riguardi dei superstiti degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, la pensione indiretta o di riversibilità si determina in [...]
Art. 3.      Nei casi di pensione diretta di privilegio contemplati dall'art. 5 della legge 11 aprile 1955, n. 380, la pensione di cui all'art. 1 è aumentata di un decimo e in nessun caso l'importo [...]
Art. 4.      La pensione indiretta di privilegio, nonché quella di riversibilità della pensione diretta di privilegio nei casi in cui l'iscritto sia morto per la stessa causa che ha dato luogo al [...]
Art. 5.      Il trattamento di quiescenza, nella forma dell'indennità una volta tanto, diretto o indiretto, di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1353, si ottiene prendendo a base [...]
Art. 6.      Il trattamento di quiescenza a favore degli aiutanti ufficiali giudiziari rimane fermo nella misura dei sette decimi di quello previsto per gli ufficiali giudiziari. Ai fini della determinazione [...]
Art. 7.      Le norme contenute negli articoli precedenti si applicano agli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari per i casi di cessazione dal [...]
Art. 8.      Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1967 vengono riliquidate con effetto da tale data. Il nuovo trattamento è determinato in misura pari a quella prevista dai [...]
Art. 9.      I contributi annui a favore della Cassa pensioni, previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dall'art. 12 della [...]
Art. 10.      Ai fini della determinazione del contributo di riscatto, nei casi di domande presentate a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme rimanendo le norme contenute [...]
Art. 11.      Ai fini delle sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, gli importi indicati al secondo comma dell'art. 14 della legge 12 agosto 1962, n. 1353, vengono elevati, per l'ufficiale [...]
Art. 12.      All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 9 della presente legge, valutato in lire 290 milioni per l'anno 1968, si fa fronte mediante riduzione del fondo iscritto nella parte corrente [...]


§ 71.3.110 - Legge 27 gennaio 1968, n. 36.

Miglioramenti al trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

(G.U. 12 febbraio 1968, n. 37).

 

     Art. 1.

     Il trattamento di quiescenza, nella forma della pensione, a favore degli ufficiali giudiziari è determinato con l'applicazione della tabella A, unita alla presente legge, che sostituisce la tabella A di cui alla lettera a) dell'art. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1353. I valori riportati dalla nuova tabella A sono comprensivi della rendita vitalizia aggiuntiva di cui alla lettera b) del citato art. 2, la quale viene soppressa come emolumento a sè stante.

 

          Art. 2.

     Nei riguardi dei superstiti degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, la pensione indiretta o di riversibilità si determina in base alle aliquote previste dal comma primo dell'art. 6 della legge 26 luglio 1965, n. 965, con l'avvertenza, però, che le prime 182 mila lire della pensione diretta annua in nessun caso possono essere riversibili per un importo inferiore a lire 145.600.

 

          Art. 3.

     Nei casi di pensione diretta di privilegio contemplati dall'art. 5 della legge 11 aprile 1955, n. 380, la pensione di cui all'art. 1 è aumentata di un decimo e in nessun caso l'importo risultante può essere considerato inferiore a lire 616.000.

     Quando si tratti di lesioni od infermità ascrivibili alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, la pensione di cui all'art. 1 è aumentata di due decimi ed in nessun caso l'importo risultante può essere considerato inferiore a lire 839.500.

     La pensione diretta di privilegio non può superare comunque le lire 1.973.100 annue.

     La pensione determinata in applicazione dei commi precedenti, ove sia inferiore alla metà dei diritti di cui all'art. 123 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni, accertati per l'ultimo anno di servizio dell'ufficiale giudiziario, aumentati dell'indennità integrativa di cui all'art. 148, oppure ridotti ai termini dell'art. 155 del decreto stesso, viene integrata, per la differenza, da una somma a carico dello Stato che in nessun caso può superare le lire 390.000 annue.

 

          Art. 4.

     La pensione indiretta di privilegio, nonché quella di riversibilità della pensione diretta di privilegio nei casi in cui l'iscritto sia morto per la stessa causa che ha dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato sono determinate, con l'applicazione delle aliquote di cui all'art. 2, prendendo a base la pensione diretta di privilegio prevista per i casi contemplati dal comma secondo dell'art. 3.

     Quando l'ufficiale giudiziario sia morto non in conseguenza dell'evento di servizio che ha dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, la pensione di riversibilità si determina prendendo a base in ogni caso la effettiva pensione diretta liquidata ai sensi dei tre primi commi dell'art. 3.

     La pensione indiretta o di riversibilità non può essere inferiore a lire 518.000 annue oppure a lire 415.000 annue per i casi previsti, rispettivamente, dai commi primo e secondo.

     Il trattamento determinato in applicazione dei commi precedenti, ove risulti inferiore alla metà dei diritti di cui all'ultimo comma dell'art. 3, viene integrato, per la differenza, da una somma a carico dello Stato, che non può superare, però, lire 315.000 annue oppure lire 235.000 annue per i casi previsti, rispettivamente, dai commi primo e secondo.

 

          Art. 5.

     Il trattamento di quiescenza, nella forma dell'indennità una volta tanto, diretto o indiretto, di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1353, si ottiene prendendo a base il valore della tabella A, unita alla presente legge, relativo agli anni di servizio utile dell'iscritto, diminuito di lire 125.000. L'indennità una volta tanto è pari al valore che ne residua moltiplicato per il coefficiente fisso 7.

 

          Art. 6.

     Il trattamento di quiescenza a favore degli aiutanti ufficiali giudiziari rimane fermo nella misura dei sette decimi di quello previsto per gli ufficiali giudiziari. Ai fini della determinazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, dovuta nel limite massimo dei sette decimi dei relativi importi indicati all'ultimo comma dell'art. 3 ed all'ultimo comma dell'art. 4, si considerano i diritti di cui al n. 1 dell'art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, aumentati oppure ridotti ai sensi dell'art. 169 e del secondo comma dell'art. 171 del decreto stesso.

 

          Art. 7.

     Le norme contenute negli articoli precedenti si applicano agli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari per i casi di cessazione dal servizio dal 1° gennaio 1967 in poi.

 

          Art. 8.

     Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1967 vengono riliquidate con effetto da tale data. Il nuovo trattamento è determinato in misura pari a quella prevista dai precedenti articoli per la corrispondente pensione relativa a cessazioni dal servizio dalla predetta data in poi.

     Per le pensioni privilegiate, la liquidazione di cui al comma precedente è effettuata con l'esclusione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato prevista dall'ultimo comma dell'art. 5, dall'ultimo comma dell'art. 6 e dal primo comma dell'art. 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1353. Detta integrazione rimane ferma nella sua misura spettante al 31 dicembre 1966.

     La corresponsione dell'assegno annuo di cui all'art. 1 della legge 30 dicembre 1965, n. 1486, nei riguardi dei titolari di pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, è prorogata fino al 31 dicembre 1966.

 

          Art. 9.

     I contributi annui a favore della Cassa pensioni, previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dall'art. 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1353, sono elevati, a decorrere dal 1° gennaio 1968, rispettivamente, ad annue lire 370.000 e ad annue lire 260.000 [1].

     L'importo annuo del contributo personale, per ognuno dei quattro successivi periodi previsti dal comma secondo del citato art. 12, è stabilito rispettivamente:

     per l'ufficiale giudiziario, in lire 66.000, 90.000, 99.000, 108.000;

     per l'aiutante ufficiale giudiziario, in lire 46.200, 63.000, 69.300, 75.600.

 

          Art. 10.

     Ai fini della determinazione del contributo di riscatto, nei casi di domande presentate a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme rimanendo le norme contenute nell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1353, il calcolo si effettua prendendo a base la tabella A unita alla presente legge, anziché quella precedente unita alla citata legge n. 1353 del 1962.

 

          Art. 11.

     Ai fini delle sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, gli importi indicati al secondo comma dell'art. 14 della legge 12 agosto 1962, n. 1353, vengono elevati, per l'ufficiale giudiziario, a lire 880 mila, 1.130.000, 1.250.000, 1.380.000 e, per l'aiutante ufficiale giudiziario, a lire 620.000, 800.000, 880.000, 970.000, rispettivamente, per i casi di appartenenza al primo, secondo, terzo o quarto periodo previsto, per quanto concerne il contributo personale, dal comma secondo dell'art. 12 della legge suddetta.

 

          Art. 12.

     All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 9 della presente legge, valutato in lire 290 milioni per l'anno 1968, si fa fronte mediante riduzione del fondo iscritto nella parte corrente dello stato di previsione del Ministero del tesoro, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, per l'esercizio medesimo.

     Il Ministro per il tesoro e autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Per una modifica del contributo vedi l'art. 9 della L. 18 novembre 1975, n. 586.