§ 71.3.130 - Legge 18 novembre 1975, n. 586.
Miglioramenti al trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:18/11/1975
Numero:586


Sommario
Art. 1.      Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1974, il trattamento di quiescenza nella forma della pensione, comprensivo della tredicesima mensilità, a favore degli ufficiali [...]
Art. 2.      Per le cessazioni dal servizio di cui all'art. 1, nei riguardi dei superstiti degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, la [...]
Art. 3.      Per le cessazioni dal servizio di cui all'art. 1, nei casi di pensione diretta di privilegio contemplati dall'art. 5 della legge 11 aprile 1955, numero 380, la pensione prevista dall'art. 1 [...]
Art. 4.      Per le cessazioni dal servizio di cui all'art. 1, nei casi di pensione di riversibilità di pensione diretta di privilegio quando l'ufficiale giudiziario sia morto in conseguenza dell'evento di [...]
Art. 5.      Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1974, il trattamento di quiescenza, nella forma dell'indennità una volta tanto, diretto o indiretto, di cui al primo comma dell'art. 4 [...]
Art. 6.      Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1974, il trattamento di pensione diretta, quello di pensione indiretta e di riversibilità normale, quello di pensione diretta di [...]
Art. 7.      Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1974, vengono riliquidate, con effetto da tale data. Il nuovo trattamento è determinato in misura pari a quella prevista [...]
Art. 8.      Le norme contenute nell'art. 18 della legge 26 luglio 1965, n. 965, sono estese alle iscritte alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.
Art. 9.      I contributi annui a favore della Cassa pensioni previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dall'art. 9 della [...]
Art. 10.      Il contributo in una sola volta dovuto dall'ufficiale giudiziario per ottenere il riscatto dei servizi di cui all'art. 18 della legge 11 aprile 1955, n. 380, nel caso di domanda presentata [...]
Art. 11.      L'art. 49, primo comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379, è modificato nel senso che i bilanci tecnici della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali [...]
Art. 12.      Ai fini delle sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, gli importi indicati all'art. 11 della legge 27 gennaio 1968, n. 36, vengono elevati, per l'ufficiale giudiziario a [...]
Art. 13.      Le norme contenute nel penultimo comma dell'art. 17 e nel secondo comma dell'art. 18 dell'ordinamento approvato col regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, sono modificate nel senso che i [...]
Art. 14.      All'onere derivante dall'art. 9 della presente legge, valutato in lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1975 e 1976, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali iscritti al [...]


§ 71.3.130 - Legge 18 novembre 1975, n. 586.

Miglioramenti al trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

(G.U. 5 dicembre 1975, n. 322).

 

     Art. 1.

     Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1974, il trattamento di quiescenza nella forma della pensione, comprensivo della tredicesima mensilità, a favore degli ufficiali giudiziari è determinato con l'applicazione della tabella A unita alla presente legge, che sostituisce la tabella A di cui all'art. 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 36.

     Rimangono ferme le norme relative all'attribuzione dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

 

          Art. 2.

     Per le cessazioni dal servizio di cui all'art. 1, nei riguardi dei superstiti degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, la pensione indiretta o di riversibilità si determina in base alle norme contenute nell'art. 2 della legge 27 gennaio 1968, n. 36, con l'avvertenza, però, che le prime 195.000 lire della pensione diretta annua in nessun caso possono essere riversibili per un importo inferiore a L. 156.000.

 

          Art. 3.

     Per le cessazioni dal servizio di cui all'art. 1, nei casi di pensione diretta di privilegio contemplati dall'art. 5 della legge 11 aprile 1955, numero 380, la pensione prevista dall'art. 1 della presente legge è aumentata di un decimo e comunque non può essere considerata nè inferiore, rispettivamente, per infermità ascrivibile alle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313:

     dall'ottava alla sesta, a L. 1.600.000;

     dalla quinta alla seconda, a L. 2.200.000;

     per la prima, a L. 3.000.000;

     nè superiore, in ogni caso, a L. 3.683.000 annue.

     La pensione determinata in applicazione del comma precedente, ove risulti inferiore alla metà dei proventi di cui all'art. 123 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, accertati per l'ultimo anno di servizio dell'ufficiale giudiziario, aumentati dell'indennità integrativa di cui all'art. 148 oppure ridotti ai termini dell'art. 155 della legge stessa e dell'art. 4 della legge 28 novembre 1971, n. 1048, viene integrata per la differenza da una somma a carico dello Stato, che in nessun caso può superare le L. 520 mila annue.

     Per le pensioni dirette di privilegio di prima categoria rimangono fermi i benefici concessi con l'art. 44 della legge 11 aprile 1955, n. 379, con gli articoli 1,2e3 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 e con l'art. 17 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge 11 agosto 1972, n. 485.

 

          Art. 4.

     Per le cessazioni dal servizio di cui all'art. 1, nei casi di pensione di riversibilità di pensione diretta di privilegio quando l'ufficiale giudiziario sia morto in conseguenza dell'evento di servizio che ha dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, la parte del trattamento originario non eccedente L. 1.600.000 è riversibile per intero e la residua parte è riversibile con l'applicazione delle aliquote di cui al comma primo dell'art. 6 della legge 26 luglio 1965, n. 965.

     Quando l'ufficiale giudiziario sia morto non in conseguenza dell'evento di servizio che ha dato luogo all'assegno privilegiato la pensione è riversibile con l'applicazione dei criteri e delle aliquote di cui all'art. 2 della presente legge.

     La pensione indiretta di privilegio, che sia dovuta per i casi di morte in servizio, è determinata in base ai criteri indicati al primo comma, prendendo a base il trattamento diretto privilegiato che sarebbe spettato all'iscritto per cessazione dal servizio a causa di infermità ascrivibile alla prima categoria.

     Il trattamento determinato in applicazione dei commi precedenti, ove risulti inferiore alla metà dei proventi considerati nel modo indicato nel penultimo comma del precedente art. 3, viene integrato, per la differenza, da una somma annua a carico dello Stato, che in nessun caso può superare L. 422.500 per le pensioni di riversibilità ed indirette di cui ai commi primo e terzo e L. 314.600 per le rimanenti pensioni di riversibilità previste dal comma secondo.

 

          Art. 5.

     Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1974, il trattamento di quiescenza, nella forma dell'indennità una volta tanto, diretto o indiretto, di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 11 aprile 1955, n. 380, determinato in base agli anni di servizio utile, è indicato nella tabella B unita alla presente legge.

 

          Art. 6.

     Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1974, il trattamento di pensione diretta, quello di pensione indiretta e di riversibilità normale, quello di pensione diretta di privilegio, quello di pensione indiretta e di riversibilità di pensione di privilegio e quello di indennità una volta tanto, determinato, rispettivamente, ai sensi degli articoli 1, comma primo,2, 3, 4 e 5 della presente legge, nei riguardi degli aiutanti ufficiali giudiziari e dei loro superstiti è ridotto ai tre quarti. Ai fini della determinazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, pure ridotta ai tre quarti nei limiti massimi indicati nel penultimo comma dell'art. 3 e nell'ultimo comma dell'art. 4, si considerano i proventi di cui al n. 1 dell'art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1959, n. 1229, aumentati oppure ridotti ai sensi dell'art. 169 e del secondo comma dell'art. 171 del decreto stesso e dell'art. 4 della legge 29 novembre 1971, n. 1048.

 

          Art. 7.

     Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1974, vengono riliquidate, con effetto da tale data. Il nuovo trattamento è determinato in misura pari a quella prevista dai precedenti articoli per la corrispondente pensione relativa a cessazioni dal servizio dalla predetta data in poi. Nei casi di pensione di privilegio, la riliquidazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato prevista dagli ultimi due commi dell'art. 36 e dall'ultimo comma dell'art. 39 dell'ordinamento della Cassa pensioni approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e successive modificazioni, è effettuata maggiorando il relativo importo in godimento al 31 dicembre 1973 del 33 per cento.

 

          Art. 8.

     Le norme contenute nell'art. 18 della legge 26 luglio 1965, n. 965, sono estese alle iscritte alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

 

          Art. 9.

     I contributi annui a favore della Cassa pensioni previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dall'art. 9 della legge 27 gennaio 1968, n. 36, sono elevati, a decorrere dal 1° gennaio 1975 rispettivamente, ad annue L. 940.000 e ad annue L. 705.000.

     L'importo annuo del contributo personale, determinato per ognuno dei quattro successivi periodi di anzianità di iscrizione previsti dal comma secondo dell'art. 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1353, ed elevato ai sensi del secondo comma del citato art. 9, è ulteriormente elevato, a decorrere dal 1° gennaio 1975, rispettivamente:

     per l'ufficiale giudiziario, a L 121.200, 170.400, 217.200, 282.000;

     per l'aiutante ufficiale giudiziario, a L. 90.900, 127.800, 162.900, 211.500.

 

          Art. 10.

     Il contributo in una sola volta dovuto dall'ufficiale giudiziario per ottenere il riscatto dei servizi di cui all'art. 18 della legge 11 aprile 1955, n. 380, nel caso di domanda presentata posteriormente alla data di entrata in vigore della presente, è pari a sette volte la differenza tra la rendita vitalizia indicata nella tabella A, unita alla presente legge, in corrispondenza degli anni utili comprensivi di quelli da riscattare e la rendita vitalizia indicata nella tabella stessa in corrispondenza dei soli anni già utili a pensione alla data di presentazione della domanda. Nel caso di aiutante ufficiale giudiziario il contributo predetto è ridotto a tre quarti.

 

          Art. 11.

     L'art. 49, primo comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379, è modificato nel senso che i bilanci tecnici della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari sono compilati ogni biennio e riferiti alla data del 1° gennaio. Le corrispondenti relazioni illustrative sono allegate al rendiconto dell'anno in cui cade la predetta data, redatto in base alle vigenti disposizioni per la gestione degli istituti di previdenza.

     Il prossimo bilancio tecnico è compilato con riferimento al 1° gennaio 1977.

 

          Art. 12.

     Ai fini delle sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, gli importi indicati all'art. 11 della legge 27 gennaio 1968, n. 36, vengono elevati, per l'ufficiale giudiziario a L.1.800.000, 2.200.000, 2.800.000, 3.400.000 e, per l'aiutante ufficiale giudiziario, a L. 1.350.000, 1.650.000, 2.100.000, 2.550.000, rispettivamente, per i casi di appartenenza al primo, secondo, terzo e quarto periodo previsto, per quanto concerne il contributo personale, dal comma secondo dell'art. 12 della legge 12 agosto 1962, numero 1353.

 

          Art. 13.

     Le norme contenute nel penultimo comma dell'art. 17 e nel secondo comma dell'art. 18 dell'ordinamento approvato col regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, sono modificate nel senso che i versamenti dei contributi da eseguirsi a favore della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari sono effettuati, a cura degli uffici del registro, su conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale.

 

          Art. 14.

     All'onere derivante dall'art. 9 della presente legge, valutato in lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1975 e 1976, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali iscritti al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i detti esercizi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

     Tabella A - Importi della pensione previsti dal comma primo dell'articolo 1

Anni di servizio utile

Importo

Anni di servizio utile

Importo

0

304.500

26

1.457.000

1

324.000

27

1.556.000

2

345.500

28

1.658.000

3

367.500

29

1.766.500

4

391.500

30

1.875.000

5

416.500

31

1.987.000

6

443.000

32

2.105.000

7

471.500

33

2.223.000

8

501.500

34

2.329.000

9

533.000

35

2.434.500

10

566.000

36

2.540.500

11

601.500

37

2.646.500

12

638.500

38

2.752.000

13

677.500

39

2.858.000

14

717.000

40

2.964.000

15

757.000

41

3.069.000

16

797.000

42

3.165.500

17

837.000

43

3.257.000

18

896.500

44

3.342.500

19

961.000

45

3.415.000

20

1.029.500

46

3.485.000

21

1.100.000

47

3.545.000

22

1.170.500

48

3.598.000

23

1.240.500

49

3.640.500

24

1.317.000

50

3.683.000

25

1.382.000

- -

- - -

 

     Tabella B - Importi dell'indennità una volta tanto previsti del comma primo dell'articolo 5

Anni di servizio utile

Importo

Anni di servizio utile

Importo

0

- - -

16

3.878.000

1

119.000

17

4.260.000

2

253.000

18

4.732.000

3

401.000

19

5.235.000

4

565.000

20

5.767.000

5

745.000

21

6.331.000

6

941.000

22

6.927.000

7

1.155.000

23

7.437.000

8

1.386.000

24

7.967.000

9

1.636.000

25

8.517.000

10

1.905.000

26

9.087.000

11

2.193.000

27

9.824.000

12

2.501.000

28

10.597.000

13

2.830.000

29

11.407.000

14

3.179.000

30

12.254.000

15

3.551.000

- -

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