§ 67.4.16 – R.D. 16 gennaio 1936, n. 801.
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:16/01/1936
Numero:801


Sommario
Articolo unico.      E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del [...]
Art. 1.  Art. 1, legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. I, II, III, regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637; art. 1, regio decreto-legge 6 febbraio [...]
Art. 2.  Art. 2, legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. IV, regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637; art. 1, p. I, regio decreto-legge 23 ottobre 1930, [...]
Art. 3.  Art. 1, n. II, regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250; art. 1, legge 18 giugno 1931, n. 875, e art. 7, regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, [...]
Art. 4.  Art. 1, p. III, regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250; art. 1, legge 18 giugno 1931, n. 875; regio decreto 27 novembre 1930, n. 1720; art. 10, [...]
Art. 5.  Art. 1, p. VII, regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2367.
Art. 6.  Art. 1, p. VIII, regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637; art. 1, p. IV, regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422, convertito in legge 2 [...]
Art. 7.  Art. 1, p. IX, regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637; art. 1, p. V, regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422, convertito in legge 2 marzo [...]
Art. 8.  Art. 1, p. VI, regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250; art. 1, legge 18 giugno 1931, n. 875, e art. 7, regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, [...]
Art. 9.  Art. 1, p. VII, regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422-1753, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250-512; regio decreto 17 maggio 1934, n. 892; decreto ministeriale 25 giugno 1934 (G.U. 2 [...]
Art. 10.  Art. 8, legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. IV, regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422-1753, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250-512.
Art. 11.  Art. 9, legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. XI, regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285-203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637-268; art. 1, regio decreto-legge 3 gennaio [...]
Art. 12.  Articoli 1, 4, 5 e 6, regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473-786; art. 1, regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1881-1890, convertito in legge [...]
Art. 13.  Articoli 1, 2, 4, 5, regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473-786; articoli 1 e 3, regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1881-1890, convertito in [...]
Art. 14.  Art. 10, legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. IV, regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285-203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637-268.
Art. 15.  Art. 11, legge 12 febbraio 1903, n. 50.
Art. 16.  Art. 2, regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321-611, convertito in legge 29 dicembre 1927, n. 2693-333.
Art. 17.  Art. 3, 4 regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321-611, convertito in legge 29 dicembre 1927, n. 2693-333.
Art. 18.  Art. 6, regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321-611, convertito in legge 29 dicembre 1927, n. 2693-333.
Art. 19.  Art. 12, legge 12 febbraio 1930, n. 50; articoli 1 e 3, regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473-786; art. 1, p. XII, regio decreto-legge 28 [...]
Art. 20.  Art. 13, legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 66-231, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898-1206.
Art. 21.  Art. 14, legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. XIII, regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285-203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637-268.
Art. 22.  Art. 15, legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. XIV, regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285-203; articolo unico, legge 22 dicembre 1927, n. 2637-268; articolo unico, regio decreto-legge 19 [...]
Art. 23.  Art. 1, p. XV e XVI, regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285-203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637-268; art. 1, p. XII, regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422-1753, [...]
Art. 24.  Art. 17, legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1055, convertito in legge 21 dicembre 1933, n. 1939.
Art. 25.  Articoli 2, 4, ultimo comma, e art. 5, regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473-786; art. 1, n. 1, e art. 2 d), regio decreto-legge 28 dicembre [...]
Art. 26.  Art. 18, legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 2, ultimo comma, regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473-786; art. 1, n. XVII, regio decreto-legge 28 [...]
Art. 27.  Art. 19, legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. XVIII, regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285-203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637-268.
Art. 28.  Art. 22, legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. IV e p. XIX, regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285-203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637-268; articolo unico, legge 22 [...]
Art. 29.  Art. 23, legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. XX, regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285-203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637-268.
Art. 30.  Art. 1, p. XXI, regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285-263, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637-263; articoli 1 e 21, legge 1° giugno 1931, n. 678-951.
Art. 31.  Art. 25, legge 12 febbraio 1903, n. 50.
Art. 32.  Art. 26, legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. XXII, regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285-203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637-268; art. 1, p. II, regio decreto-legge 23 [...]
Art. 33.  Art. 27, legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. XXIII, regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285-203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637-268; art. 1, p. XI, regio decreto-legge 23 [...]
Art. 34.  Art. 28, legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. XXIV, regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285-203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637-268.
Art. 35.  Art. 29, legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. XXIV, regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285-203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637-268.
Art. 36.  Art. 30, legge 12 febbraio 1903, n. 50.
Art. 37.  Art. 31, legge 12 febbraio 1903, n. 50.
Art. 38.  Art. 32, legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. XXVI, regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285-203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637-268; articolo unico, legge 22 dicembre 1927, [...]
Art. 39.  Art. 1, p. XXVIII, regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285-203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637-268.
Art. 40.  Art. 33, legge 12 febbraio 1930, n. 50; art. 1, p. XXVII, regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285-203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637-268; art. 1, p. XII, regio decreto-legge 23 [...]


§ 67.4.16 – R.D. 16 gennaio 1936, n. 801. [1]

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova.

(G.U. 13 maggio 1936, n. 111).

 

     Articolo unico.

     E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

 

 

Testo unico delle disposizioni legislative

riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo

per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova

 

Capo I

COSTITUZIONE DEL CONSORZIO

 

          Art. 1. Art. 1, legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. I, II, III, regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637; art. 1, regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321 convertito in legge 29 dicembre 1927, n. 2693.

     E' costituito un Consorzio obbligatorio avente mandato di provvedere, con gli speciali fondi attribuitigli, alla esecuzione delle opere, alla gestione ed al coordinamento dei servizi nel porto di Genova.

     Il Consorzio ha la durata di sessanta anni e provvede direttamente:

     1) all'amministrazione dei fondi e dei proventi assegnatigli;

     2) all'esecuzione delle opere portuali ordinarie e straordinarie, nonchè alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla riparazione delle opere stesse e di quelle già esistenti nel porto di Genova;

     3) all'esecuzione delle opere previste nel progetto 12 agosto 1925, per la formazione delle nuove banchine del bacino XXVIII Ottobre e per la sistemazione del promontorio di S. Benigno, opere dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge e da compiersi entro il termine di anni dodici a decorrere dal 6 febbraio 1927;

     4) con apposita convenzione saranno stabilite le spese da porre a carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato conseguenti all'espletamento del servizio [2];

     5) ai servizi marittimi portuali contemplati nella parte prima, titolo terzo, del Codice per la marina mercantile, salve le eccezioni risultanti dall'ultimo comma del presente articolo;

     6) a coordinare, d'intesa colle pubbliche Amministrazioni interessate, tutti gli altri servizi ed operazioni svolgentisi nel porto; a regolare e disciplinare in tutto l'ambito del porto, con autorità e poteri di regolamentazione e di determinazione delle tariffe, sia verso i datori di lavoro, sia verso gli eventuali intermediari ed i lavoratori, le operazioni e il lavoro del porto, nonchè a risolvere in via amministrativa, a mezzo dei propri organi, tutti i reclami in ordine al lavoro ed alle operazioni suddette sempre esclusi i reclami di competenza di altre autorità;

     7) alle spese di qualunque natura necessarie per il disimpegno delle attribuzioni sopra indicate.

     E' per altro escluso dalla competenza del Consorzio tutto quanto concerne le opere, le servitù ed i servizi militari di terra e di mare, il servizio di pilotaggio, la polizia giudiziaria e la giurisdizione penale marittima del porto, la pubblica sicurezza, la sanità pubblica e la dogana. Ne è altresì escluso tutto quanto concerne l'esercizio ferroviario.

 

          Art. 2. Art. 2, legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. IV, regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637; art. 1, p. I, regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250; art. 1, legge 18 giugno 1931, n. 875.

     Il Consorzio è costituito:

     dallo Stato;

     dalle Provincie e dai Comuni determinati nei successivi articoli 3 e 19;

     dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova.

 

          Art. 3. Art. 1, n. II, regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250; art. 1, legge 18 giugno 1931, n. 875, e art. 7, regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge 16 giugno 1932, n. 866.

     I consorziati sono rappresentati:

     1) Lo Stato:

     da otto membri e cioè:

     dal presidente del Consorzio, nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri, scelto fuori dei membri del Consorzio;

     dal direttore marittimo di Genova;

     da un funzionario di grado non inferiore al 6° , nominato dal Ministro per le finanze;

     da un funzionario del Corpo del Genio civile, di grado non inferiore al 5° , nominato dal Ministro per i lavori pubblici;

     da un funzionario superiore delle Ferrovie dello Stato, nominato dal Ministro per le comunicazioni;

     dal direttore superiore della Dogana di Genova;

     dal capo del locale Compartimento delle Ferrovie dello Stato;

     dall'ispettore corporativo del Circolo con giurisdizione su Genova.

     2) Le Provincie:

     dal preside della provincia di Genova o da un suo delegato scelto nel Rettorato provinciale;

     da un rappresentante, nominato dal competente Rettorato provinciale, per ciascuna delle altre Provincie che concorrono nelle spese del porto di Genova per una quota non inferiore ai 60 millesimi del contributo annuo complessivo imposto alle Provincie dalla legge 2 aprile 1885, n. 3095.

     3) I Comuni:

     da un rappresentante, designato dal competente podestà, per ciascuno dei Comuni che concorrono nelle spese del porto di Genova per una quota non inferiore ai 30 millesimi del contributo annuo complessivo imposto ai Comuni dalla predetta legge.

     4) Il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova:

     da un rappresentante nominato dal suo presidente.

 

          Art. 4. Art. 1, p. III, regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250; art. 1, legge 18 giugno 1931, n. 875; regio decreto 27 novembre 1930, n. 1720; art. 10, decreto ministeriale 11 gennaio 1931 (G.U. 29 gennaio, n. 23); art. 1, regio decreto 15 gennaio 1931, n. 200; art. 2, n. IV, regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1720; regio decreto 17 maggio 1934, n. 892; decreto ministeriale 25 giugno 1934 (G.U. 2 luglio 1934, n. 153) e regi decreti 16 agosto 1934, n. 1382, 1383 e 1384.

     A far parte dell'assemblea generale del Consorzio sono inoltre ammessi:

     a) il podestà di Genova o il suo delegato;

     b) un rappresentante nominato dal competente presidente per ciascuno dei Consigli provinciali dell'economia corporativa di Milano e Torino;

     c) un capitano marittimo nominato dalla competente Organizzazione sindacale fascista avente sede a Genova;

     d) i datori di lavoro rappresentati come appresso:

     da un rappresentante degli industriali privati designato dal presidente dell'associazione provinciale degli industriali di Genova e da un rappresentante delle aziende a prevalente partecipazione statale designato dal direttore della delegazione Intersind per la Liguria, nonchè da un rappresentante delle imprese di spedizione, da un rappresentante dell'associazione degli agenti marittimi raccomandatari di Genova e da un rappresentante del Collegio nazionale degli spedizionieri doganali, purchè non dipendenti dalle imprese di spedizione [3];

     da un rappresentante dei commercianti designato dal presidente dell'Unione provinciale fascista dei commercianti di Genova, sentito il Comitato dell'Unione stessa;

     dal presidente dell'Organizzazione sindacale locale che inquadra gli armatori di navi di linea o da un suo delegato;

     dal presidente dell'Organizzazione sindacale locale che inquadra gli armatori di navi da carico o da un suo delegato;

     e) i prestatori d'opera rappresentati come appresso:

     dal segretario dell'Organizzazione sindacale locale che inquadra i lavoratori dei porti;

     da altri tre rappresentanti dei lavoratori dei porti designati dal detto segretario.

 

          Art. 5. Art. 1, p. VII, regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2367.

     Nei casi di impedimento, il presidente sarà sostituito dal direttore marittimo che ne assumerà come vice presidente tutte le funzioni.

 

          Art. 6. Art. 1, p. VIII, regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637; art. 1, p. IV, regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250.

     Il mandato del presidente e di tutti i membri a scelta ed elettivi dura quattro anni e potrà essere loro riconfermato.

     I membri nominati in sostituzione di altri cessati di carica avanti la scadenza normale rimangono in carica fino al termine del quadriennio in corso.

     Il presidente deve risiedere a Genova e non può esercitare altri uffici.

     Al presidente è assegnata una indennità annuale il cui ammontare è fissato dal Governo all'atto della nomina.

     E' data facoltà al Governo, su proposta del Consorzio, di nominare con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri, un direttore generale a capo dei servizi esecutivi del porto di Genova, sempre quando il Governo lo riconosca necessario per l'andamento dei servizi stessi.

 

          Art. 7. Art. 1, p. IX, regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637; art. 1, p. V, regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250; articoli 6 e 7 legge 31 dicembre 1928, n. 3119.

     Il presidente è capo dell'amministrazione autonoma del Consorzio e delegato del Governo.

     Salvo i poteri sospensivi di cui all'articolo seguente e l'obbligo di sottoporre per nuovo esame alle sezioni riunite ovvero all'assemblea la questione che formò già oggetto di delibera per parte di una sezione o delle sezioni riunite del Comitato, il presidente nella sua prima qualità provvede con propri decreti all'esecuzione delle deliberazioni prese sotto la sua presidenza dall'assemblea generale, dalle sezioni riunite del Comitato e dalle sezioni di esso, nelle forme volute dalla presente legge, e dispone di propria autorità su tutti gli oggetti che sono propri dell'Amministrazione consortile e che non sono dalla legge attribuiti alla assemblea generale, alle sezioni riunite del Comitato, alle sezioni.

     Come delegato del Governo il presidente, in materia di polizia amministrativa e di disciplina, può emettere ordinanze e richiedere l'assistenza della forza pubblica per la loro esecuzione e nell'interesse generale, può disporre l'espulsione di persone dal porto e la rimozione e la vendita, nelle forme legali, di merci o cose giacenti sulle calate o nei magazzini del porto che non siano in consegna alla dogana od alle ferrovie, devolvendo il ricavato ad istituti di previdenza per i lavoratori del porto, qualora non venga reclamato dagli aventi diritto entro i termini previsti dall'art. 136 del Codice per la marina mercantile.

     Nell'ambito del porto può inoltre sospendere operazioni commerciali e qualsiasi manifestazione dell'attività individuale o collettiva, disporre, mediante compenso, la requisizione di cose ed in generale ordinare quanto necessario per assicurare la continuità ed il regolare svolgimento dei servizi portuali.

     Per straordinarie circostanze di pubblico interesse può altresì richiedere l'opera di imprenditori e lavoratori del porto i quali, in caso di rifiuto, incorreranno nelle sanzioni di cui all'art. 408 del Codice per la marina mercantile.

     Il presidente, infine, decide le controversie che avessero ad insorgere in ordine al lavoro, alle operazioni ed ai servizi del porto attribuiti al Consorzio dall'art. 1, nei limiti di competenza per valore del pretore e colle modalità stabilite dall'art. 6, comma 1° e 2°, della legge 31 dicembre 1928, n. 3119, sulla giurisdizione civile dei comandanti di porto [4].

     Le decisioni non sono suscettibili di appello o di opposizione [5].

     Per le controversie eccedenti la competenza per valore del pretore è applicabile il disposto dell'art. 7 della predetta legge sulla giurisdizione civile dei comandanti di porto.

     Le infrazioni alle ordinanze che il presidente emetta in materia di polizia amministrativa e sicurezza del porto sono punite ai termini del Codice per la marina mercantile.

     L'accertamento di tali infrazioni potrà essere fatto, oltre che dagli agenti della forza pubblica, anche dai funzionari ed agenti del Consorzio e dagli agenti ferroviari rispettivamente nei limiti dei servizi cui sono addetti.

 

          Art. 8. Art. 1, p. VI, regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250; art. 1, legge 18 giugno 1931, n. 875, e art. 7, regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge 16 giugno 1932, n. 886; regio decreto 17 maggio 1934, n. 892; decreto ministeriale 25 giugno 1934 (G.U. 2 luglio 1934, n. 153) e regi decreti 16 agosto 1934, n. 1382, 1383, 1384.

     In seno al Consorzio è costituito un Comitato diviso in due Sezioni.

     La prima Sezione, denominata "Opere portuali e gestione", è composta dei seguenti membri:

     il presidente del Consorzio;

     il direttore marittimo di Genova;

     il podestà di Genova o un suo delegato;

     il rappresentante del Ministero delle finanze;

     il funzionario del Corpo del Genio civile;

     il preside della provincia di Genova o un suo delegato;

     il rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova;

     il direttore superiore della Dogana di Genova;

     il capo del locale Compartimento delle Ferrovie dello Stato;

     il segretario dell'Organizzazione sindacale locale che inquadra i lavoratori dei porti.

     Compete alla Sezione Opere portuali e gestione, deliberare:

     a) sui regolamenti e sulle tariffe relativi a tutti i servizi del porto attribuiti al Consorzio dall'art. 1 escluse solamente la determinazione e la regolamentazione delle tariffe per le operazioni ed il lavoro del porto;

     b) sulle sopratasse di ancoraggio e sulle tasse speciali portuali, sulle merci e sui passeggeri, indicate nell'art. 23;

     c) su tutte le nuove concessioni di durata superiore ai cinque anni che presentino una speciale importanza e sulla rinnovazione per eguale periodo di tempo di quelle esistenti, osservando in massima le disposizioni del Codice e del regolamento per la marina mercantile, in quanto applicabili, ed esercitando i poteri attribuiti al Consorzio dal successivo art. 22;

     d) sull'assunzione diretta dei servizi portuali e sulle relative concessioni sia a imprenditori, sia a compagnie di lavoratori;

     e) sull'accettazione di eredità, di legati e di donazioni;

     f) sulle liti, sui compromessi, sui procedimenti arbitrali e sulle transazioni, sulle controversie con altre Amministrazioni e sui relativi ricorsi alle autorità competenti;

     g) sulle nomine e sulle revoche, proposte dal presidente, degli impiegati di concetto e di ordine direttamente assunti, e sulla misura delle cauzioni eventualmente dovute;

     h) sui progetti di massima per opere nuove e di miglioramento da sottoporre al Ministero dei lavori pubblici, sui progetti esecutivi di tutti i lavori e sulle modalità e sull'ordine della loro esecuzione;

     i) sul prelevamento di somme dal fondo di riserva dell'esercizio, sottoponendo, poi, la deliberazione al visto dei revisori dei conti.

     Appartiene altresì alla Sezione Opere portuali e gestione, rendere esecutivi i ruoli annuali delle entrate con scadenza fissa, i preventivi dei redditi e delle gestioni in economia, le liquidazioni dei contributi imposti alle Provincie ed ai Comuni, le note dei canoni dipendenti da concessioni dalla Sezione assentite e di qualunque provento di spettanza del Consorzio.

     Alle sedute della prima Sezione del Comitato ed a seconda degli argomenti in discussione, intervengono, con voto consultivo, i funzionari del Consorzio ai vari servizi.

     La seconda Sezione del Comitato, denominata "Lavoro", è composta dei seguenti membri:

     il presidente del Consorzio;

     il direttore marittimo di Genova;

     l'ispettore corporativo del Circolo con giurisdizione su Genova;

     il rappresentante degli industriali in seno all'assemblea;

     il rappresentante dei commercianti in seno all'assemblea;

     il presidente dell'Organizzazione sindacale locale che inquadra gli armatori di navi di linea o un suo delegato;

     il presidente dell'Organizzazione sindacale locale che inquadra gli armatori di navi da carico o un suo delegato;

     il segretario dell'Organizzazione sindacale locale che inquadra i lavoratori dei porti;

     i tre rappresentanti dei lavoratori dei porti in seno all'assemblea.

     Il capo della Divisione lavoro dell'Amministrazione consortile interviene nella seconda Sezione del Comitato con voto consultivo.

     Compete alla Sezione Lavoro deliberare:

     l) sui regolamenti che disciplinano i datori di lavoro, gli eventuali intermediari e i lavoratori del porto;

     m) sui regolamenti e sulle tariffe relativi alle operazioni e al lavoro del porto;

     n) sul rilascio di concessioni per imprese di sbarco, di guardianaggio e di esecuzioni di lavori del ramo industriale su navi mercantili nell'ambito del porto;

     o) sull'ordinamento generale del lavoro nel porto.

     Il Comitato a sezioni riunite delibera sulle questioni già decise da una delle due sezioni ogni qualvolta il presidente, a suo giudizio, ritenga di non dare esecuzione alle deliberazioni prese dalle singole sezioni.

     Restano invece di competenza dell'assemblea generale le attribuzioni relative:

     p) alla approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, predisposti dalla prima sezione del Comitato, al trasporto di somme da un capitolo all'altro, alla costituzione, all'impiego e ai movimenti del fondo di riserva patrimoniale;

     q) ai progetti di prestiti e di altre operazioni finanziarie, ai termini del successivo art. 27;

     r) alle spese che vincolano il bilancio per oltre cinque anni, fatta eccezione per le spese ordinarie di carattere continuativo;

     s) alla risoluzione dei conflitti tra revisori e Comitato;

     t) al ruolo organico, allo stato giuridico e al trattamento economico del personale direttamente assunto e alla nomina e alla revoca del segretario generale e del ragioniere capo [6];

     u) alla organizzazione interna dell'Amministrazione consortile.

     Appartiene inoltre all'assemblea generale decidere le questioni di competenza delle sezioni del Comitato e del Comitato a sezioni riunite che il presidente, a suo giudizio, intenda sottoporre a riesame.

 

          Art. 9. Art. 1, p. VII, regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422-1753, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250-512; regio decreto 17 maggio 1934, n. 892; decreto ministeriale 25 giugno 1934 (G.U. 2 luglio 1934, n. 153) e regi decreti 16 agosto 1934, n. 1382, 1383, 1384.

     La Sezione Opere portuali e gestione del Comitato non può deliberare sulle materie indicate alle lettere a), b, c) e d) dell'articolo precedente nè su quanto riguarda studi relativi a nuovi lavori e arredamenti, a piani regolatori di opere, alla destinazione di calate e alla distribuzione del traffico sulle medesime se prima non è stato sentito il parere di una Commissione consultiva della quale fanno parte:

     il presidente del Consorzio;

     il direttore marittimo di Genova;

     il funzionario del Corpo del Genio civile;

     il direttore superiore della Dogana di Genova;

     il capo del locale Compartimento delle Ferrovie dello Stato;

     il rappresentante degli industriali in seno all'assemblea;

     il rappresentante dei commercianti in seno all'assemblea;

     il presidente dell'Organizzazione sindacale locale che inquadra gli armatori di navi di linea o un suo delegato;

     il presidente dell'Organizzazione sindacale locale che inquadra gli armatori di navi da carico o un suo delegato;

     il segretario dell'Organizzazione sindacale locale che inquadra i lavoratori dei porti.

     I funzionari del Consorzio preposti ai vari servizi intervengono nella Commissione consultiva, a seconda degli argomenti posti in discussione.

 

          Art. 10. Art. 8, legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. IV, regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422-1753, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250-512.

     I componenti del Comitato, i quali non avessero altro stipendio, avranno una medaglia di presenza da determinarsi dal regolamento.

     Tanto l'assemblea generale del Consorzio, quanto le sezioni riunite del Comitato e le sezioni, non possono deliberare se non interviene la metà del numero dei membri che rispettivamente li compongono.

     In seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel caso di parità di voti avrà prevalenza quello del presidente. Le deliberazioni non possono riferirsi che alle materie preventivamente indicate nell'ordine del giorno.

 

Capo II

PATRIMONIO DEL CONSORZIO

 

          Art. 11. Art. 9, legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. XI, regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285-203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637-268; art. 1, regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 66-231, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898-1206; art. 1, p. VIII, regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422-1753, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250-512; art. 2, regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321-611, convertito in legge 29 dicembre 1927, n. 2693-333; art. 2, regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, convertito in legge 13 aprile 1933, n. 469.

     Il Consorzio, per disimpegnare le attribuzioni e per sostenere gli oneri deferitigli, ha a sua disposizione ed amministra i seguenti proventi:

     a) per surrogazioni stabilite od autorizzate dalla legge:

     1) residuo dei fondi stanziati con la legge 2 agosto 1897, n. 349;

     2) contributi imposti alle Provincie ed ai Comuni;

     3) contributo annuale dato dallo Stato nella misura e nei modi indicati nel successivo art. 20;

     4) frutti dell'uso e della concessione di aree, fabbricati, locali, impianti e meccanismi nel porto di Genova;

     5) somme versate dai privati come rimborso delle spese occorse per risarcimento di danni arrecati alle opere, impianti, ecc., in contravvenzione alla polizia tecnica del porto;

     b) per contribuzioni imponibili:

     6) prodotto della imposizione di speciali tasse portuali e di diritti sui certificati, attestazioni ed altri documenti rilasciati dal Consorzio, e che non siano gratuiti per legge;

     c) per credito:

     7) fondi ricavati mediante i prestiti e le altre operazioni finanziarie consentite dalla legge;

     d) per liberalità:

     8) beni e somme provenienti da successioni testamentarie, da donazioni, da oblazioni volontarie;

     e) per altri titoli:

     9) somme di qualsivoglia provenienza messe a disposizione del Consorzio;

     10) somme ricavate dalla vendita dei beni patrimoniali passati al Consorzio ai termini del successivo art. 16 ad eccezione del valore che sarà realizzato dalla vendita delle aree che risulteranno disponibili in conseguenza dello sbancamento del promontorio di San Benigno.

     Detto valore dovrà devolversi all'Erario dello Stato nei limiti e secondo le modalità indicate nel successivo art. 13, primo comma.

 

          Art. 12. Articoli 1, 4, 5 e 6, regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473-786; art. 1, regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1881-1890, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597-922; art. 3, regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 66-231, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898-1206; art. 1, p. I, e art. 2, regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285-203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637-268; art. 83, regio decreto 11 aprile 1926, n. 736-1037; art. 1, regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, convertito in legge 13 aprile 1933, n. 469.

     In correlazione a quanto forma oggetto dell'articolo precedente il Consorzio ha a sua disposizione ed amministra il fondo di lire 209.120.000 (duecentonovemilioni centoventimila) di cui ai decreti-legge 15 settembre 1923, n. 1997, 6 novembre 1924, n. 1881-1890, 3 gennaio 1926, n. 66-231, convertiti nelle leggi 17 aprile 1925, n. 473-786, 21 marzo 1926, n. 597-922 e 24 maggio 1926, n. 898-1206.

     Tale somma somministrata dallo Stato entro l'esercizio finanziario 1928-29 è corrisposta al Consorzio a titolo di anticipazione per provvedere alle seguenti opere:

     a) opere di costruzione del bacino commerciale Vittorio Emanuele III, e opere di prolungamento e riparazioni straordinarie del Molo Galliera per la parte eccedente la somma di lire 53.000.000 già erogata dal Consorzio suddetto;

     b) opere di arredamento del suddetto bacino Vittorio Emanuele III;

     c) impianti ferroviari del suddetto bacino;

     d) sistemazione degli impianti ferroviari del Molo Vecchio;

     e) elettrificazione delle linee ferroviarie del porto;

     f) costruzione della Stazione marittima da passeggeri al Ponte dei Mille;

     g) costruzione di un bacino di carenaggio ed altre opere supplementari del porto.

     Il Consorzio ha avuto inoltre, dallo Stato, sempre a titolo di anticipazione, ed ha erogato la somma di lire 4.680.000 durante gli esercizi finanziari 1923-25 ai sensi dell'art. 4, lettera B, del regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, per servizi di vigilanza attinenti alla sicurezza in porto delle merci, delle navi e delle persone, ed avrà ancora dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1959 la somma annua di lire 1.400.000 per provvedere al pagamento della quota di ammortamento sul prestito di lire 45.000.000 contratto con le Casse di Risparmio di Genova e delle Provincie Lombarde in base alle convenzioni 2 agosto 1905 e 14 aprile 1911 per la parziale esecuzione delle opere del bacino Vittorio Emanuele III e del primo prolungamento del Molo Galliera, di cui alla lettera a) precitata.

     Il Consorzio, infine - sulla somma di lire 108.000.000 prevista dal regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, convertito in legge 13 aprile 1933, n. 469, pel completamento del programma delle opere di ampliamento e sistemazione del porto - amministra una prima quota di lire 50.000.000 messa a sua disposizione dal citato regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, e da somministrarsi in misura non superiore a 25 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1932-33 e 1933-34 ed a titolo di anticipazione per provvedere ad un primo gruppo di lavori atti a completare le seguenti opere:

     h) costruzione dei muri di sponda degli ultimi tre sporgenti di ponente e di quelli delle calate di raccordo del bacino XXVIII Ottobre e della scogliera per l'idroscalo;

     i) demolizione della estremità del Molo Vecchio, sistemazione dei ponti Doria e dei Mille, prolungamento del nuovo bacino di carenaggio alle Grazie, fino alla concorrenza di lire 18.000.000;

     l) eventuali spese complementari per le sopraelencate opere.

 

          Art. 13. Articoli 1, 2, 4, 5, regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473-786; articoli 1 e 3, regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1881-1890, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597-922; art. 1, regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101-2102, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597-922; art. 1, regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 37-173, convertito in legge 9 giugno 1927, n. 1425-1679; articoli 1 e 2 regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2639-3075, convertito in legge 3 gennaio 1929, n. 43-581; art. 2, regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, convertito in legge 13 aprile 1933, n. 469.

     A titolo di rifusione di tutte le somme somministrate dallo Stato come all'articolo precedente e dei relativi interessi, stabiliti nella misura del 4,50 per cento a tutto il 31 dicembre 1928 e ridotti, a far tempo dal 1° gennaio 1929, al tasso annuo del 0,50 per cento, sono state stabilite le seguenti annualità:

     per l'esercizio 1923-24 la somma di lire 7.500.000; per ciascuno degli esercizi a cominciare dal 1924-25 sino al 1926-27 una quota annua di lire 11.800.000; per ciascuno dei sei esercizi finanziari dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1933 una quota annua di lire 500.000; per ciascuno degli otto esercizi finanziari dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1941 una quota annua di lire 1.000.000 da pagarsi in una sola rata posticipata per ciascun esercizio.

     Durante gli esercizi finanziari dal 1933 al 1941 il Consorzio, in dipendenza della somministrazione di 50 milioni di cui all'ultimo capoverso del precedente articolo, dovrà inoltre devolvere all'Erario sia i contributi di legge dovuti dalle Provincie e dai Comuni interessati relativamente alle opere indicate nel capoverso stesso, sia il valore che sarà realizzato dalla vendita delle aree che risulteranno disponibili in conseguenza dello sbancamento del promontorio di S. Benigno.

     Per gli esercizi successivi dal 1941-42 al 1958-59, saranno corrisposte uguali rate annuali posticipate, il cui importo sarà determinato all'inizio di questo periodo, in base all'ammontare del debito complessivo residuale di tutte le somministrazioni di fondi avute dal Consorzio a titolo di anticipazione ed elencate al precedente articolo, riferito detto debito complessivo al 1° luglio 1941 salvo conguaglio per i versamenti conseguenti ad ulteriori vendite di aree della zona di S. Benigno.

     Al pagamento di dette annualità sono devoluti, fino a concorrenza della quota annua dovuta, i proventi delle tasse e sopratasse di cui all'art. 25.

 

          Art. 14. Art. 10, legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. IV, regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285-203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637-268.

     Per gli oneri di esecuzione delle opere contemplate dalla legge 2 agosto 1897, n. 349, lo Stato corrisponde annualmente al Consorzio i fondi correlativamente stanziati.

     Oltre ai fondi stanziati annualmente in bilancio, per effetto della legge predetta, lo Stato cede al Consorzio ogni suo diritto per la riscossione delle quote di contributo dovute dalle Provincie e dai Comuni ai termini dell'art. 4 della legge citata.

     Il Consorzio provvede a sua volta per rimborsare all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato le somme alla stessa dovute per le opere ferroviarie delle stazioni, da questa eseguite ai termini della legge predetta.

 

          Art. 15. Art. 11, legge 12 febbraio 1903, n. 50.

     Per l'acceleramento dei lavori dipendenti dalla citata legge 2 agosto 1897, n. 349, il Consorzio è autorizzato a stipulare un atto speciale per surrogarsi al Municipio di Genova nella anticipazione delle somme occorrenti, ed a novare le obbligazioni per tale titolo contratte dal Municipio stesso mediante le due convenzioni rispettivamente stipulate con il Regio Governo, la Cassa di risparmio di Genova e quella delle Provincie Lombarde il 20 agosto 1898 ed il 19 gennaio 1901, approvate, la prima con regio decreto 14 settembre 1898, e la seconda con regio decreto 3 febbraio 1901.

 

          Art. 16. Art. 2, regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321-611, convertito in legge 29 dicembre 1927, n. 2693-333.

     Per provvedere alle opere previste al punto 3° dell'art. 1, passano al Consorzio come beni patrimoniali, con facoltà di alienarli nelle forme di legge, per la parte destinata in base al progetto 12 agosto 1925 a costruzione di edifici ad uso privato o commerciale, le aree coi fabbricati su di essi esistenti comprese nel piano generale del progetto sopra menzionato, nonchè le aree coi fabbricati annessi, situate a nord della costruenda strada Genova-Sampierdarena, formanti parte della Cava della Chiappella, e quelle consegnate e consegnande ad uso di cava dall'Amministrazione della guerra in base alla legge 11 giugno 1914, n. 570, ed alla convenzione 21 settembre 1914, approvata con decreto del Ministro per la guerra, in data 19 ottobre 1914, registrato alla Corte dei conti, il 7 novembre 1914, reg. 705 -- bilancio entrate -- foglio 149, e registrata gratuitamente a Genova il 30 novembre 1914 al volume 403, numeri 2655 e 2656 (doppio originale).

     I beni patrimoniali di cui sopra se non destinati ad essere alienati sono per la rimanenza assegnati al Demanio marittimo sotto la giurisdizione del Consorzio.

 

          Art. 17. Art. 3, 4 regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321-611, convertito in legge 29 dicembre 1927, n. 2693-333.

     In dipendenza del passaggio al Consorzio dei beni indicati nell'articolo precedente risultano pure di pertinenza dell'Amministrazione consortile le aree ed i fabbricati della Regia Guardia di finanza, situati nel promontorio di S. Benigno compresi nel piano generale del progetto 12 agosto 1925.

     Come corrispettivo della cessione dei beni sopra elencati il Consorzio, nel termine di tempo fissato, già effettuò il versamento della somma di 31 milioni di lire a favore del Tesoro dello Stato.

     Il Consorzio inoltre metterà ancora a disposizione dell'Amministrazione finanziaria:

     a) un'area di Demanio marittimo nella parte occidentale del vecchio porto, in fregio ad una banchina, adatta per forma ed estensione alla costruzione di un nuovo edificio da adibirsi a servizio doganale adeguato alle esigenze del servizio medesimo;

     b) un'altra area di Demanio marittimo adatta, parimenti, per forma ed estensione alla costruzione di una caserma per le guardie di finanza in sostituzione dei fabbricati da demolirsi, attualmente adibiti a tale uso nella zona di S. Benigno.

 

          Art. 18. Art. 6, regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321-611, convertito in legge 29 dicembre 1927, n. 2693-333.

     All'espropriazione degli edifici, delle aree e degli altri beni privati che si renderà necessaria per la esecuzione del sopradetto progetto (12 agosto 1925) si applicheranno le norme degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, riducendo ad un quinquennio il decennio previsto dall'art. 13 e adottando, in caso di fitti calmierati per legge, il criterio di cui al penultimo comma del detto art. 13.

     Per la esecuzione delle opere ed altri impianti in tutta la zona compresa nel progetto sopra citato, si applicheranno le norme della legge 8 luglio 1904, n. 351, e quelle di cui al presente testo unico.

 

          Art. 19. Art. 12, legge 12 febbraio 1930, n. 50; articoli 1 e 3, regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473-786; art. 1, p. XII, regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285-203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637-268.

     L'elenco delle Provincie e dei Comuni chiamati a concorrere nelle spese sostenute dal Consorzio per opere portuali e la determinazione delle rispettive quote di contributo sono fatti con le norme e con i criteri seguiti in proposito dalla legge 2 aprile 1885, n. 3095.

     Agli effetti del concorso delle Provincie e dei Comuni sono considerati come opere portuali anche gli impianti ferroviari di cui al n. 4 dell'art. 1.

     I suindicati contributi saranno liquidati dal Consorzio alla fine di ogni esercizio finanziario e saranno riscossi in confronto degli enti debitori nell'esercizio finanziario successivo.

     Il contributo delle Provincie e dei Comuni, stabilito nella misura del 20 per cento in conformità delle disposizioni contenute nella legge sopra menzionata, rimane invece invariato nella ridotta aliquota del 10 per cento a riguardo delle seguenti spese sostenute dal Consorzio:

     a) spese per opere portuali in eccedenza del fondo dipendente dalla legge 2 agosto 1897, n. 349;

     b) spese straordinarie per opere portuali eseguite a tutto settembre 1923 con i fondi del bilancio consortile;

     c) le prime spese per la costruzione del bacino commerciale Vittorio Emanuele III e opere di prolungamento e riparazioni straordinarie del Molo Galliera sino alla concorrenza della somma di lire 53.000.000 già erogata dal Consorzio.

 

          Art. 20. Art. 13, legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 66-231, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898-1206.

     Il contributo annuo dello Stato, di cui al n. 3 dell'art. 11 è fissato nella misura di annue lire 4.500.000 a decorrere dal 1° luglio 1925.

     Tale somma assorbe ogni ulteriore aumento in relazione al tonnellaggio totale delle merci imbarcate e sbarcate e verrà corrisposta dal Ministero delle finanze a semestri posticipati.

 

          Art. 21. Art. 14, legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. XIII, regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285-203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637-268.

     Per effetto degli oneri imposti allo Stato dagli articoli 11, 12 e 14, lo Stato medesimo è esonerato da ogni concorso di spese di esecuzione di nuovi lavori e di spese di manutenzione delle opere portuali; e conseguentemente cessano, dalla costituzione del Consorzio, tutti gli oneri assunti colle convenzioni 11 aprile 1876, 20 agosto 1898 e 19 gennaio 1901, rispettivamente approvate con legge del 9 luglio 1876, n. 3230, con regio decreto del 14 settembre 1898 e con regio decreto del 3 febbraio 1901.

     Tutti gli oneri spettanti allo Stato, e per legge e per virtù delle accennate convenzioni, passano ad intero ed esclusivo carico del Consorzio, e ciò tanto per le opere di interesse commerciale e di difesa marittima, necessarie per assicurare la tranquillità delle acque nel bacino interno del porto, secondo le disposizioni contenute nell'art. 5 della citata convenzione 11 aprile 1876, quanto per i lavori di generale sistemazione e di completamento del porto, nonchè per tutti gli impianti ferroviari necessari per il servizio portuale, esclusa per questi ultimi la manutenzione.

     La determinazione degli impianti ferroviari compresi nelle aree di giurisdizione consortile che debbono essere mantenuti a suo carico dall'Amministrazione ferroviaria, formerà oggetto di apposite disposizioni di regolamento.

 

          Art. 22. Art. 15, legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. XIV, regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285-203; articolo unico, legge 22 dicembre 1927, n. 2637-268; articolo unico, regio decreto-legge 19 giugno 1927, n. 1436-1714, convertito in legge 7 giugno 1928, n. 1373-1848; art. 2, regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 231-611, convertito in legge 29 dicembre 1927, n. 2693-333; art. 1, p. IX, regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422-1753, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250-512.

     Il Consorzio conserva in uso gratuito tutte le aree, edifici, attrezzi, mobili, galleggianti, macchinari ed impianti che esistono nel porto e che gli furono ceduti dallo Stato in base alla legge 12 febbraio 1903, n. 50, sempre fatta eccezione di quanto occorre per i servizi di spettanza dello Stato, ai termini dell'ultimo comma dell'art. 1.

     Il Consorzio dispone altresì delle aree, coi fabbricati su di esse esistenti, assegnate al Demanio marittimo dal regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 231-611, convertito in legge 29 dicembre 1927, n. 2693-333.

     Per quanto riguarda l'esercizio ferroviario verranno stabilite speciali norme dal regolamento.

     I fabbricati, le aree e gli impianti costituenti lo stabilimento degli ex magazzini generali al Molo Vecchio, coi relativi arredamenti mobili ed immobili, attualmente concessi alle Ferrovie dello Stato, sono ceduti in uso al Consorzio. Il Consorzio subentra all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato nel pagamento al Tesoro delle annualità di interesse e di ammortamento delle somme spese dall'Amministrazione medesima per il riscatto della concessione ed i miglioramenti patrimoniali degli impianti al Molo Vecchio e subentra in tutti i contratti stipulati dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'uso e l'esercizio di detti impianti, tenendola sollevata da ogni eventuale azione e molestia in ordine ai contratti stessi.

     In particolare avrà effetto altresì nei confronti del Consorzio e fino alla sua naturale scadenza, restando dal 31 gennaio 1925 sostituito il Consorzio all'Amministrazione ferroviaria concedente, la convenzione in data 1° ottobre 1924, stipulata fra l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e l'Amministrazione della guerra mediante la quale convenzione l'Amministrazione della guerra ottenne la concessione di continuare nell'uso del magazzino frigorifero denominato della Marinetta, al Molo Vecchio, in Genova, per il servizio della carne congelata e di altre derrate frigoriferate destinate al consumo del Regio esercito, della Regia marina e degli altri Corpi armati dello Stato con facoltà di consentire all'impresa assuntrice del servizio della carne congelata per l'Esercito l'eventuale utilizzazione anche per il libero commercio di quelle celle o parti di cella che risultassero eccedenti ai bisogni dell'Amministrazione militare.

     I magazzini Di Negro coi relativi impianti restano definitivamente assegnati alle Ferrovie dello Stato. Le norme relative al passaggio dei Magazzini generali e dei magazzini Di Negro saranno stabilite dal regolamento.

     Il Consorzio riscuote e percepisce, in luogo e coi privilegi dello Stato, i canoni dovuti da terzi per concessione di beni demaniali e per concessioni di lavoro e di industrie in porto; è autorizzato sia a stipulare nuove concessioni, sia a mantenere, modificare, risolvere o riscattare quelle esistenti, ai termini delle condizioni dei rispettivi contratti.

     Il Consorzio è altresì autorizzato ad istituire ed esercire direttamente od a mezzo di concessione, senza obblighi o vincolo alcuno di prelazione, magazzini generali, stazioni di deposito ed ogni altro servizio relativo al porto.

     Al Comune di Genova sarà riservata la facoltà di optare per la migliore offerta risultata nelle pubbliche gare per la costruzione ed esercizio di nuovi magazzini o stabilimenti commerciai sopra il terreno portuale fra il Bisagno e la Lanterna, semprechè il Comune li costruisca ed esercisca direttamente.

 

          Art. 23. Art. 1, p. XV e XVI, regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285-203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637-268; art. 1, p. XII, regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422-1753, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250-512.

     E' data facoltà al Consorzio di imporre e riscuotere sopratasse di ancoraggio e speciali tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate, e su quelle in arrivo o in partenza, sui carri ferroviari nell'ambito del porto e per ogni passeggero imbarcato o sbarcato.

     La imposizione di tali tasse e sopratasse è subordinata all'approvazione del Ministero delle comunicazioni, di concerto con quello dei lavori pubblici, delle finanze e delle corporazioni.

 

          Art. 24. Art. 17, legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1055, convertito in legge 21 dicembre 1933, n. 1939.

     Il Consorzio può in ogni tempo deliberare, con provvedimento immediatamente esecutivo, che, in via eccezionale e temporanea, siano ribassate o tolte le tasse speciali sulle merci in transito dall'estero e per l'estero.

     Al consorzio è pure data facoltà di togliere o ribassare le tasse di cui al successivo articolo sempre che si tratti di merce in transito dall'estero e per l'estero. Nell'esercizio di questa facoltà le deliberazioni del Consorzio sono subordinate all'assenso dei Ministeri delle comunicazioni e delle finanze.

     Alle tariffe in qualsivoglia modo ribassate non può essere portato aumento, se non dopo tre mesi dalla data della loro diminuzione.

 

          Art. 25. Articoli 2, 4, ultimo comma, e art. 5, regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473-786; art. 1, n. 1, e art. 2 d), regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101-2109, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597-922; articolo unico, regio decreto-legge 12 luglio 1925, n. 1407-1670, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562-998.

     In relazione alla facoltà accordata dall'art. 23 sono imposte le seguenti sopratasse e tasse speciali:

     a) una seconda sopratassa d'ancoraggio di cent. 5 per ogni tonnellata di stazza netta delle navi in arrivo, in aumento alla sopratassa d'ancoraggio di cent. 5, stabilita dal decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 965, la cui durata resta prorogata fino al 30 giugno 1959;

     b) una tassa di lire 1,50 per ogni tonnellata metrica di merce imbarcata o sbarcata sulle o dalle navi suddette, senza distinzione in ordine di natura, al confezionamento ed all'imballaggio della merce stessa.

     Per la durata di ventisei anni a partire dal 1° gennaio 1925 tale tassa verrà però applicata nella misura ridotta di lire 0,75 per tonnellata quando si tratti di sabbia, ghiaia o materiali da costruzioni murarie, fosfati e nitrati, escluso il nitrato di soda;

     c) una tassa di lire 2 per ogni carro ferroviario caricato o scaricato nell'ambito del porto;

     d) una tassa, per ogni passeggiero imbarcato o sbarcato, nella misura di lire 10 per i passeggieri di 1ª classe e di lire 4 per quelli di 2ª, quando provengano da, o siano diretti a porti situati nel Mediterraneo; di lire 30 per i passeggieri di 1ª classe e di lire 10 per quelli di 2ª classe quando provengano da, o siano diretti a porti europei situati fuori del Mediterraneo o porti del Mar Rosso; di lire 60 per i passeggieri di 1ª e lire 20 per quelli di 2ª, quando provengano da, o siano diretti a porti diversi da quelli su enunciati.

     Per i passeggieri di 3ª classe compresi gli emigranti, la tassa delle tre categorie sarà rispettivamente di lire 1, 2 e 5.

     I passeggieri che abbiano preso imbarco o debbano sbarcare in altro porto nazionale o delle colonie italiane sono esenti dalla tassa suddetta.

     Per la parte che eccedesse il gettito delle annualità da versarsi all'erario ai termini dell'art. 13 l'ammontare delle tasse e della quota di aumento della sovratassa di ancoraggio sopra elencante, sarà accantonato dal Consorzio autonomo del porto di Genova, per essere destinato esclusivamente a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto di Genova.

     La sovratassa globale di cent. 10 e le tasse sopra elencate avranno vigore fino al 30 giugno 1959.

 

          Art. 26. Art. 18, legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 2, ultimo comma, regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473-786; art. 1, n. XVII, regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285-203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637-268; articolo unico, decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 965.

     Le sopratasse d'ancoraggio e la tassa sui passeggieri sono accertate dalla Regia capitaneria e riscosse per cura dell'Amministrazione della dogana.

     Le tasse sulle merci sono accertate e riscosse per cura dell'Amministrazione della dogana, col procedimento in vigore per l'accertamento e la riscossione del diritto di statistica.

     Le tasse sulle merci in arrivo o in partenza coi carri ferroviari sono accertate e riscosse dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

     Le spese di riscossione ricadono a carico del Consorzio.

     Il gettito di dette riscossioni viene versato al Consorzio o all'Ufficio incaricato di fare per conto del medesimo il servizio di cassa colle modalità stabilite dal regolamento.

 

          Art. 27. Art. 19, legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. XVIII, regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285-203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637-268.

     Per provvedere a quelle spese, per opere approvate come al successivo art. 30, che non possono essere sopportate con i mezzi normali del bilancio consorziale, il Consorzio ha facoltà di contrarre prestiti o di ricorrere ad altre operazioni finanziarie, nei modi e con le condizioni che saranno deliberati dall'assemblea del Consorzio e che dovranno ottenere la preventiva approvazione per parte dei Ministeri delle finanze, delle comunicazioni e dei lavori pubblici.

     I prestiti e le altre operazioni finanziarie sono garantiti dallo Stato nei limiti dei redditi annuali che il Consorzio delibererà di assegnare al servizio degli interessi e degli ammortamenti dei detti prestiti od operazioni.

 

Capo III

FUNZIONI DEL CONSORZIO

 

          Art. 28. Art. 22, legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. IV e p. XIX, regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285-203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637-268; articolo unico, legge 22 dicembre 1927, n. 2637-268; art. 1, p. X, regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422-1753, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250-512.

     Il Consorzio provvede:

     a) allo studio ed alla compilazione dei progetti esecutivi delle opere del porto di Genova ed alla direzione e sorveglianza dei relativi lavori, con personale del Corpo Reale del Genio civile, per le opere portuarie e marittime, e dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per gli impianti ferroviari;

     b) ai servizi marittimi con personale del corpo delle Capitanerie di porto da collocarsi fuori ruolo od anche con ufficiali di porto assunti direttamente fra gli appartenenti alla riserva navale, osservate, per quanto riguarda lo stato giuridico di questi ultimi, le norme stabilite pel personale di cui al seguente comma;

     c) agli altri servizi amministrativi, di ragioneria e di cassa con personale direttamente assunto o, per il servizio di cassa, con un istituto di credito o di risparmio di nota solvibilità.

     Per quel personale che, giusta le indicazioni date nei paragrafi a) e b), fosse temporaneamente posto a disposizione ed alla dipendenza immediata del Consorzio in seguito a sua richiesta, o per le prestazioni dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, sarà dal Consorzio rifusa alle competenti Amministrazioni la spesa corrispondente.

     Qualora per i servizi marittimi sia destinato al Consorzio un maggior generale di porto questo sostituisce il direttore marittimo in tutte le funzioni attribuitegli del presente ordinamento.

 

          Art. 29. Art. 23, legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. XX, regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285-203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637-268.

     Il Consorzio:

     a) per la compilazione dei progetti, la contabilità, la direzione e la collaudazione dei lavori, osserva le disposizioni della legge sui lavori pubblici ferroviari quelle vigenti per le Ferrovie dello Stato, in quanto sono applicabili.

     I collaudi dei lavori eccedenti l'importo di lire 50.000 sono eseguiti da funzionari del Genio civile o funzionari delle Ferrovie dello Stato, delegati dai competenti Ministeri;

     b) per i servizi marittimi del porto attribuitigli osserva le disposizioni del Codice per la marina mercantile e del relativo regolamento, in quanto sono applicabili;

     c) per la gestione amministrativa e finanziaria e per la stipulazione dei contratti, osserva le disposizioni della legge e del regolamento sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato, in quanto sono applicabili.

     Nell'esercizio di queste attribuzioni e facoltà, il Consorzio non è obbligato a riportare i preventivi pareri degli alti Corpi dello Stato, nè è soggetto ai riscontri e controlli preventivi della Corte dei conti e delle Amministrazioni centrali determinati dalle leggi e dai regolamenti suindicati.

 

          Art. 30. Art. 1, p. XXI, regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285-263, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637-263; articoli 1 e 21, legge 1° giugno 1931, n. 678-951.

     Tutti i progetti di massima ed i progetti esecutivi dei lavori necessari nel porto saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici il quale deciderà entro tre mesi dalla loro presentazione sentito il Ministero delle comunicazioni e il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

     E' fatta eccezione per i progetti esecutivi di importo non eccedente lire 200 milioni quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere mediante asta pubblica o licitazione privata o mediante appalto concorso, ovvero di importo non eccedente 100 milioni, quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere a trattativa privata o in economia [7].

 

          Art. 31. Art. 25, legge 12 febbraio 1903, n. 50.

     E' revocato il regio decreto del 6 dicembre 1888, n. 5881 (serie 3ª), che istituì una Commissione per la direzione dei servizi del porto di Genova.

     Le attribuzioni di detta Commissione sono deferite al Consorzio.

 

          Art. 32. Art. 26, legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. XXII, regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285-203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637-268; art. 1, p. II, regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422-1753, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250-512.

     Per riscontrare la regolarità nei riguardi tecnici, nonchè la esattezza nei riguardi contabili e l'ammissibilità nei rapporti del bilancio dei progetti e di tutti i conti, il consorzio ha rispettivamente due revisori tecnici e tre revisori dei conti che controfirmano gli atti presentati al comitato [8].

     Sono revisori tecnici: il funzionario del corpo del genio civile di grado non inferiore al 5° ed il funzionario superiore delle ferrovie dello Stato di cui all'art. 3 [9].

     Dei tre revisori dei conti uno è scelto dall'assemblea del consorzio fra quelli dei suoi membri che non fanno parte del comitato, uno è nominato dal ministro per le finanze fra i funzionari della ragioneria generale di grado non inferiore al 6°, e l'altro è l'intendente di finanza di Genova [10].

     Nel caso di conflitto fra i revisori ed il Comitato la risoluzione di ogni contestazione è rimessa all'assemblea del Consorzio.

 

          Art. 33. Art. 27, legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. XXIII, regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285-203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637-268; art. 1, p. XI, regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422-1753, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250-512.

     Il Consorzio entro otto giorni dalla loro data comunica tutte le deliberazioni dell'assemblea generale e, in quanto non soggette a sospensiva per parte del presidente, le deliberazioni delle sezioni riunite del Comitato e delle sezioni di esso al prefetto di Genova, il quale, previa immediata ricevuta al Consorzio, esamina se sono regolari nella forma, se sono nelle attribuzioni del Consorzio e se sono conformi alla legge.

     Le deliberazioni del Consorzio divengono esecutive se il prefetto non le avrà annullate per alcuno di tali motivi, nel termine di quindici giorni dalla data del ricevimento, e di due mesi se si riferiscono ai bilanci.

     Sono immediatamente esecutive le deliberazioni dell'assemblea e del Comitato del Consorzio, dichiarate tali nella presente legge, o nel regolamento per la sua esecuzione, e quelle che si riferiscono alla pura esecuzione di provvedimenti prima deliberati.

     Contro il decreto di annullamento il Consorzio può, nel termine di quindici giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, ricorrere al competente Ministero il quale, udito il Consiglio di Stato, promuove il relativo provvedimento da emanarsi con decreto Reale.

 

          Art. 34. Art. 28, legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. XXIV, regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285-203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637-268.

     Il Ministero delle comunicazioni, valendosi, in quanto occorra, anche di funzionari dipendenti da altre Amministrazioni dello Stato, e, previo accordo, in tal caso, col Ministero rispettivamente competente, può in ogni tempo, fare ispezionare e sindacare l'andamento di ogni ramo dei servizi affidati al Consorzio.

 

          Art. 35. Art. 29, legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. XXIV, regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285-203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637-268.

     Il Governo del Re ha in ogni tempo la facoltà di sciogliere per gravi motivi, sentito il parere del Consiglio di Stato, l'amministrazione del Consorzio, affidandola ad un commissario Regio.

     La detta amministrazione dev'essere ricostituita al più tardi nel termine di sei mesi. Quando speciali condizioni richiedessero un prolungamento dei poteri del Regio commissario, il Governo del Re provvederà con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato e su parere conforme dello stesso.

     Tale proroga non potrà eccedere i sei mesi.

 

          Art. 36. Art. 30, legge 12 febbraio 1903, n. 50.

     Al termine del Consorzio, tutte le opere e le cose ricevute in consegna e quelle da esso eseguite, nonchè i residui dei suoi fondi, compresovi il fondo di riserva, sono devoluti allo Stato.

 

          Art. 37. Art. 31, legge 12 febbraio 1903, n. 50.

     I contratti stipulati dal Consorzio non possono aver durata, nè creare oneri od impegni oltre il termine del Consorzio stesso, salvo che intervenga espressa autorizzazione del Governo del Re.

 

          Art. 38. Art. 32, legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. XXVI, regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285-203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637-268; articolo unico, legge 22 dicembre 1927, n. 2637-268; art. 3, regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2639-3075, convertito in legge 3 gennaio 1929, n. 43-581.

     Rispetto alle tasse di registro e di bollo, tutti gli atti ed i contratti del Consorzio vanno soggetti alle stesse norme segnate per gli atti e contratti dell'Amministrazione dello Stato.

     Non è applicabile l'imposta di ricchezza mobile ai contributi dello Stato, di cui all'art. 20, nè alle quote di contributo delle Provincie e dei Comuni, di cui agli articoli 14 e 19, nè sugli interessi relativi ad operazioni finanziarie ed a prestiti contratti o da contrarsi con lo Stato, con Enti parastatali, con Casse di risparmio, con qualsiasi Ente o persona per la costruzione di opere ed arredamenti portuali.

     I materiali destinati alla costruzione, ampliamento, sistemazione, manutenzione ed esercizio di opere, edifici e arredamenti portuali ed ai relativi servizi, sono esenti da ogni imposta e tassa comunale.

 

          Art. 39. Art. 1, p. XXVIII, regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285-203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637-268.

     Per le mancanze disciplinari e le trasgressioni alle norme che regolano il lavoro portuale ed alle disposizioni impartite a mezzo dei propri uffici ed agenti, il Consorzio potrà, nei suoi ordinamenti, comminare le seguenti punizioni:

     Per singoli lavoratori:

     a) pene pecuniarie sino a lire 300;

     b) sospensione dal lavoro fino a 60 giorni;

     c) retrocessione da permanenti ad avventizi;

     d) radiazione dai ruoli.

     Per le Associazioni di lavoratori e pei datori di lavoro:

     a) pene pecuniarie sino a lire 2000;

     b) sospensione dall'esercizio del lavoro fino a 30 giorni;

     c) revoca dell'autorizzazione ad esercitare lavori in porto.

     Le punizioni pecuniarie e la sospensione dal lavoro e dall'esercizio saranno inflitte dal capo dell'ufficio consortile che presiede alla disciplina del lavoro. Contro i relativi provvedimenti gli interessati potranno ricorrere al presidente del Consorzio che deciderà definitivamente.

     Il prodotto delle pene pecuniarie andrà a beneficio del fondo di previdenza per gli operai portuali.

 

          Art. 40. Art. 33, legge 12 febbraio 1930, n. 50; art. 1, p. XXVII, regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285-203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637-268; art. 1, p. XII, regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422-1753, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250-512.

     Le speciali norme per la esecuzione della legge, modificata come da decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285-203, contenute nell'apposito regolamento approvato con regio decreto 11 aprile 1926, n. 736-1037, dovranno essere coordinate con le norme del presente testo unico.

     Il nuovo regolamento sarà approvato con decreto Reale, su proposta del Ministero delle comunicazioni, previo parere del Consiglio di Stato e sentiti i Ministeri delle finanze, dei lavori pubblici e delle corporazioni.

     Fino alla emanazione del nuovo regolamento avranno vigore le norme del vigente in quanto non siano contrarie al presente testo unico.

     Fino alla emanazione del nuovo regolamento avranno vigore le norme del vigente in quanto non siano contrarie al presente testo unico.


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Numero così sostituito dall'art. 1 della L. 17 dicembre 1971, n. 1157.

[3] Alinea già modificato dall'art. 2 della L. 19 maggio 1975, n. 168 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 del D.L. 17 dicembre 1986, n. 873.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 15 maggio 1974, n. 128 ha dichiarato l’illegittimità del presente comma nella parte in cui consente che il presidente del consorzio autonomo del porto di Genova decida sulla legittimità di provvedimenti amministrativi adottati dall'ente di cui lo stesso presidente è a capo.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 15 maggio 1974, n. 128 ha dichiarato l’illegittimità del presente comma nella parte in cui consente che il presidente del consorzio autonomo del porto di Genova decida sulla legittimità di provvedimenti amministrativi adottati dall'ente di cui lo stesso presidente è a capo.

[6] Lettera così modificata dall'art. 3 della L. 19 maggio 1975, n. 168.

[7] Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 20 dicembre 1967, n. 1251.

[8] Comma così sostituito dall'art. 6 del R.D.L. 1 marzo 1938, n. 416.

[9] Comma così sostituito dall'art. 6 del R.D.L. 1 marzo 1938, n. 416.

[10] Comma così sostituito dall'art. 6 del R.D.L. 1 marzo 1938, n. 416.