Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.4 navigazione marittima e marina mercantile |
Data: | 17/12/1971 |
Numero: | 1157 |
Sommario |
Art. 1. Il punto 6) dell'art. 3 della legge 1° marzo 1968, n. 173, istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Savona; il punto 4) dell'art. 1 del regio decreto 16 gennaio 1936, [...] |
Art. 2. Per il primo esercizio di applicazione della presente legge, le spese da porre a carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, non dovranno essere superiori a [...] |
§ 67.4.129 – L. 17 dicembre 1971, n. 1157.
Passaggio agli enti portuali di Genova, Savona e Napoli dell'esercizio ferroviario nell'ambito dei porti stessi.
(G.U. 11 gennaio 1972, n. 8).
Il punto 6) dell'art. 3 della
"Provvedere all'esercizio ferroviario, all'esecuzione e alla manutenzione dei relativi impianti e all'espletamento dei servizi connessi nell'ambito della giurisdizione portuale.
Con apposita convenzione saranno stabilite le spese da porre a carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato conseguenti all'espletamento del servizio.
La convenzione dovrà stabilire, inoltre, le condizioni e l'obbligo dell'Ente porto di fornire i mezzi e gli attrezzi necessari all'espletamento del servizio".
Per il primo esercizio di applicazione della presente legge, le spese da porre a carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, non dovranno essere superiori a quelle sostenute dall'azienda medesima per gli appalti in corso all'entrata in vigore della presente legge.