§ 67.4.119 – L. 20 dicembre 1967, n. 1251.
Disposizioni sul Consorzio autonomo del porto di Genova e norme per l'attuazione del piano regolatore generale di ampliamento del porto di Genova [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:20/12/1967
Numero:1251


Sommario
Art. 1.      La durata del Consorzio autonomo del porto di Genova, prorogata al 30 giugno 1984, con l'art. 11 della legge 16 aprile 1954, n. 156, è ulteriormente prorogata al 31 [...]
Art. 2.      Sono prorogate al 31 dicembre 2002 le disposizioni della legge 9 febbraio 1963, n. 82, concernenti l'applicazione nel porto di Genova di speciali tasse portuali e la [...]
Art. 3.      La giurisdizione del Consorzio autonomo del porto di Genova è estesa verso ponente dalla sponda destra del torrente Varenna fino alla sponda sinistra del rio Lavandè
Art. 4.      Le opere per l'ampliamento del porto di Genova-Voltri, contemplate nel progetto del piano regolatore generale in data 29 aprile 1964, approvato dal Ministero dei lavori [...]
Art. 5.      Qualora, in conseguenza di varianti al piano regolatore generale indicato nel precedente articolo che si renderanno necessarie per realizzare il coordinamento delle [...]
Art. 6.      Il secondo comma dell'art. 30 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per [...]


§ 67.4.119 – L. 20 dicembre 1967, n. 1251. [1]

Disposizioni sul Consorzio autonomo del porto di Genova e norme per l'attuazione del piano regolatore generale di ampliamento del porto di Genova - Voltri.

(G.U. 2 gennaio 1968, n. 1).

 

     Art. 1.

     La durata del Consorzio autonomo del porto di Genova, prorogata al 30 giugno 1984, con l'art. 11 della legge 16 aprile 1954, n. 156, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2002.

 

          Art. 2.

     Sono prorogate al 31 dicembre 2002 le disposizioni della legge 9 febbraio 1963, n. 82, concernenti l'applicazione nel porto di Genova di speciali tasse portuali e la loro devoluzione al Consorzio autonomo del porto di Genova.

 

          Art. 3.

     La giurisdizione del Consorzio autonomo del porto di Genova è estesa verso ponente dalla sponda destra del torrente Varenna fino alla sponda sinistra del rio Lavandè.

     Tutte le zone e i beni appartenenti al demanio marittimo, compresi tra il vecchio ed il nuovo confine, ad eccezione di quelli occorrenti ai servizi di spettanza dello Stato, saranno consegnati al Consorzio stesso con le modalità di cui all'art. 36 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione.

     Qualora per le esigenze dei suddetti servizi di spettanza dello Stato si renda necessario disporre di beni facenti parte della giurisdizione del Consorzio, esso dovrà riconsegnarli al Ministero della marina mercantile su richiesta dello stesso.

     Al nuovo territorio di giurisdizione consortile è estesa l'applicazione delle disposizioni del testo unico delle leggi sul Consorzio autonomo del porto di Genova, approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni.

 

          Art. 4.

     Le opere per l'ampliamento del porto di Genova-Voltri, contemplate nel progetto del piano regolatore generale in data 29 aprile 1964, approvato dal Ministero dei lavori pubblici con decreto del 31 maggio 1965, n. 4746, sono dichiarati urgenti ed indifferibili. Il Consorzio autonomo del porto di Genova provvede alla esecuzione delle opere contemplate nel previsto piano regolatore, nonchè alla manutenzione ed alla riparazione di dette opere e di quelle già esistenti nell'ambito del piano regolatore stesso.

     Le espropriazioni necessarie all'attuazione di detto piano regolatore generale devono iniziarsi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed essere condotte a termine entro sei anni.

     I lavori per la costruzione delle opere previste dal primo comma devono essere iniziati entro tre anni ed essere portati a termine entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Per ottenere, ai sensi degli articoli 31 e 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, la stima dei beni soggetti ad espropriazione per i quali i proprietari non abbiano accettato la indennità offerta ai termini dell'art. 24 della predetta legge, il prefetto si avvale dell'Ufficio tecnico erariale di Genova, le cui perizie equivalgono, ad ogni effetto previsto dall'art. 48 della legge citata, alle perizie di cui al richiamato art. 32.

 

          Art. 5.

     Qualora, in conseguenza di varianti al piano regolatore generale indicato nel precedente articolo che si renderanno necessarie per realizzare il coordinamento delle funzioni e degli impianti dei porti liguri ai fini della creazione di un sistema portuale organico nonchè per attuare gli opportuni adeguamenti tecnici del piano stesso, si verifichi la necessità di modificare la giurisdizione consortile, si provvederà a questa necessità secondo la procedura stabilita dall'art. 126, quinto comma del regolamento, approvato con regio decreto 11 aprile 1926, n. 736/1037 per l'esecuzione della legge 22 febbraio 1903, n. 50, relativa all'istituzione del Consorzio autonomo del porto di Genova.

 

          Art. 6.

     Il secondo comma dell'art. 30 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova, approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "E' fatta eccezione per i progetti esecutivi di importo non eccedente lire 200 milioni quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere mediante asta pubblica o licitazione privata o mediante appalto concorso, ovvero di importo non eccedente 100 milioni, quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere a trattativa privata o in economia".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.