Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.1 navigazione aerea |
Data: | 27/07/1979 |
Numero: | 299 |
Sommario |
Art. unico. E' convertito in legge il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 151, concernente rifinanziamento degli interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile, [...] |
§ 67.1.4B - Legge 27 luglio 1979, n. 299. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 151, concernente rifinanziamento degli interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile.
(G.U. 27 luglio 1979, n. 205)
E' convertito in legge il
L'art. 1 è sostituito dal seguente:
In attesa della definizione del programma generale degli aeroporti, l'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 1 e 10 della
La maggiore spesa di lire 188 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, è destinata all'esecuzione di opere integrative e di adeguamento da eseguirsi su aeroporti che abbiano superato in un anno il traffico di 100.000 passeggeri, all'acquisto di attrezzature ed arredamenti necessari per il funzionamento degli aeroporti e alla costruzione di alloggi di servizio nelle sedi aeroportuali, nonchè per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi relativamente ai lavori già appaltati al 30 giugno 1979.
La restante maggiore spesa di lire 22 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, è destinata alla fomitura e installazione di apparecchiature integrative per l'assistenza al volo e per il controllo al traffico aereo civile, nonchè alla costruzione, secondo le modalità previste dalla
Agli effetti dell'art. 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con il
L'art. 2 è sostituito dal seguente:
Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, primo comma, 7 e8 della
In particolare le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 7 ed 8, primo comma, della
I limiti temporali di efficacia delle norme richiamate nei commi che precedono sono prorogati fino al 31 dicembre 1981.
Dopo l'art. 2 è aggiunto il seguente articolo:
Art. 2 bis.
I lavori da effettuarsi sugli aeroporti finanziati dalla presente legge, nonchè i lavori finanziati dalla
L'art. 3 è sostituito dal seguente:
All'onere di 119 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno 1979, da iscriversi rispettivamente nella misura di 109 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e di 10 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, si farà fronte mediante riduzioni dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. La legge finanziaria indicherà le quote della residua spesa di 91 miliardi di lire destinate a gravare su ciascuno degli anni 1980 e 1981. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4. Al primo comma, dopo le parole: "immediatamente impegnate", sono aggiunte le seguenti: "fermi restando i termini indicati per la loro erogazione,".
Al secondo comma, sono sostituite le parole: "entro il 31 gennaio 1980, una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori al 31 dicembre 1979", con le seguenti: "annualmente, una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori".
Dopo l'art. 4 sono aggiunti i seguenti articoli:
Art. 4 bis.
L'art. 4 della
"Entro il 31 dicembre 1979 la società concessionaria è tenuta a presentare al Ministero dei trasporti, per l'assunzione del relativo impegno di spesa:
a) la documentazione tecnica e finanziaria relativa agli interventi sulle infrastrutture e sugli impianti eseguiti dal 1° luglio 1974 ed un elenco dei lavori appaltati o comunque iniziati, che dovranno essere portati a termine entro il 31 dicembre 1981 e la cui documentazione tecnica e finanziaria dovrà essere trasmessa al Ministero dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di ultimazione dei singoli lavori;
b) la documentazione relativa agli oneri economici e finanziari sostenuti dalla società concessionaria per la definizione dei rapporti di cui agli allegati alla convenzione n. 2820 di repertorio stipulata in data 26 giugno 1974 tra il Ministero dei trasporti e la società per azioni "Aeroporti di Roma'', approvata con decreto in data 1° luglio 1974 del Ministro dei trasporti adottato di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze e del tesoro, nonchè agli oneri comunque sostenuti dalla concessionaria in dipendenza di impegni assunti dallo Stato sino al 30 giugno 1974.
Ai fini dei rimborsi di cui al comma precedente si provvederà con decreti del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro. Le somme relative saranno iscritte a carico degli stati di previsione della spesa del Ministero dei trasporti nel limite massimo di lire 30 miliardi per l'anno 1978 e di lire 26 miliardi per l'anno 1979".
Art. 4-ter. - Entro il 31 dicembre 1979 il Ministro dei trasporti è tenuto a presentare al Parlamento le linee e le proposte per:
a) la riorganizzazione della Direzione generale dell'aviazione civile;
b) il piano generale degli aeroporti da sottoporsi al parere di un Comitato nazionale, nominato dal Ministro dei trasporti e composto dai rappresentanti dei Ministeri interessati, delle regioni, delle forze sociali interessate al settore, delle compagnie aree e di gestione aeroportuali. Tale Comitato è presieduto dal Ministro dei trasporti o da un suo delegato.
[1] Abrogata dall'art. 24 del