§ 67.1.51 - D.L. 26 maggio 1979, n. 151 .
Rifinanziamento degli interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.1 navigazione aerea
Data:26/05/1979
Numero:151


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.  [3]
Art. 2 bis.  [4]
Art. 3.  [5]
Art. 4.      Le somme di cui al precedente art. 3 possono essere immediatamente impegnate fermi restando i termini indicati per la loro erogazione, e agli atti progettuali relativi [...]
Art. 4 bis.  [8]
Art. 4 ter.  [9]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 67.1.51 - D.L. 26 maggio 1979, n. 151 [1] .

Rifinanziamento degli interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile

(G.U. 28 maggio 1979, n. 144)

 

 

     Art. 1. [2]

     In attesa della definizione del programma generale degli aeroporti, l'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 1 e 10 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, ed agli articoli 15 e 16 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, è aumentata di ulteriori 210 miliardi per il triennio 1979-81.

     La maggiore spesa di lire 188 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, è destinata all'esecuzione di opere integrative e di adeguamento da eseguirsi su aeroporti che abbiano superato in un anno il traffico di 100.000 passeggeri, all'acquisto di attrezzature ed arredamenti necessari per il funzionamento degli aeroporti e alla costruzione di alloggi di servizio nelle sedi aeroportuali, nonché per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi relativamente ai lavori già appaltati al 30 giugno 1979.

     La restante maggiore spesa di lire 22 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, è destinata alla fornitura e installazione di apparecchiature integrative per l'assistenza al volo e per il controllo al traffico aereo civile, nonché alla costruzione, secondo le modalità previste dalla legge 18 agosto 1978, n. 497, di alloggi di servizio ed alla sistemazione logistica del personale dell'Aeronautica militale impiegato in tali attività, comprese le necessarie opere civili ed eventuali espropriazioni.

     Agli effetti dell'art. 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, una quota non inferiore ad 84 miliardi di lire è riservata agli aeroporti dell'Italia meridionale ed insulare.

 

          Art. 2. [3]

     Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, primo comma, 7 e 8 della legge 2 dicembre 1973, n. 825, nonché nell'art. 15, quarto comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, si applicano all'esecuzione dei lavori e forniture previste dalla presente legge.

     In particolare le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 7 ed 8, primo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 825, si applicano anche alla esecuzione dei lavori, forniture ed installazioni realizzate dal Ministero dei trasporti con imputazioni ai fondi ordinari di bilancio e pertinenti ad interventi sugli aeroporti, nonché alla esecuzione dei lavori, forniture ed installazioni realizzate dal Ministero della difesa con imputazioni ai fondi ordinari di bilancio e pertinenti alle esigenze dell'assistenza al volo e del controllo del traffico aereo civile.

     I limiti temporali di efficacia delle norme richiamate nei commi che precedono sono prorogati fino al 31 dicembre 1981.

 

          Art. 2 bis. [4]

     I lavori da effettuarsi sugli aeroporti finanziati dalla presente legge, nonché i lavori finanziati dalla legge 22 dicembre 1973, n. 825 e dal decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e non ancora appaltati, non sono soggetti alla disciplina prevista dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, anche quando la loro esecuzione venga affidata in concessione di sola costruzione. Agli enti o società che hanno la gestione dei servizi sull'aeroporto sul quale le opere devono essere realizzate, l'appalto o la concessione di sola costruzione possono essere conferiti a trattativa privata.

 

          Art. 3. [5]

     All'onere di 119 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno 1979, da iscriversi rispettivamente nella misura di 109 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e di 10 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, si farà fronte mediante riduzioni dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. La legge finanziaria indicherà le quote della residua spesa di 91 miliardi di lire destinate a gravare su ciascuno degli anni 1980 e 1981. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     Le somme di cui al precedente art. 3 possono essere immediatamente impegnate fermi restando i termini indicati per la loro erogazione, e agli atti progettuali relativi alle opere integrative e di adeguamento da eseguirsi negli aeroporti ai sensi del presente decreto dovranno essere presentati al comitato di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, non oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto [6] .

     I programmi relativi agli interventi previsti dal presente decreto, approvati dal C.I.P.E. ai sensi dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, saranno comunicati al Parlamento dal Ministro dei trasporti che presenterà altresì, annualmente, una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori [7] .

 

          Art. 4 bis. [8]

     L'art. 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 985, è sostituito dal seguente:

     "Entro il 31 dicembre 1979 la società concessionaria è tenuta a presentare al Ministero dei trasporti, per l'assunzione del relativo impegno di spesa:

     a) la documentazione tecnica e finanziaria relativa agli interventi sulle infrastrutture e sugli impianti eseguiti dal 1° luglio 1974 ed un elenco dei lavori appaltati o comunque iniziati, che dovranno essere portati a termine entro il 31 dicembre 1981 e la cui documentazione tecnica e finanziaria dovrà essere trasmessa al Ministero dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di ultimazione dei singoli lavori;

     b) la documentazione relativa agli oneri economici e finanziari sostenuti dalla società concessionaria per la definizione dei rapporti di cui agli allegati alla convenzione n. 2820 di repertorio stipulata in data 26 giugno 1974 tra il Ministero dei trasporti e la società per azioni Aeroporti di Roma'', approvata con decreto in data 1° luglio 1974 del Ministro dei trasporti adottato di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze e del tesoro, nonché agli oneri comunque sostenuti dalla concessionaria in dipendenza di impegni assunti dallo Stato sino al 30 giugno 1974.

     Ai fini dei rimborsi di cui al comma precedente si provvederà con decreti del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro. Le somme relative saranno iscritte a carico degli stati di previsione della spesa del Ministero dei trasporti nel limite massimo di lire 30 miliardi per l'anno 1978 e di lire 26 miliardi per l'anno 1979".

 

          Art. 4 ter. [9]

     Entro il 31 dicembre 1979 il Ministro dei trasporti è tenuto a presentare al Parlamento le linee e le proposte per:

     a) la riorganizzazione della Direzione generale dell'aviazione civile;

     b) il piano generale degli aeroporti da sottoporsi al parere di un Comitato nazionale, nominato dal Ministro dei trasporti e composto dai rappresentanti dei Ministeri interessati, delle regioni, delle forze sociali interessate al settore, delle compagnie aree e di gestione aeroportuali. Tale Comitato è presieduto dal Ministro dei trasporti o da un suo delegato.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 27 luglio 1979, n. 299.

[2]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[3]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[4]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[5]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[6]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[7]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[8]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[9]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.