§ 77.3.8c – D.L. 16 novembre 1981, n. 646.
Differimento del termine di validità delle norme sulla fiscalizzazione degli oneri sociali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.3 contributi previdenziali
Data:16/11/1981
Numero:646


Sommario
Art. 1.      Il termine di cui all'art. 1 del D.L. 28 luglio 1981, n. 395, convertito, con modificazioni, nella L. 25 settembre 1981, n. 534, è differito fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla [...]
Art. 2.      All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 del presente decreto-legge per l'anno finanziario 1981, valutato in lire 1.500 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 77.3.8c – D.L. 16 novembre 1981, n. 646. [1]

Differimento del termine di validità delle norme sulla fiscalizzazione degli oneri sociali.

(G.U. 17 novembre 1981, n. 316).

 

Art. 1.

     Il termine di cui all'art. 1 del D.L. 28 luglio 1981, n. 395, convertito, con modificazioni, nella L. 25 settembre 1981, n. 534, è differito fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1981.

 

     Art. 2.

     All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 del presente decreto-legge per l'anno finanziario 1981, valutato in lire 1.500 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 800 miliardi, lo specifico accantonamento e, quanto ai restanti 700 miliardi, l'accantonamento: «Fiscalizzazione degli oneri sociali per le aziende industriali e artigiane del Mezzogiorno» [2].

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Decreto convertito con modificazioni dalla L. 15 gennaio 1982, n. 3.

[2] Comma così modificato dall’art. unico della L. di conversione 15 gennaio 1982, n. 3.