Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.15 iva |
Data: | 28/10/1980 |
Numero: | 687 |
Sommario |
Art. 1. Gli atti e i provvedimenti adottati entro il 30 settembre 1980 in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, del decreto-legge 3 luglio [...] |
Art. 2. Ai contribuenti che nel periodo dal 1° ottobre alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano emesso fatture o registrato corrispettivi per operazioni [...] |
Art. 3. Le agevolazioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, e all'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, restano applicabili, fino [...] |
Art. 4. Sulle giacenze di benzina, di benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, di petrolio diverso da quello lampante e di gas di petrolio liquefatti per [...] |
Art. 5. L'aumento dell'imposta di fabbricazione previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, non si applica sugli alcoli nazionali o di importazione da [...] |
Art. 6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 95.15.30 - Legge 28 ottobre 1980, n. 687.
Regolamentazione dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 luglio 1980, n. 288, 9 luglio 1980, n. 301, e 30 agosto 1980, n. 503.
(G.U. 30 ottobre 1980, n. 299)
Gli atti e i provvedimenti adottati entro il 30 settembre 1980 in applicazione delle disposizioni del
Ai contribuenti che nel periodo dal 1° ottobre alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano emesso fatture o registrato corrispettivi per operazioni effettuate nel periodo dal 3 luglio al 30 settembre 1980, senza tener conto degli aumenti di aliquota disposti con i decreti-
Le agevolazioni di cui all'articolo 20 del
Sulle giacenze di benzina, di benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, di petrolio diverso da quello lampante e di gas di petrolio liquefatti per autotrazione, esistenti alle ore 24 del 30 settembre 1980, in quantità superiore a 20 quintali, presso i depositi di oli minerali e di gas di petrolio liquefatti, per uso commerciale, stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburante, è concesso il rimborso di L. 1.059 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, per la benzina e per i prodotti petroliferi aventi lo stesso carico fiscale, e di L. 1.276 per quintale per i gas di petrolio liquefatti per autotrazione.
Per ottenere il rimborso le ditte interessate devono farne richiesta all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il rimborso può essere effettuato, con le modalità da stabilire dal Ministero delle finanze, anche mediante autorizzazione ad estrarre prodotti petroliferi, in esenzione da imposta di fabbricazione, in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.
L'aumento dell'imposta di fabbricazione previsto dall'articolo 17 del
Le ditte che abbiano presentato la denuncia di cui all'articolo 15 del
Le domande di rimborso devono essere presentate all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e devono essere corredate, secondo modalità da stabilire entro quindici giorni dalla predetta data dal Ministero delle finanze, da documentazione atta a comprovare l'avvenuto pagamento delle maggiori imposte di cui si chiede il rimborso.
Per le esportazioni effettuate nel periodo dal 3 luglio al 30 settembre 1980, la restituzione all'esportazione dell'imposta di fabbricazione nella maggiore misura prevista dal
Per i contrassegni di Stato acquistati in base ai minori prezzi stabiliti dall'articolo 17 del
A tal uopo le ditte interessate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono fare alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, secondo la rispettiva competenza, la denuncia dei quantitativi di contrassegni detenuti alla data del 30 settembre 1980 e non ancora applicati sulle bottiglie. Alla denuncia deve essere allegata la quietanza di tesoreria comprovante il pagamento della differenza di prezzo.
Sulle somme non versate entro il termine di cui al comma precedente si applica l'interesse di mora a norma dell'articolo 16 del
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.