§ 58.6.5F - Legge 9 febbraio 1979, n. 36.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, recante norme in materia di mobilità dei lavoratori.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.6 disciplina generale
Data:09/02/1979
Numero:36


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, recante norme in materia di mobilità dei lavoratori, con le seguenti modificazioni:


§ 58.6.5F - Legge 9 febbraio 1979, n. 36.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, recante norme in materia di mobilità dei lavoratori.

(G.U. 13 febbraio 1979, n. 43)

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, recante norme in materia di mobilità dei lavoratori, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1, terzo comma, le parole: quello individuato sono sostituite dalle seguenti: quello già individuato ai fini statistici.

     All'art. 3 le parole: in attuazione, sono sostituite con le seguenti: a seguito.

     Dopo l'art. 4 è aggiunto il seguente:

Art. 4 bis.

     La commissione regionale per l'impiego, a seguito di accordi direttamente intercorsi tra le parti sociali ed allo scopo di accelerare le assunzioni dei lavoratori in mobilità, può, in via eccezionale, stabilire deroghe sia in relazione ai criteri previsti dall'art. 2 in merito alle qualifiche professionali, sia a quanto previsto dall'art. 4 in merito alle graduatorie di precedenza.

     All'art. 5 le parole: delle agevolazioni, sono sostituite dalle seguenti: dei finanziamenti agevolati.

     L'art. 6 è sostituito dal seguente:

     L'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, modificata dal decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1978, n. 215, è sostituito dal seguente:

     "Nelle aree, ricomprese nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, nelle quali si verifichi uno stato di grave crisi dell'occupazione in conseguenza dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, e nelle quali sussistano possibilità di occupazione derivanti da investimenti pubblici per gli impianti, le opere e i lavori anzidetti previsti e finanziati nell'ambito del programma quinquennale di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e delle direttive da esso previste, nonchè da altri programmi di opere pubbliche finanziate dallo Stato, dalle regioni o dagli enti locali, può essere concesso ai lavoratori che si renderanno disponibili a seguito del completamento delle opere suddette, il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, fino a un massimo di ventiquattro mesi.

     L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma è effettuato dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che adotta i conseguenti provvedimenti mediante propri decreti trimestrali.

     Le imprese che vengono esentate, ai sensi del n. 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164, dal pagamento del contributo addizionale sull'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, sono esentate altresì dal pagamento delle ulteriori contribuzioni dovute in relazione agli interventi della Cassa integrazione guadagni.

     I nominativi dei lavoratori di cui al primo comma devono essere comunicati dai datori di lavoro interessati, entro quindici giorni dalla data del primo decreto di cui al secondo comma, agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nel cui ambito territoriale sono compresi i comuni di residenza dei lavoratori stessi, per essere iscritti in una lista speciale, da istituire presso gli uffici predetti.

     Tali liste saranno trasmesse dagli uffici provinciali del lavoro interessati alle rispettive commissioni regionali per l'impiego le quali, anche sulla base di intese interregionali ed osservati opportuni criteri di proporzionalità, ripartiscono le offerte di lavoro avanzate dalle imprese appaltatrici delle opere e dei lavori di cui al primo comma da svolgersi in una determinata provincia e che non siano state soddisfatte con lavoratori iscritti nella lista della provincia stessa, tra i lavoratori iscritti nelle liste speciali di altre provincie anche di regioni contermini.

     I lavoratori iscritti nelle liste di cui al quarto comma, ancorchè siano cessati dal beneficio della Cassa integrazione guadagni e purchè godano del trattamento speciale di disoccupazione, sono avviati con precedenza presso le imprese appaltatrici delle opere e dei lavori derivanti dagli investimenti pubblici di cui al primo comma da realizzarsi nel territorio delle rispettive provincie, ovvero, in subordine, di altre provincie secondo i criteri stabiliti, ai sensi del quinto comma, dalle commissioni regionali per l'impiego.

     Le imprese che appaltano i lavori di cui al primo comma sono obbligate ad attenersi ad eventuali clausole, contenute nei capitoli d'appalto, intese ad assicurare il reimpiego dei lavoratori iscritti nelle liste speciali. Le stazioni appaltanti e le imprese appaltatrici sono tenute a comunicare tali clausole ai competenti uffici provinciali del lavoro, i quali dovranno dare la precedenza ai lavori stessi secondo quanto previsto dalle clausole suddette.

     Le sezioni di collocamento che, a causa della indisponibilità di lavoratori iscritti nelle locali liste ordinarie di collocamento, non siano in grado di soddisfare richieste di lavoratori da adibire alla esecuzione di opere e lavori non derivanti dagli investimenti pubblici di cui al primo comma, debbono comunicare le richieste inevase al rispettivo ufficio provinciale del lavoro che provvederà a soddisfare le richieste stesse avviando lavoratori iscritti nelle liste di cui al quarto comma.

     Gli avviamenti al lavoro ai sensi dei precedenti commi, ovvero ai corsi di formazione professionale finalizzati alle occasioni di lavoro programmate, eventualmente organizzati e finanziati dalle competenti regioni, sono effettuate dall'ufficio provinciale del lavoro presso il quale è istituita la lista di cui al quarto comma, sulla base di apposite graduatorie formate dalla commissione provinciale per il collocamento con l'osservanza dei criteri previsti dall'art. 15 della legge 29 aprile, 1949, n. 264, in quanto applicabili.

     I lavoratori cessano dal beneficio dell'integrazione salariale e perdono il titolo di precedenza qualora rifiutino l'avviamento ai corsi di formazione professionale di cui al nono comma, ovvero non frequentino regolarmente i corsi stessi, ovvero rifiutino l'avviamento ai lavori previsti dai precedenti commi, quando detti lavori si svolgano in un ambito territoriale compreso entro 50 chilometri dal comune di residenza".

     L'art. 7 è soppresso.

     All'art. 8, primo comma, le parole: articoli 3 e 4, sono sostituite dalle seguenti: articoli 3, 4 e 4bis; e al secondo comma, le parole: all'art. 7, sono sostituite con le seguenti: all'art. 6.