Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.8 integrazione salariale |
Data: | 26/05/1979 |
Numero: | 159 |
Sommario |
Art. 1. Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, può essere [...] |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...] |
§ 58.8.30 - D.L. 26 maggio 1979, n. 159. [1]
Norme in materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno.
(G.U. 28 maggio 1979, n. 144)
Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 6 del
L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma è effettuato dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (C.I.P.I.), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti mediante propri decreti trimestrali.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall' art. 1 della