§ 57.7.418 - D.L. 21 giugno 1980, n. 267.
Norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esami nelle scuole statali [2].


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:21/06/1980
Numero:267


Sommario
Art. 1.      I compensi forfettari a favore dei componenti delle commissioni di esame di maturità, previsti dall'art. 9 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 [...]
Art. 1 bis. 
Art. 2.      Il compenso giornaliero previsto dall'art. 2 della legge 20 maggio 1966, n. 335, per i componenti le commissioni per gli esami nelle scuole magistrali statali è elevato a L. 5.000.
Art. 3.      Ai componenti le commissioni di esami di qualifica negli istituti professionali di Stato e di licenza negli istituti d'arte statali, ai componenti le commissioni di esami di ammissione, di [...]
Art. 4. 
Art. 5.      Al personale contemplato nel presente decreto spettano, inoltre, l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese di viaggio, nei casi in cui ricorrano le condizioni stabilite dalle vigenti [...]
Art. 6.      Alla liquidazione dei compensi, dell'indennità di trasferta ed al rimborso delle spese di viaggio di cui al presente decreto provvedono le istituzioni scolastiche presso le quali si svolgono gli [...]
Art. 7.      Le presenti disposizioni si applicano a decorrere dall'anno scolastico 1979-80.
Art. 8.      A decorrere dall'anno finanziario 1981, i compensi previsti dal presente decreto possono essere annualmente aumentati, nel limite massimo del 10% delle misure in atto nell'anno precedente, con [...]
Art. 9.      All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in L. 15.737.000.000 per l'anno finanziario 1980, si provvede per L. 5.000.000.000 mediante riduzione dello stanziamento del [...]
Art. 10.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 57.7.418 - D.L. 21 giugno 1980, n. 267. [1]

Norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esami nelle scuole statali [2].

(G.U. 24 giugno 1980, n. 171)

 

     Art. 1.

     I compensi forfettari a favore dei componenti delle commissioni di esame di maturità, previsti dall'art. 9 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, prorogato con legge 15 aprile 1971, n. 146, sono fissati in lire cinquecentomila per il presidente e in lire trecentotrentamila per i commissari, compresi i rappresentanti di classe ed i membri aggregati a pieno titolo.

     I compensi di cui al precedente comma sono corrisposti anche al presidente ed ai commissari per gli esami di maturità professionale e di arte applicata.

     Il compenso previsto nel presente articolo per il presidente è corrisposto anche agli ispettori tecnici incaricati della vigilanza sullo svolgimento degli esami di maturità.

 

          Art. 1 bis. [3]

     Concluse le operazioni di nomina dei presidenti e dei membri delle commissioni degli esami di maturità, il Ministero della pubblica istruzione trasmette l'elenco dei docenti i quali, pur avendo presentato domanda, sono stati esclusi dalla nomina, ai vari provveditorati agli studi di appartenenza dei richiedenti.

     Nel caso in cui dopo le nomine intervenissero rinunce, i provveditori agli studi provvederanno a nominare i sostituti dei presidenti e dei commissari che ne abbiano fatto domanda - ove possibile - nell'ambito degli elenchi trasmessi.

 

          Art. 2.

     Il compenso giornaliero previsto dall'art. 2 della legge 20 maggio 1966, n. 335, per i componenti le commissioni per gli esami nelle scuole magistrali statali è elevato a L. 5.000.

     La propina prevista da detta norma per ogni candidato esaminato è elevata a L. 1.200.

     Il trattamento di cui al presente articolo si applica, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 marzo 1958, n. 207, anche ai presidenti delle commissioni di esami di abilitazione presso le scuole magistrali di cui all'art. 39, lettera c), del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 ed all'art. 144 del regolamento 26 aprile 1928, n. 1297.

 

          Art. 3.

     Ai componenti le commissioni di esami di qualifica negli istituti professionali di Stato e di licenza negli istituti d'arte statali, ai componenti le commissioni di esami di ammissione, di promozione e di idoneità negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, nonché ai componenti le commissioni degli esami dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici è corrisposto il compenso giornaliero di L. 1.500. Ai presidenti è corrisposto il compenso giornaliero di L. 2.500 [4] .

     Per i membri delle commissioni nominati come esperti, i quali non abbiano rapporto di impiego alle dipendenze dello Stato o delle pubbliche amministrazioni, resta, altresì, fermo quanto disposto dal penultimo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, relativamente alla corresponsione, per ogni giornata di effettiva partecipazione agli esami, di 1/30 della retribuzione, dell'indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia, mensilmente spettanti ai professori di ruolo, con stipendio iniziale, delle materie di esame, cui gli esperti siano equiparati.

 

          Art. 4. [5]

     Il compenso di L. 105.000 previsto dall'art. 3 della legge 17 agosto 1974, n. 483 a favore dei coordinatori universitari incaricati del coordinamento didattico e culturale dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici, di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910, è elevato a L. 322.200 per ogni corso.

 

          Art. 5.

     Al personale contemplato nel presente decreto spettano, inoltre, l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese di viaggio, nei casi in cui ricorrano le condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni in materia di trattamento economico di missione per i dipendenti statali.

     Ai commissari governativi per la vigilanza sugli scrutini ed esami presso le scuole secondarie pareggiate e legalmente riconosciute spetta il trattamento di missione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513. Qualora non ricorrano le condizioni indicate nel citato decreto presidenziale, ai predetti commissari è corrisposta un'indennità forfettaria, pari a un quinto dell'indennità di missione vigente, per ogni giorno impiegato nella vigilanza.

 

          Art. 6.

     Alla liquidazione dei compensi, dell'indennità di trasferta ed al rimborso delle spese di viaggio di cui al presente decreto provvedono le istituzioni scolastiche presso le quali si svolgono gli esami e i corsi di cui ai precedenti articoli, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e del decreto interministeriale 28 maggio 1975, concernente le istruzioni amministrativo-contabili per le scuole statali.

     I fondi occorrenti gravano sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione e sono posti a disposizione delle predette istituzioni scolastiche per il tramite dei provveditorati agli studi competenti per territorio, mediante aperture di credito a favore dei provveditori agli studi, e direttamente a favore dei funzionari delegati per quanto riguarda gli istituti di istruzione artistica non dotati di personalità giuridica.

 

          Art. 7.

     Le presenti disposizioni si applicano a decorrere dall'anno scolastico 1979-80.

 

          Art. 8.

     A decorrere dall'anno finanziario 1981, i compensi previsti dal presente decreto possono essere annualmente aumentati, nel limite massimo del 10% delle misure in atto nell'anno precedente, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale [6] .

     L'aumento è arrotondato alle 100 lire, per eccesso.

 

          Art. 9.

     All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in L. 15.737.000.000 per l'anno finanziario 1980, si provvede per L. 5.000.000.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1031 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il suddetto anno finanziario e per L. 10.737.000.000 mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Rinnovo della convenzione di Lomé".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 10.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 23 luglio 1980, n. 383.

[2]  Titolo così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[4]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[5]  Articolo così modificato dall' art. 2 del D.M. 19 maggio 1990.

[6]  Comma così modificato dalla legge di conversione.