§ 57.4.98 – D.L. 15 febbraio 1969, n. 9.
Riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.4 istruzione media e secondaria superiore
Data:15/02/1969
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Esami di maturità.
Art. 2.  Condizioni di ammissione.
Art. 3.  Altre condizioni di ammissione.
Art. 4.  Riunioni di studio.
Art. 5.  Prove di esame.
Art. 6.  Colloquio.
Art. 7.  Commissioni giudicatrici.
Art. 8.  Giudizio di maturità.
Art. 8 bis.  Prove scritte suppletive per ammalati.
Art. 9. Indennità di esami.      Al presidente e ai membri delle commissioni per gli esami di maturità viene corrisposto, in aggiunta all'indennità di missione, ove spetti, un compenso forfettario [...]
Art. 10. Esami di licenza della scuola media.      L'esame di licenza della scuola media, previsto dagli articoli 5 e 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, si sostiene in unica sessione con possibilità di prove [...]
Art. 11.  Copertura finanziaria.
Art. 11 bis.  Norme di applicazione.
Art. 12.  Entrata in vigore.


§ 57.4.98 – D.L. 15 febbraio 1969, n. 9. [1]

Riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media.

(G.U. 15 febbraio 1969, n. 42).

 

     Art. 1. Esami di maturità.

     A conclusione degli studi svolti nel liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità [2].

     L'esame di maturità è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Le modalità stabilite negli articoli seguenti si intendono valide, in via sperimentale, fino al 30 settembre 1970 [3].

     Il titolo conseguito nell'esame di maturità posto a conclusione degli studi svolti nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale abilita rispettivamente all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare.

 

          Art. 2. Condizioni di ammissione.

     Possono sostenere gli esami di maturità gli alunni di scuola statale, pareggiata e legalmente riconosciuta, che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso del liceo classico, del liceo scientifico, del liceo artistico, dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale e che siano stati dichiarati ammessi nel relativo scrutinio finale [4].

     Lo scrutinio finale di cui al precedente comma è inteso a valutare il grado di preparazione del candidato nelle singole materie di studio dell'ultima classe e consiste nella formulazione di un giudizio analitico sul profitto conseguito in ciascuna di dette materie.

     L'ammissione è deliberata motivatamente dal consiglio di classe a maggioranza. In caso di parità di voti il candidato è ammesso [5].

     Agli alunni non ammessi a sostenere gli esami di maturità viene comunicata, a loro richiesta, la motivazione del giudizio negativo risultante dallo scrutinio [6].

 

          Art. 3. Altre condizioni di ammissione. [7]

     Le operazioni di scrutinio nelle scuole legalmente riconosciute si svolgono secondo le norme vigenti.

     I candidati non considerati nel primo comma dell'art. 2 per le materie per le quali, a norma del presente decreto non è prevista una regolare prova d'esame, saranno sottoposti dalla stessa commissione esaminatrice a prove orali integrative, tenendo conto del titolo di studio di cui il candidato è provvisto, secondo norme di orientamento da emanarsi a cura del Ministero della pubblica istruzione. La commissione esaminatrice terrà altresì conto di una eventuale altra maturità o abilitazione precedentemente conseguita.

     Qualsiasi cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e dimostri di avere adempiuto l'obbligo scolastico può chiedere di essere ammesso all'esame di maturità.

 

          Art. 4. Riunioni di studio. [8]

 

          Art. 5. Prove di esame.

     L'esame di maturità ha come fine la valutazione globale della personalità del candidato considerata con riguardo anche ai suoi orientamenti culturali e professionali.

     L'esame, salvo quanto disposto dai successivi commi quarto e quinto, consta di due prove scritte e di un colloquio.

     La prima prova scritta consiste nella trattazione in italiano di un tema scelto dal candidato fra quattro che gli vengono proposti e che tende ad accertare le sue capacità espressive e critiche [9].

     La seconda prova scritta, che per l'istituto tecnico può essere grafica o scrittografica, sarà indicata dal Ministero entro il 10 maggio e verterà su materie indicate nell'allegata Tabella A [10].

     Nelle zone dove esistono scuole in cui l'insegnamento si svolge in lingua diversa da quella italiana, le prove saranno svolte nella rispettiva lingua. Nelle scuole delle valli ladine le prove saranno svolte, a scelta dei candidati, o in lingua italiana o in lingua tedesca [11].

     Restano ferme le disposizioni che prevedono esami con una sola prova scritta.

     I temi relativi alle prove scritte sono inviati dal Ministero. Qualora i temi non giungano tempestivamente a destinazione, i temi stessi sono proposti e scelti dalla commissione giudicatrice secondo le modalità previste per gli esami dall'art. 85 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 [12].

     Per le scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana il Ministero provvederà alla traduzione nelle rispettive lingue di insegnamento dei temi proposti [13].

     La valutazione degli elaborati viene effettuata collegialmente [14].

 

          Art. 6. Colloquio.

     Il colloquio, nell'ambito dei programmi svolti nell'ultimo anno, verte su concetti essenziali di due materie scelte rispettivamente dal candidato e dalla commissione fra quattro che vengono indicate dal Ministero entro il 10 maggio e comprende la discussione sugli elaborati [15].

     A richiesta del candidato, il colloquio può svolgersi anche su altra materia di insegnamento, in aggiunta a quelle di cui al secondo comma. In tal caso il presidente della commissione può nominare, ove occorra, un membro aggregato, che ha solamente voto consultivo [16].

     Il colloquio, che è collegiale, deve svolgersi alla presenza di almeno cinque componenti la commissione [17].

     (Omissis) [18].

 

          Art. 7. Commissioni giudicatrici.

     Le commissioni giudicatrici degli esami di Stato sono nominate dal Ministro per la pubblica istruzione e sono composte del presidente e di cinque membri, di cui uno appartenente alla stessa classe dell'istituto statale pareggiato o legalmente riconosciuto che ha curato la preparazione dei candidati, per il quale si può derogare dai requisiti di cui al seguente quarto comma del presente articolo in mancanza di insegnanti di ruolo o abilitati tra i docenti della classe. Il membro interno più anziano per servizio in ciascuna commissione sarà anche il membro effettivo per i privatisti [19].

     Il presidente è scelto nelle seguenti categorie:

     a) professori universitari di ruolo o fuori ruolo;

     b) professori universitari aggregati;

     c) liberi docenti incaricati e assistenti universitari di materie attinenti all'esame od ordinari di scuole secondarie di secondo grado statali o pareggiate [20];

     c bis) provveditori agli studi a riposo purchè provenienti dall'insegnamento o dalle presidenze nelle scuole secondarie di secondo grado [21];

     d) presidi di ruolo o a riposo dei licei, degli istituti magistrali e degli istituti tecnici statali o pareggiati [22];

     e) professori di ruolo A degli istituti di istruzione classica, scientifica, tecnica, magistrale che da almeno un anno siano stati compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per capo d'istituto nelle scuole secondarie superiori o che abbiano conseguito l'ultima classe di stipendio o che abbiano superato l'esame di merito distinto e il cui insegnamento di cattedra si svolga nel gruppo terminale di classi che preparano direttamente all'esame di maturità (triennio o quadriennio) [23].

     In caso di assoluta necessità, il Ministro è autorizzato a derogare dalle limitazioni previste nella lettera c) del precedente comma, circa l'utilizzazione dei liberi docenti quali presidenti delle commissioni giudicatrici, fermo restando il criterio della materia attinente all'esame [24].

     I commissari sono scelti tra i professori di ruolo degli istituti di istruzione classica, scientifica, tecnica e magistrale o tra i professori abilitati che abbiano insegnato negli stessi istituti per almeno un anno le materie su cui verte l'esame.

     Il presidente delle commissioni di maturità nei licei artistici è scelto oltre che nelle categorie indicate alle lettere a) e b) del precedente secondo comma anche tra i liberi docenti incaricati e assistenti universitari di materie attinenti all'esame od ordinari di licei artistici statali o pareggiati, nonchè tra i professori di ruolo delle accademie di belle arti e tra i professori di terzo ruolo dei licei artistici che abbiano conseguito da almeno un anno l'ultima classe di stipendio o che abbiano superato l'esame di merito distinto. I commissari per le materie artistiche sono scelti tra i professori di ruolo dei licei artistici e delle accademie di belle arti e tra i professori incaricati triennali che insegnino da almeno un biennio le materie su cui verte l'esame. I commissari per le materie culturali sono scelti tra i professori di ruolo dei licei artistici e tra i professori i cui al precedente quarto comma [25].

     Nella sua prima riunione la commissione elegge il vice-presidente.

     Nelle commissioni di maturità per gli istituti tecnici un membro può essere scelto dal Ministro tra estranei all'insegnamento, purchè munito di titolo di studio attinente all'indirizzo oggetto dell'esame di maturità, fornito di particolare competenza nel corrispondente settore tecnico.

     In caso di necessità è data facoltà al presidente di nominare membri aggregati, a pieno titolo, per le materie per le quali non risultino nominati membri effettivi.

     Nelle commissioni per gli esami di maturità negli istituti tecnici e limitatamente alle materie tecnico-professionali, in caso di necessità o di urgenza, è possibile prescindere dal requisito dell'abilitazione.

     Ad ogni commissione sono assegnati, di regola, non più di ottanta candidati.

 

          Art. 8. Giudizio di maturità.

     A conclusione dell'esame di maturità viene formulato, per ciascun candidato, un motivato giudizio, sulla base delle risultanze tratte dall'esito dell'esame, dal curriculum degli studi e da ogni altro elemento posto a disposizione della commissione. Il candidato lavoratore studente può, a sua discrezione, porre a disposizione della commissione copia del libretto di lavoro e una dichiarazione dell'azienda da cui dipende, che attesti la mansione che egli svolge, la sua qualifica e l'orario di lavoro [26].

     Il giudizio, se positivo, si conclude con la dichiarazione di maturità espressa a maggioranza. A parità di voti della commissione giudicatrice prevale il voto del presidente. Il giudizio di maturità è integrato da un voto espresso da tutti i componenti della commissione ciascuno dei quali può assegnare un voto compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 10. Nel caso in cui della commissione facciano parte commissari aggregati a pieno titolo il voto complessivo sarà rapportato a sessantesimi [27].

     Tale voto è valido ad ogni effetto di legge.

     Per ciascun candidato maturo la commissione esprime anche la propria valutazione relativamente all'orientamento dimostrato ai fini della scelta degli studi universitari. Le commissioni della maturità artistica esprimono la propria valutazione ai fini della scelta degli studi nella facoltà di architettura o nell'accademia di belle arti [28].

     Alla formulazione del giudizio, all'attribuzione del voto e alla valutazione dell'orientamento partecipa l'intera commissione [29].

     I diplomi di maturità recano per ciascun candidato il voto ad esso attribuito.

     Il giudizio e la valutazione sull'orientamento vengono comunicati per iscritto a richiesta dell'interessato.

     I candidati non maturi provenienti da scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute sono ammessi a ripetere l'ultima classe per un massimo di altri due anni.

     I candidati non provenienti da scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta i quali non abbiano conseguito la maturità possono, a giudizio espresso dalla maggioranza semplice della commissione, essere ammessi a frequentare l'ultima classe [30].

 

          Art. 8 bis. Prove scritte suppletive per ammalati. [31]

     Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimo motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse in un periodo fissato dal Ministero della pubblica istruzione prima della conclusione degli esami.

     I temi saranno inviati dal Ministero secondo le norme in vigore.

     Le disposizioni di cui al presente articolo si estendono, in quanto applicabili, anche ai candidati agli esami di licenza dell'istituto di arte e della scuola magistrale.

 

          Art. 9. Indennità di esami.

     Al presidente e ai membri delle commissioni per gli esami di maturità viene corrisposto, in aggiunta all'indennità di missione, ove spetti, un compenso forfettario rispettivamente di lire 200.000 se fuori sede o di lire 150.000 se in sede, e di lire 120.000 se fuori sede o di lire 100.000 se in sede [32].

     Sono abrogate le norme che attribuiscono al personale di cui al presente articolo compensi comunque denominati, diversi da quelli di cui al precedente comma.

 

          Art. 10. Esami di licenza della scuola media.

     L'esame di licenza della scuola media, previsto dagli articoli 5 e 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, si sostiene in unica sessione con possibilità di prove suppletive nei casi previsti dall'art. 84 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

     L'esame di licenza si conclude, in caso di esito positivo, con l'attribuzione del giudizio di "ottimo", "distinto", "buono", "sufficiente" e in caso di esito negativo con la dichiarazione "non licenziato" [33].

     Il candidato privatista che non ottenga la licenza e che non abbia l'idoneità alla terza classe della scuola media, a giudizio della commissione, ha la facoltà di iscriversi alla terza classe [34].

 

          Art. 11. Copertura finanziaria.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si fa fronte con i fondi iscritti ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1969 e corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

 

          Art. 11 bis. Norme di applicazione. [35]

     Con sua ordinanza il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce le norme necessarie per l'applicazione della presente legge.

 

          Art. 12. Entrata in vigore.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

Tabella A

Materie che possono formare oggetto della seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica di cui al quarto comma dell'art. 5. [36]

 

     Maturità classica

     1) Latino - scritta (versione dal latino)

     2) Greco - scritta (versione dal greco)

     Maturità scientifica

     1) Latino - scritta (versione dal latino)

     2) Matematica - scritta

     3) Lingua straniera - scritta

     Maturità magistrale

     1) Latino - scritta (versione dal latino)

     2) Matematica - scritta

     Maturità artistica

     1) Composizione e sviluppo di un tema architettonico - grafica

     2) Saggio di figura dal vero - grafica

     Maturità tecnica

     Istituti tecnici agrari

     1) Agronomia e coltivazioni - scritta

     2) Estimo - scritta

     3) Elementi di costruzioni - grafica

     Specializzazione: Viticoltura ed enologia

     1) Viticoltura - scritta

     2) Enologia, legislazione e commercio viticolo-enologico - scritta

     3) Elementi di costruzioni enologiche rurali - grafica

     4) Estimo rurale con applicazioni viticolo-enologiche - scritta

     Istituti tecnici commerciali amministrativi e a indirizzo mercantile

     1) Ragioneria - scritta

     2) Tecnica commerciale - scritta

     3) Lingua straniera - scritta

     Specializzazione: Commercio con l'estero.

     1) Ragioneria - scritta

     2) Tecnica commerciale - scritta

     3) Seconda lingua straniera - scritta

     4) Terza lingua straniera - scritta

     Specializzazione: Amministrazione industriale.

     1) Ragioneria - scritta

     2) Tecnica commerciale - scritta

     3) Lingua straniera - scritta

     4) Ragioneria e tecnica amministrativa delle aziende industriali - scritta

     Istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere

     1) Tecnica professionale, amministrativa, organizzativa e operativa - scritta

     2) Prima lingua straniera - scritta

     3) Seconda lingua straniera - scritta

     4) Stenografia - grafica

     Istituti tecnici per geometri

     1) Costruzione e disegno di costruzione - grafica

     2) Topografia e disegno topografico scritto-grafica

     3) Estimo - scritta

     Istituti tecnici femminili

     Indirizzo generale.

     1) Economia domestica - scritta

     2) Disegno - grafica

     3) Lingua straniera - scritta

     4) Esercitazioni pratiche di lavori femminili - grafica

     Indirizzo: Econome-dietiste.

     1) Contabilità, matematica finanziaria e statistica - scritta

     2) Lingua straniera - scritta

     Indirizzo: Dirigenti di comunità.

     1) Psicologia e pedagogia - scritta

     2) Lingua straniera - scritta

     Istituti tecnici nautici

     Indirizzo: Capitani.

     1) Navigazione - scritta

     2) Lingua inglese - scritta

     Indirizzo: Macchinisti.

     1) Macchine - scritta

     2) Disegno di macchine - grafica

     3) Lingua inglese - scritta

     Indirizzo: Costruttori.

     1) Teoria della nave - scritta

     2) Costruzioni navali e disegno di costruzioni navali - grafica

     3) Lingua inglese - scritta

     Istituti tecnici per il turismo

     1) Tecnica turistica - scritta

     2) Seconda lingua straniera - scritta

     3) Terza lingua straniera - scritta

     Istituti tecnici industriali

     Indirizzo: Arti fotografiche.

     1) Disegno applicato all'arte fotografica - grafica

     2) Tecnologia fotografica e cinematografica - scritta

     Indirizzo: Arti grafiche.

     1) Disegno applicato alle arti grafiche - grafica

     2) Impianti grafici e disegno - grafica

     3) Tecnologia grafica - scritta

     Indirizzo: Chimica conciaria.

     1) Impianti di conceria e disegno - scritta grafica

     Indirizzo: Chimica industriale.

     1) Impianti chimici e disegno - scritta grafica

     Indirizzo: Costruzioni aeronautiche.

     1) Aerotecnica e costruzioni aeronautiche - scritta

     2) Disegno di costruzioni aeronautiche e studi di fabbricazione - scritta grafica

     Indirizzo: Cronometria.

     1) Meccanica applicata all'orologeria e disegno - scritta grafica

     Indirizzo: Disegnatori di tessuti.

     1) Disegno tessile - grafica

     2) Disegno artistico per tessuti - grafica

     3) Analisi, composizione e fabbricazione dei tessuti - scritta

     Indirizzo: Edilizia.

     1) Costruzioni edili, stradali idrauliche - scritta - grafica

     2) Disegno di costruzioni - grafica

     3) Disegno tecnico - grafica

     4) Topografia e disegno - grafica

     Indirizzo: Elettronica industriale.

     1) Elettronica generale e misure elettriche - scritta grafica

     2) Disegno tecnico - grafica

     Indirizzo: Elettrotecnica.

     1) Elettrotecnica generale - scritta

     2) Impianti elettrici e disegno - grafica

     3) Costruzioni elettromeccaniche, tecnologia e disegno - grafica

     Indirizzo: Energia nucleare.

     1) Disegno tecnico - grafica

     2) Elettronica generale e nucleare, misure elettroniche - scritta

     Indirizzo: Fisica industriale.

     1) Impianti industriali e disegno - scritta grafica

     2) Elettrotecnica - scritta

     Indirizzo: Industrie alimentari.

     1) Tecnologie, impianti e disegno - scritta grafica

     Indirizzo: Industria cartaria.

     1) Impianti di cartiere e disegno - scritta grafica

     Indirizzo: Industrie cerealicole.

     1) Industrie cerealicole - scritta

     2) Disegno tecnico - scritta grafica

     3) Meccanica e macchine - scritta

     Indirizzo: Industrie metalmeccaniche.

     1) Studi di fabbricazione e disegno - grafica

     2) Tecnologia meccanica - scritta

     Indirizzo: Industria mineraria.

     1) Arte mineraria - scritta

     2) Arricchimento dei minerali - scritta

     3) Topografia e disegno - scritta grafica

     Indirizzo: Industria navalmeccanica.

     1) Teoria della nave - scritta

     2) Costruzioni navali, disegno e studi di fabbricazione - scritta grafica

     Indirizzo: Industria ottica.

     1) Ottica - scritta

     2) Disegno tecnico - grafica

     Indirizzo: Industria tessile.

     1) Analisi, composizione e fabbricazione dei tessuti - scritta

     2) Disegno tessile - grafica

     Indirizzo: Maglieria.

     1) Analisi, composizione e fabbricazione delle maglie - scritta

     2) Disegno tecnico - grafica

     Indirizzo: Materie plastiche.

     1) Impianti di materie plastiche e disegno - grafica

     Indirizzo: Meccanica.

     1) Meccanica applicata alle macchine - scritta

     2) Disegno di costruzioni meccaniche e studi di fabbricazione - grafica

     Indirizzo: Meccanica di precisione.

     1) Disegno di costruzioni meccaniche di precisione e relativi studi di fabbricazione - scritta grafica

     2) Tecnologia della meccanica fine e di precisione - scritta

     Indirizzo: Metallurgia.

     1) Metallurgia, siderurgia - scritta

     2) Impianti metallurgici e disegno - grafica

     3) Lavorazione dei metalli - scritta

     Indirizzo: Telecomunicazioni.

     1) Radioelettronica - scritta

     2) Disegno tecnico - grafica

     Indirizzo: Termotecnica.

     1) Termotecnica, macchine a fluido - scritta

     2) Impianti termotecnici e disegno - grafica


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 5 aprile 1969, n. 119. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212. Per la proroga delle disposizioni della presente legge, vedi l'art. 1 della L. 15 aprile 1971, n. 146.

[2] Comma così sostituito dalla L. di conversione 5 aprile 1969, n. 119.

[3] Comma così sostituito dalla L. di conversione 5 aprile 1969, n. 119.

[4] Comma così sostituito dalla L. di conversione 5 aprile 1969, n. 119.

[5] Comma così sostituito dalla L. di conversione 5 aprile 1969, n. 119.

[6] Comma così modificato dalla L. di conversione 5 aprile 1969, n. 119.

[7] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 5 aprile 1969, n. 119.

[8] Articolo abrogato dalla L. di conversione 5 aprile 1969, n. 119.

[9] Comma così sostituito dalla L. di conversione 5 aprile 1969, n. 119. La Corte costituzionale, con sentenza 22 dicembre 1969, n. 156 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prescrive che le prove d'esame ed il colloquio per gli esami di Stato nella Regione della Valle d'Aosta siano da effettuare obbligatoriamente con l'uso della lingua italiana.

[10] Comma così sostituito dalla L. di conversione 5 aprile 1969, n. 119. La Corte costituzionale, con sentenza 22 dicembre 1969, n. 156 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prescrive che le prove d'esame ed il colloquio per gli esami di Stato nella Regione della Valle d'Aosta siano da effettuare obbligatoriamente con l'uso della lingua italiana.

[11] Comma aggiunto dalla L. di conversione 5 aprile 1969, n. 119.

[12] Comma così sostituito dalla L. di conversione 5 aprile 1969, n. 119.

[13] Comma aggiunto dalla L. di conversione 5 aprile 1969, n. 119.

[14] Comma così sostituito dalla L. di conversione 5 aprile 1969, n. 119.

[15] Gli originari commi 1 e 2 sono stati così sostituiti dall’attuale comma 1 per effetto della L. di conversione 5 aprile 1969, n. 119. La Corte costituzionale, con sentenza 22 dicembre 1969, n. 156 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prescrive che le prove d'esame ed il colloquio per gli esami di Stato nella Regione della Valle d'Aosta siano da effettuare obbligatoriamente con l'uso della lingua italiana.

[16] La Corte costituzionale, con sentenza 22 dicembre 1969, n. 156 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prescrive che le prove d'esame ed il colloquio per gli esami di Stato nella Regione della Valle d'Aosta siano da effettuare obbligatoriamente con l'uso della lingua italiana.

[17] La Corte costituzionale, con sentenza 22 dicembre 1969, n. 156 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prescrive che le prove d'esame ed il colloquio per gli esami di Stato nella Regione della Valle d'Aosta siano da effettuare obbligatoriamente con l'uso della lingua italiana.

[18] Comma abrogato dalla L. di conversione 5 aprile 1969, n. 119.

[19] Comma così sostituito dalla L. di conversione 5 aprile 1969, n. 119.

[20] Lettera così sostituita dalla L. di conversione 5 aprile 1969, n. 119.

[21] Lettera inserita dalla L. di conversione 5 aprile 1969, n. 119.

[22] Lettera così sostituita dalla L. di conversione 5 aprile 1969, n. 119.

[23] Lettera così sostituita dalla L. di conversione 5 aprile 1969, n. 119.

[24] Comma così sostituito dalla L. di conversione 5 aprile 1969, n. 119.

[25] Comma aggiunto dalla L. di conversione 5 aprile 1969, n. 119.

[26] Comma così sostituito dalla L. di conversione 5 aprile 1969, n. 119.

[27] Comma così sostituito dalla L. di conversione 5 aprile 1969, n. 119.

[28] Comma così sostituito dalla L. di conversione 5 aprile 1969, n. 119.

[29] Comma così modificato dalla L. di conversione 5 aprile 1969, n. 119.

[30] Comma così sostituito dalla L. di conversione 5 aprile 1969, n. 119.

[31] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 5 aprile 1969, n. 119.

[32] Comma così sostituito dalla L. di conversione 5 aprile 1969, n. 119.

[33] Comma così sostituito dalla L. di conversione 5 aprile 1969, n. 119.

[34] Comma aggiunto dalla L. di conversione 5 aprile 1969, n. 119.

[35] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 5 aprile 1969, n. 119.

[36] Tabella così modificata dalla L. di conversione 5 aprile 1969, n. 119.