§ 57.7.312 - Legge 20 maggio 1966, n. 335.
Indennità da corrispondere al personale delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria durante il periodo degli esami di ammissione, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:20/05/1966
Numero:335


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.  [2]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 57.7.312 - Legge 20 maggio 1966, n. 335.

Indennità da corrispondere al personale delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria durante il periodo degli esami di ammissione, promozione e idoneità e ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nei licei classici, scientifici ed artistici, di abilitazione negli istituti magistrali e tecnici, nelle scuole magistrali, e di diploma nei conservatori di musica.

(G.U. 6 giugno 1966, n. 138)

 

     Art. 1. [1]

     Il compenso giornaliero previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1959, n. 30, per i componenti le commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneità o di promozione negli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica è elevato da lire 400 a lire 700.

 

          Art. 2. [2]

     Per i componenti le commissioni per gli esami di maturità dei licei classici, scientifici ed artistici, di abilitazione negli istituti magistrali e tecnici, nelle scuole magistrali e di diploma nei conservatori di musica, i quali non abbiano diritto alle indennità di missione, il compenso giornaliero previsto dall'art. 1, primo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 95, è elevato da lire 1600 a lire 3000; per i componenti ai quali spetta detta indennità, il compenso giornaliero è elevato da lire 800 a lire 1500.

     La propina per ogni candidato esaminato è elevata da lire 40 a lire 80.

 

          Art. 3. [3]

 

          Art. 4. [4]

     E' abrogato l'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1075, e sono soppresse le norme dell'art. 81 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, dell'art. 74 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123. Le tasse di esame indicate negli stessi articoli sono versate all'Erario per l'intero importo.

 

          Art. 5. [5]

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1966 in lire 2.500 milioni, si farà fronte con una corrispondente aliquota del maggiore gettito conseguente dal decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[3] Articolo abrogato dall'art. 13 della L. 30 luglio 1973, n. 477.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[5] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.