Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 17/08/1974 |
Numero: | 483 |
Sommario |
Art. 1. Il coordinamento didattico e culturale dei corsi integrativi magistrali e dei licei artistici, previsti dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, è svolto da docenti universitari, [...] |
Art. 2. Per l'erogazione dei compensi da corrispondere per gli anni scolastici 1969-70, 1970-71 e 1971-72 al personale indicato all'art. 1 si osservano i seguenti criteri: |
Art. 3. |
Art. 4. All'onere complessivo di L. 485 milioni, derivante dall'attuazione degli articoli 2 e 3 della presente legge a tutto l'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione dei capitoli [...] |
§ 57.7.389 - Legge 17 agosto 1974, n. 483. [1]
Retribuzione del personale docente e non insegnante di ruolo dei corsi integrativi degli istituti magistrali e dei licei artistici.
(G.U. 12 ottobre 1974, n. 267)
Il coordinamento didattico e culturale dei corsi integrativi magistrali e dei licei artistici, previsti dall'art. 1 della
Nel quadro delle linee fissate dai docenti universitari, i compiti di direzione e di vigilanza sono svolti, per i corsi di cui trattasi, dai capi degli istituti scolastici presso i quali i corsi stessi sono organizzati.
Per collaborare allo svolgimento dei corsi è utilizzato anche personale di segreteria e ausiliario degli istituti scolastici.
Per l'erogazione dei compensi da corrispondere per gli anni scolastici 1969-70, 1970-71 e 1971-72 al personale indicato all'art. 1 si osservano i seguenti criteri:
a) per i coordinatori universitari e i capi di istituto addetti alla vigilanza, il compenso è fissato in L. 105.000 al lordo per ogni corso;
b) per il personale di segreteria e per il personale ausiliario, il compenso è fissato rispettivamente in L. 90.000 e in L. 70.000 al lordo, indipendentemente dal numero dei corsi funzionanti presso i singoli istituti magistrali e licei artistici.
Ai coordinatori universitari non residenti nella sede di svolgimento dei corsi vengono inoltre corrisposti il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.
A decorrere dall'anno scolastico 1972-73 e per gli anni scolastici successivi, fino a quando avranno svolgimento i corsi di cui all'art. 1, ai coordinatori universitari incaricati del coordinamento didattico e culturale dei corsi stessi verrà corrisposto un compenso, nella misura di L. 200.000 al lordo per ogni corso, oltre al trattamento di missione e rimborso spese di viaggio per i coordinatori non residenti.
All'onere complessivo di L. 485 milioni, derivante dall'attuazione degli articoli 2 e 3 della presente legge a tutto l'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione dei capitoli 1102 e 2698 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1974, in ragione, rispettivamente, di L. 135 milioni e di L. 350 milioni.
All'onere annuo, valutato in L. 62 milioni, derivante dall'attuazione dell'art. 3 della presente legge, si provvede mediante riduzione, in ragione rispettivamente di L. 54.500.000 e di L. 7.500.000, dei capitoli 1861 e 2102 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1974 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Articolo così modificato dall'art. 4 del