§ 57.7.205 - Legge 7 marzo 1958, n. 207.
Estensione ai componenti le Commissioni per gli esami nelle scuole magistrali e al personale di segreteria e subalterno addetto agli esami stessi, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:07/03/1958
Numero:207


Sommario
Art. 1.      Ai componenti le Commissioni di esame di abilitazione presso le scuole magistrali istituite a norma dell'art. 41 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, modificato [...]
Art. 2.      Il trattamento di cui al precedente articolo si applica anche ai presidenti delle Commissioni di esami di abilitazione presso le scuole magistrali legalmente riconosciute di cui all'art. 39, [...]
Art. 3.      Il trattamento di cui agli articoli precedenti decorre dal 1° luglio 1957.
Art. 4.      All'onere di lire 5.000.000, derivante dalla presente legge, sarà provveduto mediante storno di pari somma dal capitolo 63 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio [...]


§ 57.7.205 - Legge 7 marzo 1958, n. 207. [1]

Estensione ai componenti le Commissioni per gli esami nelle scuole magistrali e al personale di segreteria e subalterno addetto agli esami stessi, delle disposizioni vigenti per i commissari d'esame e per il personale di segreteria e subalterno degli altri istituti d'istruzione secondaria.

(G.U. 28 marzo 1958, n. 76)

 

     Art. 1.

     Ai componenti le Commissioni di esame di abilitazione presso le scuole magistrali istituite a norma dell'art. 41 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, modificato dall'art. 1 del regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, e al personale di segreteria e subalterno addetto alle Commissioni stesse spettano i compensi, le indennità e le propine nella misura e nei limiti previsti per i componenti le Commissioni di esami presso gli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica.

 

          Art. 2.

     Il trattamento di cui al precedente articolo si applica anche ai presidenti delle Commissioni di esami di abilitazione presso le scuole magistrali legalmente riconosciute di cui all'art. 39, lettera c), del citato testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, ed all'art. 144 del regolamento 26 aprile 1928, n. 1297.

 

          Art. 3.

     Il trattamento di cui agli articoli precedenti decorre dal 1° luglio 1957.

 

          Art. 4.

     All'onere di lire 5.000.000, derivante dalla presente legge, sarà provveduto mediante storno di pari somma dal capitolo 63 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1957-58, e mediante riduzione del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.