Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 07/03/1958 |
Numero: | 207 |
Sommario |
Art. 1. Ai componenti le Commissioni di esame di abilitazione presso le scuole magistrali istituite a norma dell'art. 41 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, modificato [...] |
Art. 2. Il trattamento di cui al precedente articolo si applica anche ai presidenti delle Commissioni di esami di abilitazione presso le scuole magistrali legalmente riconosciute di cui all'art. 39, [...] |
Art. 3. Il trattamento di cui agli articoli precedenti decorre dal 1° luglio 1957. |
Art. 4. All'onere di lire 5.000.000, derivante dalla presente legge, sarà provveduto mediante storno di pari somma dal capitolo 63 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio [...] |
§ 57.7.205 - Legge 7 marzo 1958, n. 207. [1]
Estensione ai componenti le Commissioni per gli esami nelle scuole magistrali e al personale di segreteria e subalterno addetto agli esami stessi, delle disposizioni vigenti per i commissari d'esame e per il personale di segreteria e subalterno degli altri istituti d'istruzione secondaria.
(G.U. 28 marzo 1958, n. 76)
Ai componenti le Commissioni di esame di abilitazione presso le scuole magistrali istituite a norma dell'art. 41 del testo unico approvato con
Il trattamento di cui al precedente articolo si applica anche ai presidenti delle Commissioni di esami di abilitazione presso le scuole magistrali legalmente riconosciute di cui all'art. 39, lettera c), del citato testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, ed all'art. 144 del
Il trattamento di cui agli articoli precedenti decorre dal 1° luglio 1957.
All'onere di lire 5.000.000, derivante dalla presente legge, sarà provveduto mediante storno di pari somma dal capitolo 63 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1957-58, e mediante riduzione del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 1 del