Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 14/07/1965 |
Numero: | 902 |
Sommario |
Art. 1. Le carriere del personale di segreteria, tecnico ed ausiliario delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale a carico dello Stato, sono ordinate come dalle [...] |
Art. 2. A decorrere dal 1° ottobre 1965, l'allegato n. 1 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, è modificato, per quanto riguarda il numero dei bidelli da assegnare ai licei ginnasi e agli istituti [...] |
Art. 3. Nei confronti del personale di segreteria, tecnico ed ausiliario delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, si osservano, in quanto applicabili, le [...] |
Art. 4. Il personale di segreteria, tecnico e ausiliario che alla data di entrata in vigore della presente legge appartenga ai ruoli aggiunti delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, [...] |
Art. 5. I segretari del ruolo ad esaurimento e gli applicati di segreteria dei ruoli ordinari delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale che, alla data di [...] |
Art. 6. Gli applicati di segreteria di ruolo delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale che abbiano svolto lodevolmente mansioni di segretario per almeno tre [...] |
Art. 7. Nella prima applicazione della presente legge il personale della carriera ausiliaria delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, in possesso di un [...] |
Art. 8. Lo svolgimento delle mansioni proprie della carriera superiore dovrà risultare da apposite relazioni dei capi dei servizi ai quali l'impiegato è stato addetto. |
Art. 9. Il programma degli esami-colloquio, di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, sarà indicato nelle ordinanze, che indicono gli esami stessi, e verterà su questioni teorico-pratiche, concernenti i servizi [...] |
Art. 10. Gli aiutanti tecnici dei licei ginnasi del ruolo ad esaurimento della carriera ausiliaria, di cui alla legge 12 ottobre 1957, n. 977, potranno essere immessi nella carriera esecutiva a domanda e [...] |
Art. 11. Nella prima applicazione della presente legge al personale di segreteria tecnico ed ausiliario appartenente ai ruoli ordinari della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria è computato, in [...] |
Art. 12. Al personale di ruolo aggiunto di segreteria e tecnico della carriera esecutiva nonché a quello della carriera ausiliaria che abbia conseguito o consegua l'immissione nel rispettivo ruolo [...] |
Art. 13. Al personale che a norma dei precedenti articoli 5 e 6 consegue l'immissione nei ruoli ordinari della carriera di concetto è riconosciuto il servizio prestato nella carriera esecutiva per i due [...] |
Art. 14. Le norme relative allo sviluppo di carriera del personale di segreteria della carriera di concetto degli istituti e delle scuole di istruzione media, classica, scientifica e magistrale si [...] |
Art. 15. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'anno finanziario 1965 in 285 milioni, si provvede con una corrispondente quota delle maggiori entrate di cui alla legge [...] |
§ 57.7.303 - Legge 14 luglio 1965, n. 902. [1]
Norme relative al personale non insegnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale.
(G.U. 31 luglio 1965, n. 190)
Le carriere del personale di segreteria, tecnico ed ausiliario delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale a carico dello Stato, sono ordinate come dalle allegate tabelle A, B, C, D ed E.
L'articolo 3 della
A decorrere dal 1° ottobre 1965, l'allegato n. 1 del
da 1 a 7 classi: 2 bidelli
da aumentare di una unità per ogni successivo gruppo di quattro classi a cominciare dalla prima di ciascun gruppo.
Nei confronti del personale di segreteria, tecnico ed ausiliario delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
Sono abrogati gli articoli 168 e da 193 a 197 del
Il personale di segreteria, tecnico e ausiliario che alla data di entrata in vigore della presente legge appartenga ai ruoli aggiunti delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, consegue il passaggio nella corrispondente carriera del ruolo ordinario, mediante esame colloquio, per le carriere di concetto ed esecutiva, e a giudizio del Consiglio di amministrazione, per la carriera ausiliaria.
Al personale collocato nel ruolo ordinario, a norma del comma precedente, è riconosciuto, a tutti gli effetti, in misura intera, il servizio prestato nella corrispondente carriera dei ruoli speciali transitori e dei ruoli aggiunti.
Per il personale collocato nella carriera di concetto è riconosciuto, agli stessi fini, in aggiunta al servizio di cui sopra, l'anzianità maturata nella carriera esecutiva, in misura di due terzi, per un massimo di quattro anni.
Il personale di segreteria, tecnico ed ausiliario non di ruolo delle scuole e degli istituti sopraindicati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia compiuto o compia un periodo di servizio, lodevole ed ininterrotto, di anni sei, ridotto a due per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e categorie equiparate, è collocato nei corrispondenti ruoli ordinari, con assegnazione al coefficiente ed alla qualifica iniziali della rispettiva carriera, subordinatamente all'esito favorevole di un esame-colloquio per il personale di segreteria e tecnico, ed al giudizio positivo del Consiglio di amministrazione, previa apposita relazione del capo di istituto, per il personale ausiliario.
Per il personale di cui al presente articolo e ai fini di quanto disposto dai precedenti commi, si prescinde dai limiti di età.
I segretari del ruolo ad esaurimento e gli applicati di segreteria dei ruoli ordinari delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale che, alla data di entrata in vigore della
Gli applicati di segreteria di ruolo delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale che abbiano svolto lodevolmente mansioni di segretario per almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge, e siano in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, vengono inquadrati, previo esame-colloquio, ai posti disponibili alla data del bando nella carriera di concetto e con l'utilizzazione di quelli che si renderanno tali successivamente alla predetta data.
L'esame-colloquio sarà indetto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per il personale della scuola media, dopo l'inquadramento del personale proveniente dalle scuole di avviamento e che abbia diritto all'inquadramento stesso a norma della
Nella prima applicazione della presente legge il personale della carriera ausiliaria delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di primo grado, che svolga lodevolmente da almeno tre anni mansioni proprie della carriera esecutiva, viene inquadrato, previo esame-colloquio, ai posti disponibili alla data del bando nella qualifica iniziale della carriera esecutiva e con l'utilizzazione di quelli che si renderanno tali successivamente alla predetta data.
Lo svolgimento delle mansioni proprie della carriera superiore dovrà risultare da apposite relazioni dei capi dei servizi ai quali l'impiegato è stato addetto.
Il programma degli esami-colloquio, di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, sarà indicato nelle ordinanze, che indicono gli esami stessi, e verterà su questioni teorico-pratiche, concernenti i servizi propri delle carriere, nei cui ruoli dovrà effettuarsi l'immissione.
Gli aiutanti tecnici dei licei ginnasi del ruolo ad esaurimento della carriera ausiliaria, di cui alla
Ai fini dell'inquadramento nella carriera esecutiva del personale di cui al comma precedente, il servizio prestato nella carriera ausiliaria sarà valutato per metà.
Nella prima applicazione della presente legge al personale di segreteria tecnico ed ausiliario appartenente ai ruoli ordinari della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria è computato, in aggiunta alla anzianità maturata nel proprio ruolo, il servizio precedentemente prestato nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti, per intero quello della carriera di appartenenza e in misura di due terzi per un massimo di quattro anni, quello della carriera immediatamente inferiore.
Al personale di segreteria già inquadrato nei ruoli speciali transitori (carriera esecutiva), vincitore di uno dei concorsi a vice-segretario banditi con decreto ministeriale 7 marzo 1955, che abbia svolto precedentemente alla nomina in ruolo ordinario, senza demerito, mansioni di concetto, purché in possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore, il servizio di ruolo speciale transitorio sarà valutato, nella prima applicazione della presente legge, per due terzi alla data del 1° febbraio 1958, in aggiunta all'anzianità maturata nel proprio ruolo.
Al personale di ruolo aggiunto di segreteria e tecnico della carriera esecutiva nonché a quello della carriera ausiliaria che abbia conseguito o consegua l'immissione nel rispettivo ruolo ordinario, a norma degli articoli 5 e 6 della
Al personale che a norma dei precedenti articoli 5 e 6 consegue l'immissione nei ruoli ordinari della carriera di concetto è riconosciuto il servizio prestato nella carriera esecutiva per i due terzi, per un massimo di quattro anni.
Al personale che a norma dell'art. 7 consegue l'immissione nei ruoli ordinari della carriera esecutiva è riconosciuto il servizio prestato nella carriera ausiliaria per un massimo di due anni.
Le norme relative allo sviluppo di carriera del personale di segreteria della carriera di concetto degli istituti e delle scuole di istruzione media, classica, scientifica e magistrale si applicano anche al personale della carriera di concetto dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato di cui alla
A tal fine, è istituita, nel ruolo organico di cui alla
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'anno finanziario 1965 in 285 milioni, si provvede con una corrispondente quota delle maggiori entrate di cui alla
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Tabella A - Personale di segreteria della carriera di concetto delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale
Coefficiente stipendio |
Qualifica |
Svolgimento della carriera |
202 |
Vice segretario |
- - - |
229 |
Segretario aggiunto |
dopo 4 anni |
271 |
Segretario |
dopo 3 anni nella qualifica inferiore |
325 |
Primo segretario |
dopo 13 anni di servizio complessivo, ovvero dopo 11 anni mediante esami di merito distinto |
402 |
Segretario principale |
dopo 7 anni nella qualifica inferiore |
500 |
Segretario capo (1) |
1/3 per merito comparativo dopo 3 anni di anzianità nella qualifica inferiore, 2/3 mediante concorso riservato ai segretari principali nonché ai primi segretari con 5 anni di anzianità in tale qualifica |
(1) Il numero dei posti è ragguagliato al 5% dei posti complessivi del ruolo dei segretari. Nella prima applicazione della legge i segretari principali, in possesso della prescritta anzianità, possono essere promossi, anche in soprannumero, per merito comparativo, alla qualifica di segretario capo. (La nota è stata così sostituita dall'art. 1,
Tabella B - Personale di segreteria del ruolo ad esaurimento
Coefficiente stipendio |
Qualifica |
Svolgimento della carriera |
180 |
Segretari di 5ª classe |
- - - |
202 |
Segretari di 4ª classe |
dopo 6 anni di servizio |
229 |
Segretari di 3ª classe |
dopo 6 anni di permanenza nella qualifica di segretario di 4ª classe |
271 |
Segretari di 2ª classe |
dopo 6 anni di permanenza nella qualifica di segretario di 3ª classe |
325 |
Segretari di 1ª classe |
dopo 4 anni di permanenza nella qualifica di segretario di 2ª classe |
Tabella C - Carriera esecutiva - Applicati di segreteria
Coefficiente stipendio |
Qualifica |
Svolgimento della carriera |
173 |
Applicato aggiunto |
- - - |
180 |
Applicato |
dopo 2 anni di servizio |
202 |
Primo applicato |
dopo 5 anni di permanenza nella qualifica precedente |
229 |
Applicato principale |
dopo 15 anni di servizio, ovvero dopo 13 anni mediante esami di merito distinto |
271 |
Applicato capo |
dopo 8 anni di permanenza nella qualifica di applicato principale |
Tabella D - Carriera esecutiva - Aiutanti tecnici
Coefficiente stipendio |
Qualifica |
Svolgimento della carriera |
173 |
Aiutante tecnico aggiunto |
- - - |
180 |
Aiutante tecnico |
dopo 2 anni di servizio |
202 |
Primo aiutante tecnico |
dopo 5 anni di permanenza nella qualifica precedente |
229 |
Aiutante tecnico principale |
dopo 15 anni di servizio, ovvero dopo 13 anni mediante esami di merito distinto |
271 |
Aiutante tecnico capo |
dopo 23 anni di servizio |
Tabella E - Carriera ausiliaria - Bidelli (a)
Coefficiente stipendio |
Qualifica |
Svolgimento della carriera |
|
159 |
Bidello |
- - - |
|
173 |
Primo bidello |
dopo 6 anni di servizio |
a ruolo aperto |
180 |
Bidello capo |
dopo 10 anni di servizio |
|
(a) Compresi quelli addetti ai servizi di educazione fisica, di cui all'art. 10 della
[1] Abrogata dall'art. 24 del