§ 57.7.237 - Legge 6 dicembre 1960, n. 1607.
Ruoli organici e carriera del personale di segreteria degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:06/12/1960
Numero:1607


Sommario
Art. 1.      Ad ogni istituto d'istruzione media, classica, scientifica e magistrale, il cui personale è a carico dello Stato, è assegnato un segretario.
Art. 2.      Le carriere di concetto ed esecutive del personale di segreteria degli Istituti d'istruzione media, classica, scientifica e magistrale a carico dello Stato, sono stabilite rispettivamente dalle [...]
Art. 3.      In conformità dei criteri stabiliti dall'art. 1 della presente legge e in relazione alle variazioni del numero degli Istituti e di quello degli alunni e delle classi, si provvede, annualmente, [...]
Art. 4.      Il personale di segreteria degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, e magistrale, inquadrato, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 344 del testo unico 10 gennaio 1957, n. [...]
Art. 5.      Gli applicati di segreteria di ruolo ordinario e il personale di segreteria del ruolo aggiunto, che prestino servizio, con funzioni di segretario, in Istituti dove, per effetto della presente [...]
Art. 6.      Il primo concorso a posti di vice segretario e di applicato di segreteria negli Istituti d'istruzione media, classica, scientifica e magistrale, che verrà bandito successivamente all'entrata in [...]
Art. 7.      Nella prima attuazione della presente legge i segretari già inquadrati nella carriera di concetto per effetto dell'art. 12 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, ed i segretari [...]
Art. 8.      I benefici previsti dalla presente legge decorrono, ai soli fini giuridici, dal 1° luglio 1957.
Art. 9.      Alla spesa dei 300 milioni sarà fatto fronte con una aliquota della somma accantonata per il Piano decennale nei fondi globali degli esercizi 1959-60 e 1960-61. Il Ministro per il tesoro è [...]


§ 57.7.237 - Legge 6 dicembre 1960, n. 1607. [1]

Ruoli organici e carriera del personale di segreteria degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale.

(G.U. 5 gennaio 1961, n. 4)

 

     Art. 1.

     Ad ogni istituto d'istruzione media, classica, scientifica e magistrale, il cui personale è a carico dello Stato, è assegnato un segretario.

     Agli Istituti in cui la popolazione scolastica abbia superato i 300 alunni è assegnato in aggiunta al segretario, un applicato di segreteria; agli Istituti in cui la popolazione scolastica abbia superato i 600 ed i 1000 alunni, sono assegnati, in aggiunta al segretario, rispettivamente, un secondo ed un terzo applicato di segreteria.

     Agli Istituti che superino i 1000 alunni viene inoltre assegnato un altro applicato per ogni successivo gruppo di 500 alunni.

 

          Art. 2.

     Le carriere di concetto ed esecutive del personale di segreteria degli Istituti d'istruzione media, classica, scientifica e magistrale a carico dello Stato, sono stabilite rispettivamente dalle tabelle A, B, C, annesse alla presente legge, che sostituiscono i quadri 32 e 53-a, allegati al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per la parte riguardante il personale anzidetto.

 

          Art. 3.

     In conformità dei criteri stabiliti dall'art. 1 della presente legge e in relazione alle variazioni del numero degli Istituti e di quello degli alunni e delle classi, si provvede, annualmente, alla revisione dei ruoli organici del personale non insegnante degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.

     La ripartizione dei posti di segretario, di applicato di segreteria e di aiutante tecnico tra i vari Istituti, è disposta annualmente con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

 

          Art. 4.

     Il personale di segreteria degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, e magistrale, inquadrato, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 344 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nei ruoli aggiunti della carriera esecutiva, il quale abbia svolto lodevolmente, per almeno sei anni anche non continuativi dalla data di assunzione in servizio, le mansioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, può ottenere il collocamento nei ruoli aggiunti della carriera di concetto con la qualifica di vice segretario degli Istituti predetti, anche se assunto in Istituti dove, per effetto della presente legge, è istituito, in luogo del posto di applicato, un posto di segretario.

     Il collocamento nei ruoli aggiunti, previsto dal comma precedente, è condizionato al possesso di un titolo di studio di Istituto di istruzione di secondo grado, ed al parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 5.

     Gli applicati di segreteria di ruolo ordinario e il personale di segreteria del ruolo aggiunto, che prestino servizio, con funzioni di segretario, in Istituti dove, per effetto della presente legge, sia stato istituito, in luogo del posto di applicato, un posto di segretario, anche se non siano in possesso di un titolo di studio di Istituto medio di 2° grado, possono essere mantenuti, se riconosciuti idonei nel posto ricoperto, continuando a far parte del personale di segreteria della carriera esecutiva.

     In corrispondenza dei posti ricoperti dai segretari del ruolo ad esaurimento, dal personale appartenente ai ruoli aggiunti della carriera di concetto e da quello di ruolo aggiunto della carriera esecutiva che esercita le funzioni di segretario, ai sensi del precedente comma, saranno mantenuti scoperti altrettanti posti nel ruolo della carriera di concetto.

     Saranno altresì mantenuti scoperti, in relazione al numero dei presenti nei ruoli aggiunti del personale non insegnante degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, altrettanti posti nei corrispondenti ruoli organici del personale appartenente alla carriera esecutiva.

 

          Art. 6.

     Il primo concorso a posti di vice segretario e di applicato di segreteria negli Istituti d'istruzione media, classica, scientifica e magistrale, che verrà bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sarà riservato, per il 50 per cento dei posti disponibili, al personale che, alla data del bando, presti lodevole servizio, da almeno un biennio, nelle segreterie degli istituti stessi.

     I posti riservati che non siano conferiti sono portati in aumento a quelli disponibili per gli altri concorrenti.

 

          Art. 7.

     Nella prima attuazione della presente legge i segretari già inquadrati nella carriera di concetto per effetto dell'art. 12 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, ed i segretari vincitori del concorso indetto con decreto ministeriale 7 maggio 1955, sono inquadrati, ai soli effetti giuridici, nelle nuove qualifiche di cui all'annessa tabella A) secondo l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza.

 

          Art. 8.

     I benefici previsti dalla presente legge decorrono, ai soli fini giuridici, dal 1° luglio 1957.

     Ad ogni altro effetto la legge avrà efficacia dal 1° luglio 1959.

 

          Art. 9.

     Alla spesa dei 300 milioni sarà fatto fronte con una aliquota della somma accantonata per il Piano decennale nei fondi globali degli esercizi 1959-60 e 1960-61. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Tabella A

Carriera dl concetto (segretari)

 

Coefficiente 202

- Vice segretari

Coefficiente 229

- Segretari aggiunti (dopo quattro anni di servizio).

Coefficiente 271

- Segretari (dopo sette anni di servizio).

Coefficiente 325

- Primi segretari (dopo tredici anni di servizio ovvero dopo undici anni mediante esami per merito distinto).

Coefficiente 402

- Segretari principali (dopo sette anni di permanenza nella qualifica di primo segretario).

 

 

Tabella B

Ruolo ad esaurimento del personale di segreteria

 

Coefficiente 180

- Segretari di 5ª classe.

Coefficiente 202

- Segretari di 4ª classe (dopo sei anni di servizio).

Coefficiente 229

- Segretari di 3ª classe (dopo dodici anni di servizio).

Coefficiente 271

- Segretari di 2ª classe (dopo diciotto anni di servizio).

Coefficiente 325

- Segretari di 1ª classe (dopo ventidue anni di servizio).

 

 

Tabella C

Carriera esecutiva (applicati di segreteria)

 

Coefficiente 157

- Applicati aggiunti.

Coefficiente 180

- Applicati (dopo due anni di servizio).

Coefficiente 202

- Primi applicati (dopo sette anni di servizio).

Coefficiente 229

- Applicati principali (dopo quindici anni di servizio ovvero dopo tredici anni mediante esami per merito distinto).

Coefficiente 271

- Applicato capo (dopo otto anni di permanenza nella qualifica di applicato principale).

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.