Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.6 istituzioni |
Data: | 30/07/1959 |
Numero: | 700 |
Sommario |
Art. 1. E' istituito il ruolo organico unico del personale di economato dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, appartenenti alla carriera di concetto. |
Art. 2. Di conseguenza sono soppressi il ruolo organico degli economi dei convitti nazionali di cui alla tabella annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1065, al quadro 31-b), annesso al [...] |
Art. 3. Il personale dei soppressi ruoli inquadrato, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, nel ruolo organico unico di cui al precedente art. 1, nella qualifica indicata nell'annessa [...] |
Art. 4. E' soppresso il posto di primo applicato presso lo educandato femminile "M. Adelaide" di Palermo, di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 1079, al quadro 51-b), annesso al decreto del Presidente [...] |
Art. 5. Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione dell'art. 1, si provvede con la corrispondente economia conseguente alla soppressione dei posti di organico di cui all'art. 4. |
§ 10.6.25 - L. 30 luglio 1959, n. 700.
Istituzione del nuovo organico del personale di economato dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato.
(G.U. 8 settembre 1959, n. 215).
E' istituito il ruolo organico unico del personale di economato dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, appartenenti alla carriera di concetto.
Il numero dei posti, le qualifiche del personale del predetto ruolo, risultano dalla tabella annessa alla presente legge.
A tale personale si applicano integralmente le norme comuni sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, approvate con
Di conseguenza sono soppressi il ruolo organico degli economi dei convitti nazionali di cui alla tabella annessa al
Il personale dei soppressi ruoli inquadrato, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, nel ruolo organico unico di cui al precedente art. 1, nella qualifica indicata nell'annessa tabella, corrispondente a quella rivestita nel ruolo di provenienza, conservando, nel nuovo ruolo e nella qualifica predetti, la relativa anzianità, maturata nei soppressi ruoli, ai fini della successiva progressione di carriera e delle attribuzioni degli aumenti periodici di stipendio.
E' soppresso il posto di primo applicato presso lo educandato femminile "M. Adelaide" di Palermo, di cui alla
Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione dell'art. 1, si provvede con la corrispondente economia conseguente alla soppressione dei posti di organico di cui all'art. 4.
Tabella
(Omissis)