§ 10.6.25 - L. 30 luglio 1959, n. 700.
Istituzione del nuovo organico del personale di economato dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.6 istituzioni
Data:30/07/1959
Numero:700


Sommario
Art. 1.      E' istituito il ruolo organico unico del personale di economato dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, appartenenti alla carriera di concetto.
Art. 2.      Di conseguenza sono soppressi il ruolo organico degli economi dei convitti nazionali di cui alla tabella annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1065, al quadro 31-b), annesso al [...]
Art. 3.      Il personale dei soppressi ruoli inquadrato, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, nel ruolo organico unico di cui al precedente art. 1, nella qualifica indicata nell'annessa [...]
Art. 4.      E' soppresso il posto di primo applicato presso lo educandato femminile "M. Adelaide" di Palermo, di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 1079, al quadro 51-b), annesso al decreto del Presidente [...]
Art. 5.      Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione dell'art. 1, si provvede con la corrispondente economia conseguente alla soppressione dei posti di organico di cui all'art. 4.


§ 10.6.25 - L. 30 luglio 1959, n. 700.

Istituzione del nuovo organico del personale di economato dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato.

(G.U. 8 settembre 1959, n. 215).

 

Art. 1.

     E' istituito il ruolo organico unico del personale di economato dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, appartenenti alla carriera di concetto.

     Il numero dei posti, le qualifiche del personale del predetto ruolo, risultano dalla tabella annessa alla presente legge.

     A tale personale si applicano integralmente le norme comuni sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

     Art. 2.

     Di conseguenza sono soppressi il ruolo organico degli economi dei convitti nazionali di cui alla tabella annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1065, al quadro 31-b), annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al quadro 32-a), annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed i ruoli organici dei segretari e degli economi-cassieri degli educandati femminili dello Stato, di cui alle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1038, alle leggi 25 luglio 1952, n. 1079, 22 marzo 1952, n. 209, al quadro 31-b), annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al quadro 32-a), annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

     Art. 3.

     Il personale dei soppressi ruoli inquadrato, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, nel ruolo organico unico di cui al precedente art. 1, nella qualifica indicata nell'annessa tabella, corrispondente a quella rivestita nel ruolo di provenienza, conservando, nel nuovo ruolo e nella qualifica predetti, la relativa anzianità, maturata nei soppressi ruoli, ai fini della successiva progressione di carriera e delle attribuzioni degli aumenti periodici di stipendio.

 

     Art. 4.

     E' soppresso il posto di primo applicato presso lo educandato femminile "M. Adelaide" di Palermo, di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 1079, al quadro 51-b), annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, al quadro 53-a) annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed è ridotto da 155 a 153 il numero dei posti di vice rettore aggiunto di 3ª classe nei convitti nazionali di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1065, al quadro 13-c) annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al quadro 13-b) annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

     Art. 5.

     Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione dell'art. 1, si provvede con la corrispondente economia conseguente alla soppressione dei posti di organico di cui all'art. 4.

 

 

Tabella

(Omissis)