§ 57.7.201 - Legge 12 ottobre 1957, n. 977.
Nuove norme sullo stato giuridico e sulla carriera degli aiutanti tecnici dei licei classici e dei licei scientifici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:12/10/1957
Numero:977


Sommario
Art. 1.      E' istituito il ruolo della carriera esecutiva per gli aiutanti tecnici dei licei classici e scientifici, il cui personale sia a carico dello Stato. La carriera è stabilita dall'annessa tabella [...]
Art. 2.      Gli aiutanti tecnici, a carico dello Stato, sono assunti in servizio per mezzo di concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi gli aspiranti forniti della licenza di scuola di avviamento [...]
Art. 3.      La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro per la pubblica istruzione ed è composta di un ispettore centrale del Ministero, di un capo d'istituto, di un professore ordinario [...]
Art. 4.      Le mansioni dell'aiutante tecnico sono le seguenti:
Art. 5.      Alla copertura della maggiore spesa di lire 46 milioni si provvede con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio [...]
Art. 6.      Gli aiutanti tecnici di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono inquadrati nella carriera esecutiva con il riconoscimento del servizio prestato nel ruolo [...]


§ 57.7.201 - Legge 12 ottobre 1957, n. 977. [1]

Nuove norme sullo stato giuridico e sulla carriera degli aiutanti tecnici dei licei classici e dei licei scientifici.

(G.U. 29 ottobre 1957, n. 268)

 

 

     Art. 1.

     E' istituito il ruolo della carriera esecutiva per gli aiutanti tecnici dei licei classici e scientifici, il cui personale sia a carico dello Stato. La carriera è stabilita dall'annessa tabella A.

 

          Art. 2.

     Gli aiutanti tecnici, a carico dello Stato, sono assunti in servizio per mezzo di concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi gli aspiranti forniti della licenza di scuola di avviamento a tipo industriale o marinaro con specializzazione meccanica o della licenza di scuola tecnica industriale.

     Gli esami di concorso consistono in una prova pratica ed in una prova orale, secondo i programmi stabiliti dalla tabella B e le modalità che verranno determinate dal bando.

 

          Art. 3.

     La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro per la pubblica istruzione ed è composta di un ispettore centrale del Ministero, di un capo d'istituto, di un professore ordinario appartenente ai ruoli dei licei classici o scientifici, che impartisce l'insegnamento in materie che abbiano attinenza col posto messo a concorso, e di un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con funzioni di segretario.

 

          Art. 4.

     Le mansioni dell'aiutante tecnico sono le seguenti:

     a) tenere in efficienza i gabinetti di fisica, chimica e scienze naturali ed assicurare il regolare funzionamento degli apparecchi relativi, nonché di tutti gli altri impianti tecnici di cui la scuola si serve come sussidio didattico per qualunque insegnamento;

     b) coadiuvare gli insegnanti di materie scientifiche sia nella preparazione delle lezioni, sia negli esperimenti durante le lezioni e nel gabinetto, sia, infine, nelle esercitazioni degli alunni;

     c) provvedere alla ordinaria riparazione degli apparecchi esistenti ed alla costruzione di quelli che gli siano indicati dal direttore di gabinetto;

     d) collaborare con gli insegnanti per il collaudo degli apparecchi di nuovo acquisto;

     e) coadiuvare il direttore di gabinetto nella custodia del materiale a lui affidato, a norma dell'art. 135 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, e del materiale di consumo e nella tenuta del relativo inventario.

     La pulizia dei locali è affidata al personale di servizio dell'istituto, sotto la sorveglianza e la responsabilità dell'aiutante tecnico.

     Gli aiutanti tecnici dipendono dal capo d'istituto per ciò che concerne la disciplina e dal professore per la parte inerente alle funzioni tecniche da essi svolte.

     L'orario di servizio di detto personale è stabilito dal preside in un numero di ore non superiore a sette giornaliere d'accordo con il professore direttore di gabinetto e coi professori delle materie cui serve il gabinetto, tenendo conto delle ore assegnate, nei vari giorni della settimana, alle lezioni di queste materie.

     Durante le vacanze estive sarà concesso, compatibilmente con le esigenze del servizio, un periodo ininterrotto di congedo, la cui durata non può essere superiore ad un mese.

 

          Art. 5.

     Alla copertura della maggiore spesa di lire 46 milioni si provvede con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1957-58 sul capitolo concernente stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo dell'istruzione classica, scientifica e magistrale e con i corrispondenti stanziamenti degli esercizi successivi.

 

Disposizioni transitorie

 

          Art. 6.

     Gli aiutanti tecnici di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono inquadrati nella carriera esecutiva con il riconoscimento del servizio prestato nel ruolo di provenienza, previa valutazione del servizio precedentemente prestato, da effettuare in base ad appositi rapporti compilati dal capo di istituto e dal direttore del gabinetto, agli atti ed alle informazioni esistenti nei fascicoli personali ed agli altri elementi di giudizio acquisiti dall'Amministrazione.

     Gli aiutanti tecnici non ritenuti idonei ad essere inquadrati nella carriera esecutiva restano nell'attuale ruolo che viene trasformato in ruolo transitorio con lo sviluppo di carriera previsto dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221.

 

 

Tabella A

 

Carriera esecutiva:

 

 

Coefficiente

157

aiutanti tecnici aggiunti

Coefficiente

180

aiutanti tecnici (dopo 3 anni)

Coefficiente

202

primi aiutanti tecnici (dopo 7 anni)

Coefficiente

229

aiutanti tecnici principali (dopo 15 anni)

Coefficiente

271

aiutanti tecnici capi (dopo 23 anni)

 

 

Tabella B

 

     Programma di esami:

     Prova pratica ed orale sui seguenti argomenti:

     1) lavorazione del legno e dei principali metalli in uso, a mano e a macchina;

     2) lavorazione di tubi di vetro;

     3) tecnica dei vari tipi di saldatura;

     4) tecnica delle congiunzioni elettriche;

     5) manutenzione delle pile e degli accumulatori;

     6) teoria e pratica degli apparecchi di proiezione;

     7) preparazione di una semplice esperienza di fisica sul programma di scuola media superiore (meccanica, acustica, termologia, ottica, elettromagnetismo);

     8) radiofonia;

     9) montaggio di semplici apparecchi di chimica;

     10) preparazione dell'idrogeno, del cloro, dell'anidride carbonica, uso delle bombole;

     11) norme generali per la manutenzione e la conservazione del materiale scientifico, degli attrezzi di officina e delle collezioni di scienze naturali.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.