§ 57.7.211 - Legge 21 marzo 1958, n. 287.
Disposizioni relative al personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:21/03/1958
Numero:287


Sommario
Art. 1.      Il personale non di ruolo, di segreteria, tecnico ed ausiliario delle Università e degli Istituti di istruzione superiore in servizio da data anteriore al 1° dicembre 1957, è inquadrato nelle [...]
Art. 2.      Il personale non di ruolo in servizio, all'entrata in vigore della presente legge, negli Uffici amministrativi universitari, e che, da data non posteriore al 1° maggio 1948, abbia esercitato [...]
Art. 3.      Il personale non di ruolo in servizio, all'entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e che, da data non posteriore al 1° [...]
Art. 4.      In quanto non contrastino con le norme del precedente art. 3 si applicano, nei confronti del personale tecnico di ruolo aggiunto, le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico del [...]
Art. 5.      Il personale non di ruolo in servizio all'entrata in vigore della presente legge presso le Università e gli Istituti d'istruzione superiore e che, da data non posteriore al 1° maggio 1948, abbia [...]
Art. 6.      Il personale di segreteria, tecnico e ausiliario che, trovandosi da data non posteriore al 1° maggio 1948, in servizio non di ruolo alle dipendenze delle Università ed Istituti di istruzione [...]
Art. 7.      I posti disponibili nei ruoli del personale tecnico e del personale ausiliario, di cui alla presente legge, debbono essere messi a concorso entro due anni dalla loro vacanza. Nelle more dei [...]
Art. 8.      Il Ministro per la pubblica istruzione può, per esigenze di servizio, sentito il parere del rettore e del direttore interessati, disporre il trasferimento di bidelli o custodi dal ruolo del [...]
Art. 9.      Ai servizi di infermiere negli Istituti clinici si può provvedere, in tutto o in parte, mediante personale fornito, con apposita convenzione, dalla Croce Rossa Italiana, da Scuola convitto [...]
Art. 10.      Presso ciascuna Università o Istituto di istruzione superiore è costituita, all'inizio di ogni biennio e con decreto rettorale, una Commissione di disciplina cui competono le deliberazioni in [...]
Art. 11.      Le Commissioni di disciplina, costituite nella prima applicazione della presente legge presso i vari Atenei, rimarranno in carica fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello nel corso del [...]
Art. 12.      E' istituito un contingente di salariati statali non di ruolo (temporanei) per gli operai in servizio presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore.
Art. 13.      Al personale che, in attuazione della presente legge, viene collocato nei ruoli statali si applicano le disposizioni relative al riscatto dei servizi contenute negli articoli 9 bis e 9 ter della [...]
Art. 14.      Fino a quando non sarà provveduto alla revisione dei ruoli organici del personale di cui alla presente legge, il Ministro per la pubblica istruzione può, in rapporto alle singole cessazioni dal [...]
Art. 15.      Le disposizioni contenute nella presente legge riguardano il personale in servizio nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore di cui all'art. 1, n. 1 del testo unico approvato con [...]
Art. 16.      I provvedimenti per la prima applicazione delle disposizioni della presente legge saranno disposti dal Ministero della pubblica istruzione, anche nei confronti del personale per il quale i [...]
Art. 17.      Alla maggiore spesa di L. 1.080.000.000 inerente all'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1957-58, sarà fatto fronte:


§ 57.7.211 - Legge 21 marzo 1958, n. 287. [1]

Disposizioni relative al personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

(G.U. 12 aprile 1958, n. 88)

 

     Art. 1.

     Il personale non di ruolo, di segreteria, tecnico ed ausiliario delle Università e degli Istituti di istruzione superiore in servizio da data anteriore al 1° dicembre 1957, è inquadrato nelle categorie di impiego non di ruolo statale previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e dalle successive disposizioni, con l'osservanza delle norme concernenti i requisiti richiesti per l'assegnazione alle singole categorie e con il relativo trattamento economico.

     Qualora il titolo di studio non sia corrispondete a quello richiesto per l'inquadramento nel ruolo relativo alle mansioni espletate, si effettua l'inquadramento nel ruolo a cui dà accesso il titolo posseduto. Per l'inquadramento nella 4ª categoria si prescinde dal titolo di studio purché si siano esplicate le mansioni corrispondenti.

     Ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali si tiene conto della anzianità di servizio maturata dagli interessati a far tempo dall'assunzione presso le Università.

     L'inquadramento di cui al presente articolo ha effetto dalla data del 1° luglio 1957 o dalla data della successiva assunzione fra il 1° luglio e il 1° dicembre 1957.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti del personale tecnico ed ausiliario cui sia stata già conferita la nomina ad incaricato ai sensi degli articoli 22 bis e 26 bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.

     Il servizio prestato alle dipendenze delle Università ed Istituti di istruzione superiore dal personale di cui al presente articolo è utile ai fini dell'applicazione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448.

 

          Art. 2.

     Il personale non di ruolo in servizio, all'entrata in vigore della presente legge, negli Uffici amministrativi universitari, e che, da data non posteriore al 1° maggio 1948, abbia esercitato negli Uffici medesimi funzioni proprie delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, è immesso, in applicazione dell'art. 5 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, nel corrispondente ruolo speciale transitorio - sostituito dal ruolo aggiunto a norma dell'art. 344 del decreto Presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3 - ai sensi, alle condizioni e con le modalità previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e dalle successive disposizioni.

     Nelle more dell'attuazione del disposto del precedente comma, il personale di cui sopra è considerato, ai fini del raggiungimento della anzianità richiesta per la partecipazione ai concorsi per esame speciale indetti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e non ancora espletati, come effettivamente collocato nel ruolo aggiunto corrispondente alla categoria d'impiego non di ruolo di cui ha esercitato le funzioni per il periodo di tempo previsto dal citato decreto legislativo n. 262.

     Il personale avente titolo all'applicazione del disposto del precedente comma potrà, nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare domanda di partecipazione ai concorsi predetti, partecipazione che s'intende regolata dalle norme stabilite nei decreti con i quali sono stati indetti i concorsi stessi.

 

          Art. 3.

     Il personale non di ruolo in servizio, all'entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e che, da data non posteriore al 1° maggio 1948, abbia esercitato presso le Università ed Istituti medesimi funzioni proprie dei tecnici, è immesso, in applicazione dell'art. 5 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, nel relativo ruolo speciale transitorio, ai sensi, alle condizioni e con le modalità previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dalle successive disposizioni.

     Al personale collocato nel ruolo aggiunto dei tecnici, istituito in sostituzione del ruolo speciale transitorio, competono le prime due qualifiche proprie del corrispondente ruolo organico, con i criteri stabiliti dal secondo comma dell'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Nei confronti del personale tecnico non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 ed all'art. 6, comma secondo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

 

          Art. 4.

     In quanto non contrastino con le norme del precedente art. 3 si applicano, nei confronti del personale tecnico di ruolo aggiunto, le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico del personale appartenente al corrispondente ruolo organico.

 

          Art. 5.

     Il personale non di ruolo in servizio all'entrata in vigore della presente legge presso le Università e gli Istituti d'istruzione superiore e che, da data non posteriore al 1° maggio 1948, abbia esercitato, presso le Università ed Istituti medesimi, mansioni di ausiliario, è considerato immesso, a tutti gli effetti, in applicazione dell'art. 5 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, nel relativo ruolo speciale transitorio - sostituito dal ruolo aggiunto a norma dell'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - ai sensi, alle condizioni e con le modalità previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dalle successive disposizioni.

 

          Art. 6.

     Il personale di segreteria, tecnico e ausiliario che, trovandosi da data non posteriore al 1° maggio 1948, in servizio non di ruolo alle dipendenze delle Università ed Istituti di istruzione superiore, abbia conseguito, successivamente a tale data, la nomina in ruolo, è immesso, sino alla data della nomina medesima, in applicazione dell'art. 5 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, ed ai sensi, alle condizioni e con le modalità previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dalle successive disposizioni, nel ruolo speciale transitorio - sostituito dal ruolo aggiunto a norma, dell'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo le cui funzioni esplicava alla data nella quale ha maturato il titolo al collocamento nel ruolo speciale transitorio stesso.

     Il personale che in applicazione di questo articolo è immesso, sino alla data della nomina in ruolo, nei ruoli speciali transitori, potrà, su domanda e ai fini del trattamento di quiescenza, ottenere il riscatto dei servizi non di ruolo, precedentemente prestati pagando il contributo di riscatto.

 

          Art. 7.

     I posti disponibili nei ruoli del personale tecnico e del personale ausiliario, di cui alla presente legge, debbono essere messi a concorso entro due anni dalla loro vacanza. Nelle more dei concorsi si può provvedere al conferimento di incarichi mediante decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

     Al personale incaricato, ai sensi del precedente comma, delle mansioni proprie del personale tecnico e del personale ausiliario, compete il trattamento economico previsto per il personale di cui all'art. 1 della presente legge.

     L'incarico, che può essere conferito anche in caso di legittimo impedimento di personale appartenente ai ruoli suddetti, cessa col cessare della causa che ha dato luogo al conferimento dell'incarico medesimo, e comunque all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo ovvero al rientro in servizio del titolare sostituito.

 

          Art. 8.

     Il Ministro per la pubblica istruzione può, per esigenze di servizio, sentito il parere del rettore e del direttore interessati, disporre il trasferimento di bidelli o custodi dal ruolo del personale ausiliario delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, a quello del personale ausiliario degli Osservatori astronomici e viceversa.

     Il trasferimento di cui al presente articolo è subordinato allo disponibilità di posti in organico.

 

          Art. 9.

     Ai servizi di infermiere negli Istituti clinici si può provvedere, in tutto o in parte, mediante personale fornito, con apposita convenzione, dalla Croce Rossa Italiana, da Scuola convitto professionale per infermiere o da Ordini religiosi.

     In tali casi saranno tenuti vacanti, nell'organico degli infermieri, proprio degli Istituti clinici interessati, tanti posti quante sono le persone che vengono poste a disposizione degli Istituti stessi.

     Per tutta la durata della convenzione lo Stato rimborserà alla Università, per ogni posto di infermiere tenuto vacante ai sensi del precedente comma, una somma pari a quella all'uopo prevista dalla convenzione.

     Tale somma, il cui importo non deve eccedere il costo medio di un posto di infermiere, può essere integrata di un coefficiente di maggiorazione da stabilire nella convenzione stessa al fine di fronteggiare eventuali supplenze.

     La convenzione è sottoposta ad approvazione mediante decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Le convenzioni attualmente in vigore sono riconosciute valide agli effetti dell'applicazione del presente articolo, alle cui norme dovranno, peraltro, essere adeguate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 10.

     Presso ciascuna Università o Istituto di istruzione superiore è costituita, all'inizio di ogni biennio e con decreto rettorale, una Commissione di disciplina cui competono le deliberazioni in materia disciplinare nei riguardi del personale tecnico ed ausiliario.

     La Commissione è composta di tre professori ordinari, nominati su proposta del Senato accademico, il più anziano dei quali la presiede.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di carriera direttiva, appartenente ai ruoli del personale delle Segreterie universitarie.

 

          Art. 11.

     Le Commissioni di disciplina, costituite nella prima applicazione della presente legge presso i vari Atenei, rimarranno in carica fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale sono state costituite.

     I procedimenti disciplinari, già trasmessi al Senato accademico e dei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata fissata la trattazione orale, proseguiranno innanzi al predetto Collegio.

     I procedimenti disciplinari dei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata ancora fissata la trattazione orale, debbono essere trasmessi alla Commissione di disciplina di cui all'art. 10 della presente legge.

 

          Art. 12.

     E' istituito un contingente di salariati statali non di ruolo (temporanei) per gli operai in servizio presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore.

     In tale contingente, da determinarsi ai sensi dell'art. 3, comma secondo, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, potranno essere immessi gli operai non di ruolo che, alla data del 1° dicembre 1957, abbiano non meno di due anni di lodevole ed ininterrotto servizio presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore. L'inquadramento ha effetto dalla data del 1° luglio 1957 per coloro che alla data stessa erano in possesso dei due anni di anzianità o dalla data successiva, anteriore al 1° dicembre 1957, nella quale si è compiuto il biennio di anzianità. Per quanto concerne i salariati in servizio presso la Scuola normale superiore di Pisa, resta peraltro fermo che l'inquadramento medesimo ha effetto, in applicazione del comma primo dell'art. 12 della legge 24 luglio 1957, n. 756, dal 1° luglio 1956.

     Ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali si tiene conto della anzianità di servizio maturata alle dipendenze delle Università o della predetta Scuola normale di Pisa a far tempo dalla data di assunzione.

     A decorrere dal 1° giugno 1958, al personale di cui al presente articolo che nell'esercizio delle proprie mansioni sia tenuto a compiere un lavoro particolarmente pericoloso presso cattedre, istituti o cliniche che saranno indicate in apposita tabella da stabilirsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, è estesa l'indennità di profilassi di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 310.

     Al personale assegnato al contingente di cui al presente articolo si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico previste per i salariati dello Stato.

 

          Art. 13.

     Al personale che, in attuazione della presente legge, viene collocato nei ruoli statali si applicano le disposizioni relative al riscatto dei servizi contenute negli articoli 9 bis e 9 ter della legge 4 aprile 1950, n. 224, qualora si tratti di personale di segreterie e negli articoli 35 bis e 35 ter della legge 24 giugno 1950, n. 465, e nell'art. 7 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, qualora si tratti di personale tecnico e ausiliario.

     Nei confronti di coloro che abbiano superato i 50 anni di età, l'efficacia dei provvedimenti di nomina nei ruoli è condizionata alla presentazione della domanda di riscatto dei servizi di cui al precedente comma da effettuarsi entro trenta giorni dalla data in cui gli interessati hanno ricevuto comunicazione dei provvedimenti stessi. Ove la domanda non sia stata presentata entro il termine suddetto, il provvedimento di nomina in ruolo si considera come non adottato.

     Qualora la domanda di riscatto venga presentata entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di collocamento in ruolo nel Bollettino ufficiale del Ministero, il contributo di riscatto è calcolato sulla retribuzione spettante all'atto della immissione nei ruoli speciali transitori.

 

          Art. 14.

     Fino a quando non sarà provveduto alla revisione dei ruoli organici del personale di cui alla presente legge, il Ministro per la pubblica istruzione può, in rapporto alle singole cessazioni dal servizio, per qualsiasi causa, di personale non di ruolo, assumere personale non di ruolo ai sensi, con le condizioni e con le modalità previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e dallo successive disposizioni e col relativo trattamento economico.

 

          Art. 15.

     Le disposizioni contenute nella presente legge riguardano il personale in servizio nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore di cui all'art. 1, n. 1 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, nonché negli Istituti superiori Navale e Orientale di Napoli e nella Scuola normale superiore di Pisa.

     Per quanto riguarda il personale dei predetti Istituti e della predetta scuola, le disposizioni sopra citate applicano in quanto siano più favorevoli di quelle contenute nelle leggi 24 luglio 1957, n. 756 e 3 dicembre 1957, n. 1210.

     Per l'ammissione ai concorsi speciali di cui agli articoli 7, comma terzo, ed 8 della legge 24 luglio 1957, n. 756, nonché a quello previsto dall'art. 4, ultimo comma, della legge 3 dicembre 1957, n. 1210, si prescinde dal limite di età, ferma restando, peraltro, l'osservanza del disposto di cui all'art. 13, comma secondo, della presente legge.

 

          Art. 16.

     I provvedimenti per la prima applicazione delle disposizioni della presente legge saranno disposti dal Ministero della pubblica istruzione, anche nei confronti del personale per il quale i provvedimenti stessi dovrebbero essere adottati, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, dai rettori delle Università o dei direttori degli Istituti dell'istruzione superiore.

 

          Art. 17.

     Alla maggiore spesa di L. 1.080.000.000 inerente all'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1957-58, sarà fatto fronte:

     a) quanto a lire 880.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

     b) quanto a lire 200.000.000 a carico del capitolo 168 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.