Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 23/11/1951 |
Numero: | 1340 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 14 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. L'art. 15 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, è sostituito dal seguente: |
Art. 3. I nuovi commi inseriti, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, nell'art. 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e relativi al congedo per ragioni di studio o scientifiche agli [...] |
Art. 4. L'assegnazione del personale tecnico e subalterno ai singoli posti di cui ai decreti Ministeriali previsti dall'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, è disposta [...] |
Art. 5. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e le successive modificazioni, concernenti l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale [...] |
Art. 6. I posti di subalterno di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, che si siano resi o si renderanno vacanti presso ciascun Ateneo entro [...] |
Art. 7. La misura del contributo da versarsi dagli interessati ai sensi o per gli effetti di cui all'art. 35 bis (nuovo) inserito nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, con la legge 24 giugno [...] |
§ 57.7.125 - Legge 23 novembre 1951, n. 1340.
Integrazione delle vigenti disposizioni di legge relative al personale universitario non insegnante.
(G.U. 18 dicembre 1951, n. 290)
L'art. 14 del
"Gli assistenti volontari sono nominati con decreto del rettore su proposta del professore ufficiale della materia. Valgono quanto al titolo di studio le disposizioni di cui al precedente art. 4.
Gli assistenti volontari non possono superare, per ciascuna cattedra, il doppio del numero degli assistenti di ruolo previsti in organico per la cattedra stessa. Per le cattedre cui non trovinsi assegnati assistenti ordinari, non potrà essere superato il numero di due volontari. In relazione a particolari esigenze delle singole cattedre, il rettore potrà nominare anche un numero maggiore di assistenti volontari, previo parere favorevole del Consiglio della facoltà o scuola interessata.
Il coniuge, i parenti od affini del professore ufficiale, fino al quarto grado incluso, non possono essere nominati assistenti volontari presso la cattedra di cui il professore stesso è titolare.
La nomina è conferita per un anno accademico ed è tacitamente confermata di anno in anno.
Gli assistenti volontari possono venire revocati col termine di ciascun anno accademico, mediante decreto rettorale, su proposta del professore ufficiale della materia. Il preavviso di revoca è comunicato dal rettore all'interessato non oltre il mese di luglio. Il provvedimento è definitivo.
Agli assistenti volontari non compete alcun assegno od indennità".
L'art. 15 del
"Dopo almeno un triennio di servizio qualificato lodevole dal professore ufficiale della materia, all'assistente volontario che ne faccia richiesta il rettore rilascia un attestato, che è da valutarsi nei pubblici concorsi con i medesimi criteri relativi agli altri titoli accademici.
Nei concorsi pubblici, nei quali costituisca elemento di valutazione il servizio prestato in qualità di assistente ordinario, il servizio prestato dagli assistenti volontari, che siano in possesso dell'attestato di cui al precedente comma, è computato in ragione di un terzo.
Il servizio di assistente volontario può essere riscattato dagli interessati agli effetti del trattamento di quiescenza nel modo previsto dal successivo art. 35 bis".
I nuovi commi inseriti, con la
L'assegnazione del personale tecnico e subalterno ai singoli posti di cui ai decreti Ministeriali previsti dall'art. 2, comma secondo, del
Con le stesse modalità il personale tecnico e subalterno può essere trasferito da un posto di ruolo all'altro della stessa o di altra Facoltà o Scuola della medesima Università o Istituto di istruzione universitaria.
Le ordinanze rettorali di cui ai precedenti commi sono comunicate al Ministro per la pubblica istruzione.
Il trasferimento del personale tecnico e subalterno ad altra Università o Istituto superiore è disposto dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito, in ogni caso, il parere dei rettori, e, limitatamente al personale tecnico, anche quello dei professori interessati.
E' abrogato l'art. 33 del
Le disposizioni contenute nel
I posti di subalterno di cui al
La misura del contributo da versarsi dagli interessati ai sensi o per gli effetti di cui all'art. 35 bis (nuovo) inserito nel