§ 57.7.125 - Legge 23 novembre 1951, n. 1340.
Integrazione delle vigenti disposizioni di legge relative al personale universitario non insegnante.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:23/11/1951
Numero:1340


Sommario
Art. 1.      L'art. 14 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      L'art. 15 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      I nuovi commi inseriti, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, nell'art. 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e relativi al congedo per ragioni di studio o scientifiche agli [...]
Art. 4.      L'assegnazione del personale tecnico e subalterno ai singoli posti di cui ai decreti Ministeriali previsti dall'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, è disposta [...]
Art. 5.      Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e le successive modificazioni, concernenti l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale [...]
Art. 6.      I posti di subalterno di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, che si siano resi o si renderanno vacanti presso ciascun Ateneo entro [...]
Art. 7.      La misura del contributo da versarsi dagli interessati ai sensi o per gli effetti di cui all'art. 35 bis (nuovo) inserito nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, con la legge 24 giugno [...]


§ 57.7.125 - Legge 23 novembre 1951, n. 1340.

Integrazione delle vigenti disposizioni di legge relative al personale universitario non insegnante.

(G.U. 18 dicembre 1951, n. 290)

 

     Art. 1.

     L'art. 14 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, è sostituito dal seguente:

     "Gli assistenti volontari sono nominati con decreto del rettore su proposta del professore ufficiale della materia. Valgono quanto al titolo di studio le disposizioni di cui al precedente art. 4.

     Gli assistenti volontari non possono superare, per ciascuna cattedra, il doppio del numero degli assistenti di ruolo previsti in organico per la cattedra stessa. Per le cattedre cui non trovinsi assegnati assistenti ordinari, non potrà essere superato il numero di due volontari. In relazione a particolari esigenze delle singole cattedre, il rettore potrà nominare anche un numero maggiore di assistenti volontari, previo parere favorevole del Consiglio della facoltà o scuola interessata.

     Il coniuge, i parenti od affini del professore ufficiale, fino al quarto grado incluso, non possono essere nominati assistenti volontari presso la cattedra di cui il professore stesso è titolare.

     La nomina è conferita per un anno accademico ed è tacitamente confermata di anno in anno.

     Gli assistenti volontari possono venire revocati col termine di ciascun anno accademico, mediante decreto rettorale, su proposta del professore ufficiale della materia. Il preavviso di revoca è comunicato dal rettore all'interessato non oltre il mese di luglio. Il provvedimento è definitivo.

     Agli assistenti volontari non compete alcun assegno od indennità".

 

          Art. 2.

     L'art. 15 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, è sostituito dal seguente:

     "Dopo almeno un triennio di servizio qualificato lodevole dal professore ufficiale della materia, all'assistente volontario che ne faccia richiesta il rettore rilascia un attestato, che è da valutarsi nei pubblici concorsi con i medesimi criteri relativi agli altri titoli accademici.

     Nei concorsi pubblici, nei quali costituisca elemento di valutazione il servizio prestato in qualità di assistente ordinario, il servizio prestato dagli assistenti volontari, che siano in possesso dell'attestato di cui al precedente comma, è computato in ragione di un terzo.

     Il servizio di assistente volontario può essere riscattato dagli interessati agli effetti del trattamento di quiescenza nel modo previsto dal successivo art. 35 bis".

 

          Art. 3.

     I nuovi commi inseriti, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, nell'art. 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e relativi al congedo per ragioni di studio o scientifiche agli assistenti universitari, s'intendono applicabili anche al personale scientifico appartenente al ruolo di gruppo A degli osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano.

 

          Art. 4.

     L'assegnazione del personale tecnico e subalterno ai singoli posti di cui ai decreti Ministeriali previsti dall'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, è disposta con ordinanza del rettore, sentiti, limitatamente al personale tecnico, i professori interessati.

     Con le stesse modalità il personale tecnico e subalterno può essere trasferito da un posto di ruolo all'altro della stessa o di altra Facoltà o Scuola della medesima Università o Istituto di istruzione universitaria.

     Le ordinanze rettorali di cui ai precedenti commi sono comunicate al Ministro per la pubblica istruzione.

     Il trasferimento del personale tecnico e subalterno ad altra Università o Istituto superiore è disposto dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito, in ogni caso, il parere dei rettori, e, limitatamente al personale tecnico, anche quello dei professori interessati.

     E' abrogato l'art. 33 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172.

 

          Art. 5.

     Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e le successive modificazioni, concernenti l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, sono estese al personale non insegnante non di ruolo in servizio alla data del 1° maggio 1948 presso le Università e gli Istituti d'istruzione superiore.

 

          Art. 6.

     I posti di subalterno di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, che si siano resi o si renderanno vacanti presso ciascun Ateneo entro il 31 dicembre 1952, saranno coperti mediante concorsi interni per titoli da espletare fra il personale che alla data della presente legge abbia prestato per almeno cinque anni presso gli Atenei stessi servizio non di ruolo con mansioni non inferiori a quelle inerenti ai posti messi a concorso e che sia in possesso dei prescritti titoli o requisiti, salvo i limiti di età, che vengono prorogati di sette anni.

 

          Art. 7.

     La misura del contributo da versarsi dagli interessati ai sensi o per gli effetti di cui all'art. 35 bis (nuovo) inserito nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, s'intende fissata nel tre per cento dello stipendio assegnato all'atto dell'immissione in ruolo. Per i riscatti eventualmente effettuati ai sensi del precitato articolo, gli interessati potranno richiedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il rimborso di metà del contributo già versato.