§ 80.5.200 – L. 3 dicembre 1957, n. 1210.
Statizzazione del personale degli Istituti superiori navale e orientale di Napoli.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:03/12/1957
Numero:1210


Sommario
Art. 1.      Agli Istituti superiori navale ed orientale di Napoli è assegnato il personale insegnante, assistente, di segreteria, tecnico ed ausiliario appartenente agli attuali [...]
Art. 2.      Ai direttori degli Istituti superiori navale ed orientale di Napoli sono estese le vigenti norme sull'indennità di carica normale e supplementare per i rettori delle [...]
Art. 3.      Nella prima applicazione della presente legge il personale insegnante e di segreteria, assistente, tecnico e ausiliario, organicamente assegnato a posti di ruolo [...]
Art. 4.      Nella prima applicazione della presente legge i posti portati, secondo l'annessa tabella A, in aumento a quelli delle qualifiche iniziali dei ruoli organici delle [...]
Art. 5.      Il personale non di ruolo assistente, di segreteria, tecnico ed ausiliario, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Istituto superiore [...]
Art. 6.      Al personale di ruolo degli Istituti superiori navale ed orientale di Napoli che, per effetto della presente legge, viene inquadrato nei ruoli organici statali, il [...]
Art. 7.      A partire dall'esercizio finanziario 1956-57 è soppresso il maggior contributo annuo di lire 3.200.000 concesso a favore dell'Istituto superiore orientale di Napoli, con [...]
Art. 8.      La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1956


§ 80.5.200 – L. 3 dicembre 1957, n. 1210. [1]

Statizzazione del personale degli Istituti superiori navale e orientale di Napoli.

(G.U. 27 dicembre 1957, n. 319).

 

     Art. 1.

     Agli Istituti superiori navale ed orientale di Napoli è assegnato il personale insegnante, assistente, di segreteria, tecnico ed ausiliario appartenente agli attuali ruoli organici statali delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

     I ruoli organici di cui al precedente comma sono aumentati dei posti indicati nell'annessa tabella A.

     All'Istituto superiore navale resta altresì assegnato il posto di professore di ruolo, riservato all'insegnamento di tecnica commerciale delle imprese di navigazione e di assicurazione, istituito con la convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1952, n. 1382, applicandosi - in relazione al periodo di validità della convenzione stessa - le norme di cui agli articoli 63, comma secondo, e 100, comma secondo, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

     Il contingente quantitativo e qualitativo del personale insegnante, assistente, tecnico ed ausiliario da assegnare rispettivamente all'Istituto superiore navale ed all'Istituto superiore orientale è stabilito dalla predetta tabella A il personale di segreteria sarà assegnato ai predetti Istituti secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.

 

          Art. 2.

     Ai direttori degli Istituti superiori navale ed orientale di Napoli sono estese le vigenti norme sull'indennità di carica normale e supplementare per i rettori delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, restando a carico del bilancio degli Istituti la spesa relativa alla corresponsione dell'indennità supplementare di carica.

 

          Art. 3.

     Nella prima applicazione della presente legge il personale insegnante e di segreteria, assistente, tecnico e ausiliario, organicamente assegnato a posti di ruolo previsti dagli statuti dell'Istituto superiore navale e dell'Istituto superiore orientale che trovasi in servizio alla data della legge stessa è inquadrato nei corrispondenti ruoli organici statali delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

     Il personale insegnante dei summenzionati Istituti è collocato nella corrispondente categoria statale. Il personale di segreteria, amministrativo, di ragioneria e d'ordine degli Istituti medesimi è collocato, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, rispettivamente nelle carriere direttive, di concetto ed esecutiva delle Segreterie universitarie.

     L'assegnazione del personale di cui al precedente comma alla rispettiva categoria o carriera è effettuata per la qualifica comportante il grado ricoperto nel ruolo di provenienza conservando, esso personale, l'anzianità di servizio maturata nel predetto ruolo che è ritenuta utile ai fini della progressione gerarchica.

     Il personale assistente, tecnico ed ausiliario è collocato nelle corrispondenti carriere statali con l'osservanza dei limiti, condizioni e modalità stabiliti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

 

          Art. 4.

     Nella prima applicazione della presente legge i posti portati, secondo l'annessa tabella A, in aumento a quelli delle qualifiche iniziali dei ruoli organici delle Segreterie universitarie che risultino disponibili dopo effettuato l'inquadramento di cui al precedente art. 3, sono conferiti mediante concorsi da espletare fra il personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso gli Istituti superiori navale ed orientale di Napoli alla data della entrata in vigore della legge stessa.

     Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma e per l'espletamento di essi vanno osservati i limiti, le condizioni e modalità stabilite dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1950, n. 224.

     I posti di tecnico, di cui all'annessa tabella A, che nella prima applicazione della presente legge risulteranno disponibili dopo l'inquadramento di cui al precedente art. 3, sono conferiti, mediante concorso, con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 32 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e dall'art. 32-bis della relativa legge di ratifica 24 giugno 1950, n. 465.

     I posti di ausiliario, di cui all'annessa tabella A, che nella prima applicazione della presente legge risulteranno disponibili dopo l'inquadramento di cui al precedente art. 3, saranno conferiti mediante concorso da espletare con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 6 della legge 23 novembre 1951, n. 1340.

 

          Art. 5.

     Il personale non di ruolo assistente, di segreteria, tecnico ed ausiliario, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Istituto superiore navale e presso l'Istituto superiore orientale di Napoli, è inquadrato dal 1° luglio 1956 nelle categorie di impiego statale non di ruolo previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e dalle successive disposizioni, con l'osservanza delle norme relative ai requisiti richiesti per l'assegnazione alle singole categorie.

 

          Art. 6.

     Al personale di ruolo degli Istituti superiori navale ed orientale di Napoli che, per effetto della presente legge, viene inquadrato nei ruoli organici statali, il periodo di servizio di ruolo prestato alle dipendenze dei predetti Istituti antecedentemente all'inquadramento viene riconosciuto come servizio pensionabile a carico dello Stato con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 5 del regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439, convertito, con modificazione, nella legge 20 dicembre 1937, n. 2317.

     Al personale degli Istituti suddetti si applicano, altresì, le disposizioni relative al riscatto dei servizi contenute negli articoli 9-bis e 9-ter della legge 4 aprile 1950, n. 224, qualora si tratti di personale di segreteria, e quelle contenute negli articoli 35-bis e 35-ter della legge 24 giugno 1950, n. 465, e nell'art. 7 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, qualora si tratti di personale assistente, tecnico e ausiliario.

 

          Art. 7.

     A partire dall'esercizio finanziario 1956-57 è soppresso il maggior contributo annuo di lire 3.200.000 concesso a favore dell'Istituto superiore orientale di Napoli, con l'art. 2 della legge 26 marzo 1953, n. 189.

 

          Art. 8.

     La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1956.

     Alla maggiore spesa di lire 132.988.972 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà, per lire 129.788.972 con lo stanziamento del capitolo 160 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1956-57 e per lire 3.200.000 a carico del capitolo 170 del medesimo stato di previsione, in relazione al disposto di cui al precedente articolo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Tabella

Ruolo organico

(Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.