§ 80.9.114 - Legge 30 dicembre 1947, n. 1477.
Riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:30/12/1947
Numero:1477


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.  [3]
Art. 3.  [4]
Art. 4.      Alla prima Sezione sono deferite le attribuzioni che fino all'entrata in vigore della presente legge erano di competenza del Consiglio superiore in materia di istruzione [...]
Art. 5.      In seno alla prima Sezione è costituita una Giunta di quattordici membri, composta del presidente della Sezione e di tredici membri, dei quali quattro scelti dal [...]
Art. 6.      Per i procedimenti disciplinari a carico dei professori universitari, degli aiuti e assistenti di ruolo e dei liberi docenti è costituita una Corte di disciplina, [...]
Art. 7.  [5]
Art. 8.  [8]
Art. 9.  [9]
Art. 10.  [10]
Art. 11.      Le funzioni di Giunta per la seconda e per la terza Sezione del Consiglio sono assunte, rispettivamente, dalle Sezioni stesse
Art. 12.      Le elezioni per la seconda Sezione si svolgono in un solo grado, durante il normale periodo delle lezioni
Art. 13.  [13]
Art. 14.      La prima Sezione è composta di due professori universitari di ruolo di discipline archeologiche, eletti dai professori di ruolo delle Facoltà di lettere: di due [...]
Art. 15.      Il presidente di ciascuna Sezione è nominato dal Ministro tra i componenti
Art. 16.  [18]
Art. 17.  [19]
Art. 18.      Un Consiglio di disciplina, nominato dal Ministro, dà pareri sulle questioni disciplinari riguardanti il personale direttivo ed insegnante delle scuole e degli istituti [...]
Art. 19.      Il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche è composto di quattordici membri, oltre il Ministro per la pubblica istruzione che lo presiede, e cioè: di un [...]
Art. 20.      Il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche dà pareri sulle proposte di pubblicazione di edizioni nazionali, sulle questioni di massima riguardanti [...]
Art. 21.      In seno al Consiglio è costituita una Giunta di cinque membri, presieduta dal vice presidente del Consiglio e composta di quattro consiglieri, dei quali due scelti dal [...]
Art. 22.      I direttori generali, gli ispettori centrali ed i capi divisione del Ministro della pubblica istruzione, secondo la propria competenza, possono essere invitati a [...]
Art. 23.  [20]
Art. 24.      I Consigli si adunano normalmente due volte l'anno, nel mese di marzo e nel mese di ottobre, o, in via straordinaria, tutte le volte che il Ministro lo ritenga necessario
Art. 25.      Il Ministro può, per singole e determinate materie, costituire presso ciascun Consiglio o ciascuna Sezione speciali commissioni, alle quali possono essere aggregati [...]
Art. 26.      Le funzioni di segretario degli organi consultivi, contemplati nella presente legge, sono affidate a funzionari della carriera amministrativa dell'Amministrazione [...]
Art. 27.      Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabilite le modalità di svolgimento delle votazioni per la designazione dei membri elettivi dei tre [...]
Art. 28.      Sono richiamate in vigore, in quanto possono essere ancora applicate, tutte le disposizioni vigenti al momento della emanazione del regio decreto-legge 20 giugno 1935, [...]
Art. 29.      Per la prima formazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione la Sezione per l'istruzione superiore potrà essere eletta separatamente e funzionare - pur [...]
Art. 30.      In occasione della prima elezione dei membri della Sezione per l'istruzione superiore saranno esclusi dall'elettorato passivo i professori che sono stati nominati in [...]
Art. 31.      La presente legge sostituisce integralmente il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 602, ed entrerà in vigore il giorno successivo a [...]


§ 80.9.114 - Legge 30 dicembre 1947, n. 1477. [1]

Riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione.

(G.U. 5 gennaio 1948, n. 3)

 

 

     Art. 1. [2]

     Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è composto di settanta membri, oltre il Ministro che lo presiede, ed è diviso in tre Sezioni, la Prima per l'istruzione superiore, la Seconda per l'istruzione secondaria e la Terza per l'istruzione elementare.

 

          Art. 2. [3]

     Il Consiglio superiore della pubblica istruzione funziona normalmente per Sezioni. In adunanza plenaria è convocato tutte le volte che si tratti di esaminare questioni generali, riguardanti, comunque, vari rami dell'istruzione o riforme di struttura di uno degli ordini scolastici.

     Il parere del Consiglio superiore in tali casi è obbligatorio.

     Le questioni sottoposte al parere dell'adunanza plenaria sono preventivamente esaminate dalle Sezioni competenti.

     Il Consiglio plenario, quando il Ministro non lo presieda di persona, è presieduto da un vicepresidente, nominato dal Ministro e scelto in una terna di membri designati dal Consiglio.

     Inoltre, il Ministro può presiedere le adunanze di ciascuna Sezione.

     Per la validità delle deliberazioni del Consiglio plenario e delle singole Sezioni si richiede la presenza di almeno due terzi dei rispettivi componenti.

 

          Art. 3. [4]

     La prima Sezione è presieduta, in assenza del Ministro, dal vice presidente del Consiglio superiore ed è così composta:

     a) le Facoltà universitarie e gli Istituti di istruzione superiore eleggono, nel proprio seno, ventiquattro membri nelle seguenti proporzioni: tre sono eletti dalle Facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche e di scienze statistiche, demografiche ed attuariali; quattro dalle Facoltà di lettere e filosofia, di magistero e dall'Istituto universitario orientale di Napoli; quattro dalle Facoltà di medicina e chirurgia; quattro dalle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di chimica industriale; due dalle Facoltà di ingegneria e di ingegneria aeronautica; uno dalle Facoltà di architettura e dall'Istituto superiore di architettura di Venezia; due dalle Facoltà di economia e commercio e dall'Istituto universitario navale di Napoli; uno dalle Facoltà di medicina veterinaria; due dalle Facoltà di agraria; uno dalle Facoltà di farmacia.

     Qualora tra i designati da uno dei predetti gruppi di Facoltà siano compresi due o più professori della stessa disciplina, è eletto solo quello che ha ottenuto più voti o, a parità di voti, il più anziano in grado, e subentrano i professori che immediatamente dopo abbiano avuto il maggior numero di voti;

     b) un libero docente, un professore incaricato universitario e un assistente di ruolo sono eletti dalle rispettive categorie. Gli incaricati, gli aiuti e gli assistenti non sono eleggibili se non siano forniti del titolo di abilitazione alla libera docenza;

     c) altri otto membri sono scelti dal Ministro tra i professori che appartengono o abbiano appartenuto ai ruoli delle Università o degli Istituti d'istruzione superiore o tra studiosi estranei ai ruoli universitari, di cui uno quale rappresentante delle Università libere, nel caso in cui nessun professore di Università libera sia stato eletto. Il Ministro procederà a tali scelte tenendo conto di quelle discipline che non sono rappresentate dai membri eletti dalle Facoltà.

 

          Art. 4.

     Alla prima Sezione sono deferite le attribuzioni che fino all'entrata in vigore della presente legge erano di competenza del Consiglio superiore in materia di istruzione superiore.

     Per la validità delle decisioni della Sezione è richiesta la presenza di almeno ventiquattro componenti.

 

          Art. 5.

     In seno alla prima Sezione è costituita una Giunta di quattordici membri, composta del presidente della Sezione e di tredici membri, dei quali quattro scelti dal Ministro e nove dalla Sezione.

     La Giunta si pronuncia sulle questioni ad essa deferite dalle leggi sull'istruzione superiore.

     Per la validità delle deliberazioni della Giunta si richiede la presenza di almeno nove componenti.

 

          Art. 6.

     Per i procedimenti disciplinari a carico dei professori universitari, degli aiuti e assistenti di ruolo e dei liberi docenti è costituita una Corte di disciplina, composta del vice presidente del Consiglio, che la presiede, e di sei membri, eletti nel proprio seno dalla prima Sezione fra i professori universitari di ruolo o i membri di Accademie o gli studiosi estranei ai ruoli universitari.

     Per la validità delle decisioni della Corte di disciplina si richiede la presenza di almeno quattro componenti, oltre il presidente.

     Davanti alla Corte interviene, come relatore per l'Amministrazione, un rappresentante del Ministero per la pubblica istruzione.

 

          Art. 7. [5]

     La seconda Sezione è composta di diciotto membri e cioè:

     a) di un professore universitario, componente della prima Sezione, eletto dai membri della seconda Sezione con funzioni di presidente;

     b) di tre ispettori centrali per l'insegnamento secondario (uno per l'istruzione media, uno per l'istruzione classica, scientifica e magistrale e uno per l'istruzione tecnica e per l'istruzione professionale) scelti dal Ministro [6] ;

     c) di un provveditore agli studi e di un rappresentante dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e professionale, scelti dal Ministro;

     d) di tre capi d'istituto, uno dell'istruzione media, uno dell'istruzione classica, scientifica e magistrale e uno dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale; di nove professori (tre dell'istruzione media, tre dell'istruzione classica, scientifica e magistrale e tre dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale) eletti separatamente da tutti i capi d'istituto e da tutti i professori di ruolo. Gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo godono dell'elettorato attivo e passivo [7] ;

     e) di un rappresentante dei professori incaricati abilitati eletto dalla categoria;

     f) di un capo di Istituto e di un professore di scuola non statale scelti dal Ministro.

 

          Art. 8. [8]

     La seconda Sezione si pronuncia sulle questioni concernenti l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale, deferite dalle vigenti norme alla competenza del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

     Il parere è obbligatorio, oltre che nei casi già stabiliti dalla legge;

     a) sui programmi di insegnamento e di esame;

     b) sui programmi e le modalità dei concorsi a cattedre.

     Le attribuzioni della Commissione di cui all'art. 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 21 aprile 1947, n. 629, sono devolute alla seconda Sezione che le esercita mediante una Giunta di sette membri eletta nel suo seno.

     I pareri, di cui all'art. 20 del predetto decreto, sono dati da un Comitato di tre membri, scelti dalla Sezione nel proprio seno tra i membri che non facciano parte della Giunta.

     Per la validità delle decisioni della Giunta è richiesta la presenza di almeno cinque membri.

 

          Art. 9. [9]

     La terza Sezione è composta di diciassette membri e cioè:

     a) di un professore universitario, componente della prima Sezione, eletto dai membri della terza Sezione con funzioni di presidente;

     b) di un ispettore centrale per l'istruzione elementare, di un rappresentante dei patronati scolastici, di un provveditore agli studi, di un direttore o insegnante di scuola materna, di un direttore o insegnate di scuola non statale, scelti dal Ministro;

     c) di un capo di Istituto o professore della seconda Sezione eletto dai membri della terza Sezione;

     d) di un ispettore scolastico, di due direttori didattici e di sette maestri di ruolo, eletti congiuntamente da tutti gli ispettori, direttori e maestri di ruolo.

 

          Art. 10. [10]

     La terza Sezione si pronuncia sulle questioni concernenti l'istruzione elementare e le relative opere di assistenza, che il Ministro ritenga di sottoporre al suo esame.

     Il suo parere è obbligatorio sui ricorsi contro i trasferimenti per servizio, i licenziamenti, le dispense dal servizio, le decadenze dal posto e contro le punizioni disciplinari superiori alla sospensione d'ufficio concernenti i maestri elementari, nonchè sulle materie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 8 della presente legge.

 

          Art. 11.

     Le funzioni di Giunta per la seconda e per la terza Sezione del Consiglio sono assunte, rispettivamente, dalle Sezioni stesse.

 

          Art. 12.

     Le elezioni per la seconda Sezione si svolgono in un solo grado, durante il normale periodo delle lezioni [11] .

     Le elezioni per la terza Sezione sono di secondo grado e si svolgono durante il normale periodo delle lezioni [12] .

     La data viene comunicata dal Ministro almeno quarantacinque giorni prima e le candidature sono depositate almeno venticinque giorni prima e rese note al corpo elettorale almeno venti giorni prima, secondo le modalità stabilite con ordinanza ministeriale.

 

Consiglio superiore dell'antichità e belle arti

 

          Art. 13. [13]

     Il Consiglio superiore delle antichità e belle arti è composto di 31 membri, oltre il Ministro che lo presiede.

     E' ripartito in cinque Sezioni delle quali la prima e la seconda di cinque membri ciascuna, la terza, la quarta e la quinta ciascuna di sette membri.

     La I per l'archeologia, la paletnologia e l'etnografia; la II per l'arte medioevale e moderna; la III per gli edifici monumentali, l'urbanistica e le bellezze naturali; la IV per le arti figurative contemporanee e relative scuole; la V per l'arte musicale, per la drammatica e per la danza e relative scuole.

 

          Art. 14.

     La prima Sezione è composta di due professori universitari di ruolo di discipline archeologiche, eletti dai professori di ruolo delle Facoltà di lettere: di due sopraintendenti alle antichità, eletti dal personale di gruppo A del ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità; di uno studioso di discipline archeologiche, scelto dal Ministro.

     La II Sezione è composta di due professori universitari di ruolo di storia dell'arte medioevale e moderna, eletti dai professori di ruolo delle Facoltà di lettere e della Facoltà di magistero, di due sopraintendenti alle gallerie o ai monumenti e alle gallerie provenienti dal ruolo degli ispettori, eletti dal personale di gruppo A del ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, di uno studioso di storia dell'arte, scelto dal Ministro [14] .

     La III Sezione è composta di due professori universitari di ruolo, eletti dalle Facoltà di architettura, o nel proprio seno o tra i professori di ruolo di architettura generale o tecnica della Facoltà di ingegneria; di due sopraintendenti ai monumenti o ai monumenti e alle gallerie, provenienti questi ultimi dal ruolo degli architetti, eletti dal personale di gruppo A del ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità; di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici; di uno studioso particolarmente versato nei problemi concernenti le bellezze naturali o paesistiche, o di uno studioso di architettura o di urbanistica, e di uno studioso di arte sacra, scelti dal Ministro [15] .

     La IV Sezione è composta di un rappresentante delle Accademie di belle arti e di un rappresentante dei Licei artistici, eletti congiuntamente dai professori titolari, tra il personale direttivo e insegnante di ruolo degli Istituti stessi; di un rappresentante degli Istituti o Scuole d'arte, eletto tra il personale di ruolo direttivo e insegnante degli Istituti d'arte, da professori e direttori di ruolo degli Istituti e Scuole stesse; di uno studioso di arte figurativa, eletto dai professori titolari di storia dell'arte nelle Università; di due artisti che siano stati invitati ad una o più Biennali del dopoguerra e di uno studioso di arte figurativa, scelti dal Ministro [16] .

     La V Sezione è composta di un direttore e di due professori di ruolo dei Conservatori di musica, congiuntamente eletti dai direttori e dai professori di ruolo dei Conservatori e di due compositori o interpreti musicali, estranei ai Conservatori, scelti dal Ministro; di un rappresentante dell'Accademia di arte drammatica designato dalla Commissione artistica della detta Accademia, e di un esperto nell'arte della danza o dell'arte drammatica o da uno studioso di tali arti, scelto dal Ministro [17] .

 

          Art. 15.

     Il presidente di ciascuna Sezione è nominato dal Ministro tra i componenti.

     Il Consiglio, quando il Ministro non lo presieda di persona, è presieduto da un vice presidente, nominato dal Ministro stesso tra i presidenti di Sezione.

 

          Art. 16. [18]

     Il Consiglio funziona normalmente per Sezioni. Il Ministro può disporre la riunione di più Sezioni, in seduta comune, quando si tratti di esaminare argomenti che investano la competenza delle Sezioni stesse. Le Sezioni riunite sono presiedute dal vice presidente e, in caso d'impedimento, dal presidente di Sezione più anziano.

     Il Ministro può convocare l'adunanza plenaria per l'esame di questioni generali e, prima che le Sezioni singole o quelle unite si siano pronunziate, può rimettere all'adunanza plenaria questioni di competenza delle medesime, che rivestano particolare importanza.

     Per la validità delle adunanze del Consiglio plenario o di più Sezioni unite è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

     Per la validità delle adunanze delle singole Sezioni è richiesta la presenza di almeno quattro componenti per la prima e la seconda Sezione e di almeno cinque per le altre.

 

          Art. 17. [19]

     E' costituita in seno al Consiglio superiore delle antichità e belle arti una Giunta presieduta dal vice presidente del Consiglio e composta dai presidenti di Sezione e da cinque consiglieri designati dalle rispettive Sezioni.

     Il Ministro, ove ricorrano ragioni di urgenza, può deferire gli affari, per i quali ritenga di dover sentire il parere delle Sezioni riunite e dell'adunanza plenaria, all'esame della Giunta.

 

          Art. 18.

     Un Consiglio di disciplina, nominato dal Ministro, dà pareri sulle questioni disciplinari riguardanti il personale direttivo ed insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione artistica. Esso è presieduto da un professore universitario delle Facoltà di giurisprudenza, membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e composto del direttore e del professore di Accademie di belle arti, del direttore e del professore di Conservatori di musica, membri del Consiglio superiore delle antichità e delle belle arti.

 

Consiglio superiore delle accademie e biblioteche

 

          Art. 19.

     Il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche è composto di quattordici membri, oltre il Ministro per la pubblica istruzione che lo presiede, e cioè: di un ispettore generale bibliografico, scelto dal Ministro; di tre bibliotecari direttori di biblioteche governative, eletti dai bibliotecari di ruolo; di un direttore di biblioteca non governativa e di due studiosi, che abbiano particolare competenza nel campo della bibliotecnica e della biblioteconomia, scelti dal Ministro; e di sette presidenti delle Accademie e dei Corpi scientifici, eletti dai membri ordinari degli anzidetti sodalizi.

     L'elenco delle Accademie e dei Corpi scientifici, che avranno diritto a una rappresentanza nel Consiglio, sarà stabilito dal regolamento.

 

          Art. 20.

     Il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche dà pareri sulle proposte di pubblicazione di edizioni nazionali, sulle questioni di massima riguardanti l'ordinamento delle biblioteche, sulla conservazione e tutela del patrimonio librario raro e di pregio e sull'acquisto di raccolte o pezzi di singolare valore, su studi di alto interesse nazionale e internazionale, ed in genere su ogni altro problema che il Ministro intenda sottoporre al suo esame.

     Esso, quando il Ministro non lo presieda di persona è presieduto da un vice presidente, nominato dal Ministro tra i consiglieri.

     Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, si richiede la presenza di almeno nove consiglieri.

 

          Art. 21.

     In seno al Consiglio è costituita una Giunta di cinque membri, presieduta dal vice presidente del Consiglio e composta di quattro consiglieri, dei quali due scelti dal Ministro e due dal Consiglio.

     La Giunta si pronuncia sulle questioni che il Ministro ritenga, per motivi di urgenza, di sottoporre al suo esame.

     Per la validità delle deliberazioni della Giunta, si richiede la presenza di tre componenti.

 

Disposizioni generali

 

          Art. 22.

     I direttori generali, gli ispettori centrali ed i capi divisione del Ministro della pubblica istruzione, secondo la propria competenza, possono essere invitati a partecipare, senza diritto a voto, alle sedute dei Consigli superiori ed alle riunioni delle singole Sezioni.

 

          Art. 23. [20]

     I componenti dei Corpi consultivi, contemplati nella presente legge, sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e durano in carica quattro anni. Essi possono essere confermati, fatta eccezione dei membri della prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, i quali non possono farne parte per più di due volte consecutive.

     I capi di Istituto, i professori delle scuole secondarie, i direttori ed i maestri possono essere esonerati dall'insegnamento per la durata del loro mandato.

     I consiglieri, che cessano durante il loro quadriennio di durata in carica, sono sostituiti per la restante parte di questo da coloro che, nelle elezioni generali svolte all'inizio dello stesso quadriennio, li seguivano immediatamente nella graduatoria delle designazioni. Se trattasi di consiglieri scelti dal Ministro, questi procede alla sostituzione con nuova scelta.

     I componenti del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, non possono prendere parte, né in qualità di commissari né in qualità di candidati, a concorsi banditi dal Ministero della pubblica istruzione e concernenti materie che, comunque, rientrino nella competenza specificamente attribuita alle rispettive Sezioni. Analogo divieto sussiste per i componenti del Consiglio superiore delle Accademie e biblioteche nei riguardi di concorsi relativi all'Amministrazione delle biblioteche governative.

 

          Art. 24.

     I Consigli si adunano normalmente due volte l'anno, nel mese di marzo e nel mese di ottobre, o, in via straordinaria, tutte le volte che il Ministro lo ritenga necessario.

 

          Art. 25.

     Il Ministro può, per singole e determinate materie, costituire presso ciascun Consiglio o ciascuna Sezione speciali commissioni, alle quali possono essere aggregati membri estranei ai Consessi.

     Quando si tratti dell'ordinamento degli studi di una Facoltà universitaria, sarà invitato a partecipare, con voto consultivo, il preside più anziano delle Facoltà interessate.

     Quando si tratti di questioni riguardanti istituzioni o scuole, le quali non abbiano diretta rappresentanza, il Ministro può chiamare a riferire direttamente al Consiglio o alla competente Sezione o alla Giunta il capo dell'istituzione o della scuola, o un suo delegato.

 

          Art. 26.

     Le funzioni di segretario degli organi consultivi, contemplati nella presente legge, sono affidate a funzionari della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

 

          Art. 27.

     Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabilite le modalità di svolgimento delle votazioni per la designazione dei membri elettivi dei tre Consigli.

 

          Art. 28.

     Sono richiamate in vigore, in quanto possono essere ancora applicate, tutte le disposizioni vigenti al momento della emanazione del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1070, che facevano obbligo al Ministro per la pubblica istruzione di sentire, per determinate materie, il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione o di uniformarsi ad esso.

     Ogni altra disposizione contraria alla presente legge è abrogata.

 

Norme transitorie e finali

 

          Art. 29.

     Per la prima formazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione la Sezione per l'istruzione superiore potrà essere eletta separatamente e funzionare - pur mancando le altre Sezioni - per le materie di sua esclusiva competenza. Sarà presieduta temporaneamente da un membro eletto dalla Sezione stessa.

     L'integrazione del Consiglio mediante la elezione e la nomina degli altri membri deve avvenire entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 30.

     In occasione della prima elezione dei membri della Sezione per l'istruzione superiore saranno esclusi dall'elettorato passivo i professori che sono stati nominati in seguito ad un concorso, per il quale sia in corso una pratica di revisione, a norma del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 238.

 

          Art. 31.

     La presente legge sostituisce integralmente il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 602, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 2 agosto 1957, n. 699.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 2 agosto 1957, n. 699.

[4]  Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 2 agosto 1957, n. 699.

[5]  Articolo così sostituito dall'art. 5 della L. 2 agosto 1957, n. 699.

[6]  Lettera così sostituita dall'art. 5 della L. 2 agosto 1957, n. 699.

[7]  Lettera così sostituita dall'art. 5 della L. 2 agosto 1957, n. 699.

[8]  Articolo così sostituito dall'art. 6 della L. 2 agosto 1957, n. 699.

[9]  Articolo così sostituito dall'art. 7 della L. 2 agosto 1957, n. 699.

[10]  Articolo così sostituito dall'art. 8 della L. 2 agosto 1957, n. 699.

[11]  Comma così sostituito dall'art. 9 della L. 2 agosto 1957, n. 699.

[12]  Comma aggiunto dall'art. 9 della L. 2 agosto 1957, n. 699.

[13]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 27 febbraio 1955, n. 68.

[14]  Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 27 febbraio 1955, n. 68.

[15]  Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 27 febbraio 1955, n. 68.

[16]  Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 27 febbraio 1955, n. 68.

[17]  Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 27 febbraio 1955, n. 68.

[18]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 2 marzo 1963, n. 167.

[19]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 2 marzo 1963, n. 167.

[20]  Articolo così sostituito dall'art. 10 della L. 2 agosto 1957, n. 699.