§ 51.4.75 – L. 27 giugno 1997, n. 183.
Disposizioni in materia di procedimenti penali in fase di istruzione formale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:27/06/1997
Numero:183


Sommario
Art. 1.      1. Il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto [...]
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 51.4.75 – L. 27 giugno 1997, n. 183.

Disposizioni in materia di procedimenti penali in fase di istruzione formale.

(G.U. 27 giugno 1997, n. 148).

 

     Art. 1.

     1. Il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, prorogato da ultimo per effetto della legge 2 luglio 1996, n. 343, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997, limitatamente ai procedimenti nei quali siano contestati i delitti previsti dagli articoli 285, 286, 422 e 428 del codice penale.

 

          Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.