§ 52.1.55 – L. 13 luglio 1966, n. 610.
Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.1 danni di guerra
Data:13/07/1966
Numero:610


Sommario
Art. 1.      Ai proprietari che ricostruiscono fabbricati ad uso di abitazione siti in Comuni la cui popolazione risultante dal censimento del 1936 sia inferiore a 25.000 abitanti ed [...]
Art. 2.      Per i fabbricati di cui al precedente articolo, per i quali sussiste il diritto al contributo diretto in capitale, la parte non adibita ad abitazione, a qualsiasi uso [...]
Art. 3.      Il beneficio di cui ai precedenti articoli è concesso ai proprietari il cui patrimonio definitivamente accertato per l'anno 1945, ai fini dell'imposta ordinaria, non [...]
Art. 4.      Il contributo previsto dall'art. 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, nella misura stabilita dall'art. 1della presente legge, è concesso anche se l'unità immobiliare [...]
Art. 5.      Gli articoli 39e40 della legge 27 dicembre 1953, numero 968, e l'ultimo comma dell'art. 3 della legge 31 luglio 1954, n. 607, sono abrogati
Art. 6.      I fabbricati rurali, anche se adibiti solo parzialmente ad uso di abitazione, possono usufruire dei contributi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge e 45 [...]
Art. 7.      Il limite di lire 500.000 previsto dal terzo comma dell'art. 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, è elevato a lire 2.000.000; il periodo massimo previsto dal quarto [...]
Art. 8.      Nei casi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge e dall'articolo 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, la maggiorazione di cui all'articolo 50 della [...]
Art. 9.      A modifica dell'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e del secondo comma dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1953, n. [...]
Art. 10.      A modifica dell'art. 4 della legge 31 luglio 1954, n. 607, qualora il danneggiato, od uno dei suoi aventi causa, limitatamente ai discendenti, ascendenti e coniuge, [...]
Art. 11.      E' concesso un premio di acceleramento pari ad un decimo della spesa ammissibile a contributo, determinata ai sensi delle lettere a), b) e c) dell'art. 27 della legge 27 [...]
Art. 12.      Avverso i provvedimenti del Ministero dei lavori pubblici emanati in base all'art. 1 della legge 31 luglio 1954, n. 607, è ammessa opposizione allo stesso Ministero, da [...]
Art. 13.      Il coefficiente di rivalutazione, di cui al secondo comma dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è stabilito annualmente, per quanto di competenza, con [...]
Art. 14.      Per la riparazione e ricostruzione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra, anche se trasferiti in altro luogo, si applicano le agevolazioni fiscali [...]
Art. 15.      Ai fini della concessione dei contributi previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 e successive integrazioni legislative, è [...]
Art. 16.      La parola "ripristinato" di cui all'art. 3 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238, è sostituita dalle parole (omissis)
Art. 17.      I termini previsti dall'art. 1, dal secondo comma dell'art. 2 e dall'art. 3 della legge 28 marzo 1957, n. 222, nonchè il termine previsto dall'art. 8 della legge 11 [...]
Art. 18.      L'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione è autorizzato, previo parere del Comitato interministeriale del credito, ad emettere serie speciali di [...]
Art. 19.      Le cartelle emesse ai sensi dell'art. 18 sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, sono ammesse di diritto alle [...]
Art. 20.      Il termine di cui all'art. 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, per l'inclusione da parte del Ministero dei lavori pubblici dei Comuni sinistrati dalla guerra negli [...]
Art. 21.      Gli articoli 4,5,6,79 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, sono sostituiti dal seguente articolo
Art. 22.      Allo scopo di provvedere alla manutenzione straordinaria nonchè ai lavori di completamento ed alle indennità di espropriazione o acquisto suoli riguardanti la [...]
Art. 23.      I nuovi e maggiori benefici della presente legge si applicano ai proprietari che abbiano iniziato i lavori di ricostruzione o di riparazione a partire dal 1° luglio 1965
Art. 24.      Con l'entrata in vigore della presente legge s'intendono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa incompatibili


§ 52.1.55 – L. 13 luglio 1966, n. 610.

Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra.

(G.U. 8 agosto 1966, n. 196).

 

     Art. 1.

     Ai proprietari che ricostruiscono fabbricati ad uso di abitazione siti in Comuni la cui popolazione risultante dal censimento del 1936 sia inferiore a 25.000 abitanti ed in quelli nei quali vi sia stata una percentuale di distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad uso di abitazione, è concesso un contributo diretto in capitale in ragione dell'80 per cento della base di commisurazione del contributo determinata a norma delle lettere a), b) e c) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sino a lire 4.000.000 per unità immobiliare preesistente agli eventi bellici, anche se l'importo dei lavori sia superiore a tale somma.

     Detto beneficio è limitato ai fabbricati che prima degli eventi bellici avevano una accertata consistenza non superiore a 8 unità di abitazione, nonchè ai proprietari di non oltre due unità immobiliari anche se facevano parte di un fabbricato superiore a 8 unità di abitazione.

     Nella costruzione delle unità immobiliari aventi diritto al contributo di cui sopra, il proprietario può ridurre la ricostruzione ad un limite di volume corrispondente alla spesa ammissibile a contributo di lire 4 milioni per ogni unità immobiliare.

 

          Art. 2.

     Per i fabbricati di cui al precedente articolo, per i quali sussiste il diritto al contributo diretto in capitale, la parte non adibita ad abitazione, a qualsiasi uso destinata, è ammessa al contributo medesimo, fermo restante il limite previsto dall'art. 44 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

 

          Art. 3.

     Il beneficio di cui ai precedenti articoli è concesso ai proprietari il cui patrimonio definitivamente accertato per l'anno 1945, ai fini dell'imposta ordinaria, non superi le lire 300.000, purchè il loro reddito definitivamente accertato ai fini dell'imposta complementare per lo stesso anno non superi le lire 60.000. Tale limite è elevato a lire 100.000 se la complementare grava sui redditi professionali di categoria C/1.

     Nel computo del reddito non si tiene conto della quota relativa ai redditi di lavoro subordinato assoggettati all'imposta complementare. Per le persone giuridiche si fa riferimento all'imposta patrimoniale.

 

          Art. 4.

     Il contributo previsto dall'art. 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, nella misura stabilita dall'art. 1della presente legge, è concesso anche se l'unità immobiliare faceva parte prima dell'evento bellico di un fabbricato costituito da più unità immobiliari.

     Tale contributo viene concesso anche agli aventi causa del proprietario danneggiato, limitatamente ai discendenti, ascendenti e al coniuge.

 

          Art. 5.

     Gli articoli 39e40 della legge 27 dicembre 1953, numero 968, e l'ultimo comma dell'art. 3 della legge 31 luglio 1954, n. 607, sono abrogati.

     Ove i danneggiati provvedano alla riparazione dei fabbricati destinati ad uso di abitazione, è concesso il contributo di cui all'art. 42 della legge 27 dicembre 1953, n. 968. Nel caso che il danneggiato si trovi nelle condizioni previste dal precedente art. 3, viene concesso il contributo di cui all'art. 1 della presente legge.

 

          Art. 6.

     I fabbricati rurali, anche se adibiti solo parzialmente ad uso di abitazione, possono usufruire dei contributi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge e 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni.

     Per la parte di tali fabbricati non adibiti ad uso di abitazione, nonchè per quella annessa, non si applica la limitazione prevista dall'art. 44 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

     All'erogazione di detti contributi provvede il Ministero dei lavori pubblici con le norme procedurali previste dall'art. 3 della legge 31 luglio 1954, n. 607.

 

          Art. 7.

     Il limite di lire 500.000 previsto dal terzo comma dell'art. 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, è elevato a lire 2.000.000; il periodo massimo previsto dal quarto comma dello stesso articolo è portato da quattro a sei anni.

 

          Art. 8.

     Nei casi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge e dall'articolo 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, la maggiorazione di cui all'articolo 50 della predetta legge n. 968 ed all'art. 1 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, è stabilita nella misura del 5 per cento della spesa ammissibile a contributo.

     I compiti dell'ISES di cui all'art. 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, e successive integrazioni legislative, sono estesi alla riparazione dei fabbricati danneggiati dalla guerra.

     Le maggiorazioni di cui al primo comma sono estese alla riparazione dei fabbricati danneggiati dalla guerra.

 

          Art. 9.

     A modifica dell'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e del secondo comma dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ove gli altri comproprietari non avanzino domanda di ripristino entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il comproprietario che intende procedere al ripristino può, nell'interesse ed in nome della comproprietà, presentare domanda, notificandola altresì agli altri comproprietari, eseguire i lavori e riscuotere il contributo, impegnare la comproprietà stessa nei confronti dell'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione e dell'ISES e di ogni altro Ente finanziario per l'assunzione di mutui ipotecari e per lo sconto delle annualità di contributo statale. Lo Stato resta estraneo ai rapporti fra i comproprietari.

 

          Art. 10.

     A modifica dell'art. 4 della legge 31 luglio 1954, n. 607, qualora il danneggiato, od uno dei suoi aventi causa, limitatamente ai discendenti, ascendenti e coniuge, abbia trasferito, o trasferisca entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, il proprio domicilio in Comune diverso da quello nel quale sorgeva il fabbricato al momento del danno, semprechè nell'ambito della stessa regione, e trattisi di fabbricato con accertata consistenza, prima dell'evento bellico, non superiore ad 8 unità immobiliari, il ripristino può essere consentito nel Comune di nuovo domicilio.

     Per usufruire di detta autorizzazione sia il danneggiato sia l'eventuale avente causa, richiedente della stessa, deve ricadere nelle condizioni patrimoniali e di reddito di cui all'art. 3della presente legge.

 

          Art. 11.

     E' concesso un premio di acceleramento pari ad un decimo della spesa ammissibile a contributo, determinata ai sensi delle lettere a), b) e c) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari dei fabbricati distrutti dalla guerra, i quali provvedano alla ricostruzione dei fabbricati stessi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Il premio è corrisposto dopo avere verificata la regolare esecuzione dei lavori e con le stesse modalità di pagamento del contributo.

 

          Art. 12.

     Avverso i provvedimenti del Ministero dei lavori pubblici emanati in base all'art. 1 della legge 31 luglio 1954, n. 607, è ammessa opposizione allo stesso Ministero, da prodursi entro 30 giorni dalla notificazione dei provvedimenti stessi.

     Il Ministero dei lavori pubblici decide definitivamente sentita la Commissione centrale, di cui all'art. 20 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

     E' ammessa entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la presentazione di ricorso avverso i provvedimenti emessi dal Ministero dei lavori pubblici prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 13.

     Il coefficiente di rivalutazione, di cui al secondo comma dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è stabilito annualmente, per quanto di competenza, con decreto del Ministro per i lavori pubblici in base ai dati dell'Istituto centrale di statistica.

 

          Art. 14.

     Per la riparazione e ricostruzione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra, anche se trasferiti in altro luogo, si applicano le agevolazioni fiscali previste dagli articoli da 66 a 72 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

     Rimane in vigore l'esenzione dall'imposta generale sull'entrata per i contratti di appalto dei lavori, prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322.

 

          Art. 15.

     Ai fini della concessione dei contributi previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 e successive integrazioni legislative, è cespite ogni parte dell'immobile che, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 14 aprile 1939, n. 652, era da considerare, al momento del danno, come unità immobiliare.

 

          Art. 16.

     La parola "ripristinato" di cui all'art. 3 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238, è sostituita dalle parole (omissis).

 

          Art. 17.

     I termini previsti dall'art. 1, dal secondo comma dell'art. 2 e dall'art. 3 della legge 28 marzo 1957, n. 222, nonchè il termine previsto dall'art. 8 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, già prorogati al 30 giugno 1965 dalla legge 6 luglio 1960, n. 678, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1970.

 

          Art. 18.

     L'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione è autorizzato, previo parere del Comitato interministeriale del credito, ad emettere serie speciali di cartelle entro il limite di 10 miliardi all'anno per un periodo di cinque anni, per la concessione di mutui e per lo sconto di contributi o di indennizzi, ai sensi delle leggi 5 gennaio 1953, n. 1, e 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni.

 

          Art. 19.

     Le cartelle emesse ai sensi dell'art. 18 sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche Amministrazioni.

     La Cassa depositi e prestiti, gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza, nonchè gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento e di statuto ad investire le loro disponibilità nelle cartelle predette.

 

          Art. 20.

     Il termine di cui all'art. 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, per l'inclusione da parte del Ministero dei lavori pubblici dei Comuni sinistrati dalla guerra negli elenchi di quelli cui è fatto l'obbligo di adottare un piano di ricostruzione, è prorogato fino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

     La seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     E' prorogata al 31 dicembre 1970 l'efficacia dei piani che scadono prima di tale data e che non siano stati compiutamente realizzati.

 

          Art. 21.

     Gli articoli 4,5,6,79 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, sono sostituiti dal seguente articolo:

     (Omissis).

 

          Art. 22.

     Allo scopo di provvedere alla manutenzione straordinaria nonchè ai lavori di completamento ed alle indennità di espropriazione o acquisto suoli riguardanti la costruzione di alloggi per senza tetto fatte dallo Stato, dall'AMG o col concorso statale della spesa, in base al decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, numero 305; decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517; decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261; legge 25 giugno 1949, n. 409; legge 1° ottobre 1951, n. 1141; legge 28 marzo 1957, n. 222; legge 6 luglio 1960, n. 678, verrà stanziata sul nuovo capitolo dell'esercizio 1967 e sul capitolo corrispondente degli esercizi 1968 e 1969 la somma di lire 600 milioni in gestione dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

 

          Art. 23.

     I nuovi e maggiori benefici della presente legge si applicano ai proprietari che abbiano iniziato i lavori di ricostruzione o di riparazione a partire dal 1° luglio 1965.

     Il contributo statale trentennale sotto forma di contributo rateale decorre dalla data del certificato di regolare esecuzione.

     Il contributo statale trentennale, sotto forma di concorso dello Stato nell'ammortamento del mutuo, decorre dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo stesso.

 

          Art. 24.

     Con l'entrata in vigore della presente legge s'intendono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa incompatibili.