Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 52. Guerra |
Capitolo: | 52.1 danni di guerra |
Data: | 13/07/1966 |
Numero: | 610 |
Sommario |
Art. 1. Ai proprietari che ricostruiscono fabbricati ad uso di abitazione siti in Comuni la cui popolazione risultante dal censimento del 1936 sia inferiore a 25.000 abitanti ed [...] |
Art. 2. Per i fabbricati di cui al precedente articolo, per i quali sussiste il diritto al contributo diretto in capitale, la parte non adibita ad abitazione, a qualsiasi uso [...] |
Art. 3. Il beneficio di cui ai precedenti articoli è concesso ai proprietari il cui patrimonio definitivamente accertato per l'anno 1945, ai fini dell'imposta ordinaria, non [...] |
Art. 4. Il contributo previsto dall'art. 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, nella misura stabilita dall'art. 1della presente legge, è concesso anche se l'unità immobiliare [...] |
Art. 5. Gli articoli 39e40 della legge 27 dicembre 1953, numero 968, e l'ultimo comma dell'art. 3 della legge 31 luglio 1954, n. 607, sono abrogati |
Art. 6. I fabbricati rurali, anche se adibiti solo parzialmente ad uso di abitazione, possono usufruire dei contributi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge e 45 [...] |
Art. 7. Il limite di lire 500.000 previsto dal terzo comma dell'art. 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, è elevato a lire 2.000.000; il periodo massimo previsto dal quarto [...] |
Art. 8. Nei casi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge e dall'articolo 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, la maggiorazione di cui all'articolo 50 della [...] |
Art. 9. A modifica dell'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e del secondo comma dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1953, n. [...] |
Art. 10. A modifica dell'art. 4 della legge 31 luglio 1954, n. 607, qualora il danneggiato, od uno dei suoi aventi causa, limitatamente ai discendenti, ascendenti e coniuge, [...] |
Art. 11. E' concesso un premio di acceleramento pari ad un decimo della spesa ammissibile a contributo, determinata ai sensi delle lettere a), b) e c) dell'art. 27 della legge 27 [...] |
Art. 12. Avverso i provvedimenti del Ministero dei lavori pubblici emanati in base all'art. 1 della legge 31 luglio 1954, n. 607, è ammessa opposizione allo stesso Ministero, da [...] |
Art. 13. Il coefficiente di rivalutazione, di cui al secondo comma dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è stabilito annualmente, per quanto di competenza, con [...] |
Art. 14. Per la riparazione e ricostruzione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra, anche se trasferiti in altro luogo, si applicano le agevolazioni fiscali [...] |
Art. 15. Ai fini della concessione dei contributi previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 e successive integrazioni legislative, è [...] |
Art. 16. La parola "ripristinato" di cui all'art. 3 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238, è sostituita dalle parole (omissis) |
Art. 17. I termini previsti dall'art. 1, dal secondo comma dell'art. 2 e dall'art. 3 della legge 28 marzo 1957, n. 222, nonchè il termine previsto dall'art. 8 della legge 11 [...] |
Art. 18. L'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione è autorizzato, previo parere del Comitato interministeriale del credito, ad emettere serie speciali di [...] |
Art. 19. Le cartelle emesse ai sensi dell'art. 18 sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, sono ammesse di diritto alle [...] |
Art. 20. Il termine di cui all'art. 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, per l'inclusione da parte del Ministero dei lavori pubblici dei Comuni sinistrati dalla guerra negli [...] |
Art. 21. Gli articoli 4,5,6,79 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, sono sostituiti dal seguente articolo |
Art. 22. Allo scopo di provvedere alla manutenzione straordinaria nonchè ai lavori di completamento ed alle indennità di espropriazione o acquisto suoli riguardanti la [...] |
Art. 23. I nuovi e maggiori benefici della presente legge si applicano ai proprietari che abbiano iniziato i lavori di ricostruzione o di riparazione a partire dal 1° luglio 1965 |
Art. 24. Con l'entrata in vigore della presente legge s'intendono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa incompatibili |
§ 52.1.55 – L. 13 luglio 1966, n. 610.
Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra.
(G.U. 8 agosto 1966, n. 196).
Ai proprietari che ricostruiscono fabbricati ad uso di abitazione siti in Comuni la cui popolazione risultante dal censimento del 1936 sia inferiore a 25.000 abitanti ed in quelli nei quali vi sia stata una percentuale di distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad uso di abitazione, è concesso un contributo diretto in capitale in ragione dell'80 per cento della base di commisurazione del contributo determinata a norma delle lettere a), b) e c) dell'art. 27 della
Detto beneficio è limitato ai fabbricati che prima degli eventi bellici avevano una accertata consistenza non superiore a 8 unità di abitazione, nonchè ai proprietari di non oltre due unità immobiliari anche se facevano parte di un fabbricato superiore a 8 unità di abitazione.
Nella costruzione delle unità immobiliari aventi diritto al contributo di cui sopra, il proprietario può ridurre la ricostruzione ad un limite di volume corrispondente alla spesa ammissibile a contributo di lire 4 milioni per ogni unità immobiliare.
Per i fabbricati di cui al precedente articolo, per i quali sussiste il diritto al contributo diretto in capitale, la parte non adibita ad abitazione, a qualsiasi uso destinata, è ammessa al contributo medesimo, fermo restante il limite previsto dall'art. 44 della
Il beneficio di cui ai precedenti articoli è concesso ai proprietari il cui patrimonio definitivamente accertato per l'anno 1945, ai fini dell'imposta ordinaria, non superi le lire 300.000, purchè il loro reddito definitivamente accertato ai fini dell'imposta complementare per lo stesso anno non superi le lire 60.000. Tale limite è elevato a lire 100.000 se la complementare grava sui redditi professionali di categoria C/1.
Nel computo del reddito non si tiene conto della quota relativa ai redditi di lavoro subordinato assoggettati all'imposta complementare. Per le persone giuridiche si fa riferimento all'imposta patrimoniale.
Il contributo previsto dall'art. 45 della
Tale contributo viene concesso anche agli aventi causa del proprietario danneggiato, limitatamente ai discendenti, ascendenti e al coniuge.
Gli articoli 39e40 della
Ove i danneggiati provvedano alla riparazione dei fabbricati destinati ad uso di abitazione, è concesso il contributo di cui all'art. 42 della
I fabbricati rurali, anche se adibiti solo parzialmente ad uso di abitazione, possono usufruire dei contributi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge e 45 della
Per la parte di tali fabbricati non adibiti ad uso di abitazione, nonchè per quella annessa, non si applica la limitazione prevista dall'art. 44 della
All'erogazione di detti contributi provvede il Ministero dei lavori pubblici con le norme procedurali previste dall'art. 3 della
Il limite di lire 500.000 previsto dal terzo comma dell'art. 2 della
Nei casi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge e dall'articolo 45 della
I compiti dell'ISES di cui all'art. 2 della
Le maggiorazioni di cui al primo comma sono estese alla riparazione dei fabbricati danneggiati dalla guerra.
A modifica dell'art. 19 del
A modifica dell'art. 4 della
Per usufruire di detta autorizzazione sia il danneggiato sia l'eventuale avente causa, richiedente della stessa, deve ricadere nelle condizioni patrimoniali e di reddito di cui all'art. 3della presente legge.
E' concesso un premio di acceleramento pari ad un decimo della spesa ammissibile a contributo, determinata ai sensi delle lettere a), b) e c) dell'art. 27 della
Il premio è corrisposto dopo avere verificata la regolare esecuzione dei lavori e con le stesse modalità di pagamento del contributo.
Avverso i provvedimenti del Ministero dei lavori pubblici emanati in base all'art. 1 della
Il Ministero dei lavori pubblici decide definitivamente sentita la Commissione centrale, di cui all'art. 20 della
E' ammessa entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la presentazione di ricorso avverso i provvedimenti emessi dal Ministero dei lavori pubblici prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Il coefficiente di rivalutazione, di cui al secondo comma dell'articolo 27 della
Per la riparazione e ricostruzione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra, anche se trasferiti in altro luogo, si applicano le agevolazioni fiscali previste dagli articoli da 66 a 72 della
Rimane in vigore l'esenzione dall'imposta generale sull'entrata per i contratti di appalto dei lavori, prevista dal
Ai fini della concessione dei contributi previsti dalla
La parola "ripristinato" di cui all'art. 3 della
I termini previsti dall'art. 1, dal secondo comma dell'art. 2 e dall'art. 3 della
L'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione è autorizzato, previo parere del Comitato interministeriale del credito, ad emettere serie speciali di cartelle entro il limite di 10 miliardi all'anno per un periodo di cinque anni, per la concessione di mutui e per lo sconto di contributi o di indennizzi, ai sensi delle leggi 5 gennaio 1953, n. 1, e 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni.
Le cartelle emesse ai sensi dell'art. 18 sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche Amministrazioni.
La Cassa depositi e prestiti, gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza, nonchè gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento e di statuto ad investire le loro disponibilità nelle cartelle predette.
Il termine di cui all'art. 2 della
La seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 11 della
(Omissis).
E' prorogata al 31 dicembre 1970 l'efficacia dei piani che scadono prima di tale data e che non siano stati compiutamente realizzati.
Gli articoli 4,5,6,79 della
(Omissis).
Allo scopo di provvedere alla manutenzione straordinaria nonchè ai lavori di completamento ed alle indennità di espropriazione o acquisto suoli riguardanti la costruzione di alloggi per senza tetto fatte dallo Stato, dall'AMG o col concorso statale della spesa, in base al
I nuovi e maggiori benefici della presente legge si applicano ai proprietari che abbiano iniziato i lavori di ricostruzione o di riparazione a partire dal 1° luglio 1965.
Il contributo statale trentennale sotto forma di contributo rateale decorre dalla data del certificato di regolare esecuzione.
Il contributo statale trentennale, sotto forma di concorso dello Stato nell'ammortamento del mutuo, decorre dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo stesso.
Con l'entrata in vigore della presente legge s'intendono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa incompatibili.