§ 38.4.1b - Legge 6 luglio 1960, n. 678.
Proroga dei termini previsti dalla legge 28 marzo 1957, n. 222, e dalla legge 11 febbraio 1958, n. 83.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.4 disciplina generale
Data:06/07/1960
Numero:678


Sommario
Art. unico.      I termini previsti dall'art. 1, dal secondo comma dell'art. 2 e dall'art. 3 della legge 28 marzo 1957, n. 222, nonchè il termine previsto dall'art. 8 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, sono [...]


§ 38.4.1b - Legge 6 luglio 1960, n. 678. [1]

Proroga dei termini previsti dalla legge 28 marzo 1957, n. 222, e dalla legge 11 febbraio 1958, n. 83.

(G.U. 18 luglio 1960, n. 175).

 

     Art. unico.

     I termini previsti dall'art. 1, dal secondo comma dell'art. 2 e dall'art. 3 della legge 28 marzo 1957, n. 222, nonchè il termine previsto dall'art. 8 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, sono prorogati al 30 giugno 1965.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.