Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 50. Giurisdizione |
Capitolo: | 50.2 giurisdizione amministrativa |
Data: | 26/02/2004 |
Numero: | 45 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonchè interventi per l'amministrazione della giustizia, è convertito [...] |
§ 50.2.41 - L. 26 febbraio 2004, n. 45.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia.
(G.U. 27 febbraio 2004, n. 48)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 354
All'articolo 1:
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Fino alla nomina degli esperti secondo le modalità di cui al presente articolo, restano in servizio gli esperti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le modalità dei rispettivi incarichi";
il comma 2 è sostituito dai seguenti:
"2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa di 35.957 curo a decorrere dall'anno 2004.
2-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa di 9.387 curo a decorrere dall'anno 2004".
Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - (Modifica dell'articolo 19 del
"Art. 19. - (Magistrati). - 1. II numero massimo dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati al Ministero non deve superare le 65 unità"".
All'articolo 2:
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. All'articolo 245 del
All'articolo 3:
al comma 1, capoverso "Art. 132", comma 1, le parole: "i dati relativi al traffico sono conservati dal fornitore per trenta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi";
al comma 1, capoverso "Art. 132", comma 2, dopo le parole: "i dati" sono inserite le seguenti: "relativi al traffico telefonico" e le parole: "trenta mesi e possono essere richiesti esclusivamente per finalità di accertamento e repressione dei delitti" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti";
al comma 1, capoverso "Art. 132", comma 3, le parole: "dell'autorità giudiziaria, d'ufficio o su istanza" sono sostituite dalle seguenti: "del giudice su istanza del pubblico ministero o" e sono aggiunte, in fine, le parole: ", ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante";
al comma 1, capoverso "Art. 132", il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l'acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonchè dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici";
al comma 1, capoverso "Art. 132", comma 5, l'alinea è sostituito dal seguente: "5. II trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17, volti anche a:";
al comma 1, capoverso "Art. 132", comma 5, alla lettera c), le parole: "di accesso ai" sono sostituite dalle seguenti: "di trattamento dei" e le parole: "l'accesso sia consentito" sono sostituite dalle seguenti: "l'utilizzazione dei dati sia consentita";
al comma 1, capoverso "Art. 132", il comma 6 è soppresso.
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: "Fino alla data del 31 dicembre 2005 per la conservazione del traffico si osserva il termine della prescrizione di cui all'articolo 4, comma 2, del
L'articolo 5 è soppresso.
Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:
"Art. 6-bis. -,(Posizioni vicarie nelle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa e nell'Avvocatura generale dello Stato). - 1. Nell'ordinamento della magistratura ordinaria è istituito il posto di Procuratore generale aggiunto presso la Corte suprema di cassazione, parificato a ogni effetto giuridico ed economico, escluso l'incremento retributivo di cui al presente comma, a quello del Presidente aggiunto della stessa Corte. E' contestualmente soppresso un posto di avvocato generale presso la Corte suprema di cassazione.
La tabella B allegata alla
2. Nell'ordinamento della magistratura amministrativa è istituito il posto di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, parificato a ogni effetto giuridico ed economico, escluso l'incremento retributivo di cui al presente comma, a quello del Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, con conseguente incremento di una unità nella dotazione organica complessiva. La tabella A allegata alla
3. Nell'ordinamento della magistratura contabile sono istituiti il posto di Presidente aggiunto della Corte dei conti, parificato a ogni effetto giuridico ed economico a quello del Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, nonchè il posto di Procuratore generale aggiunto della Corte dei conti, parificato a ogni effetto giuridico ed economico a quello di presidente di sezione della Corte dei conti. Il Presidente aggiunto della Corte dei conti, oltre a svolgere le funzioni di presidente di una sezione della Corte dei conti, sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il Presidente della Corte dei conti e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Il Procuratore generale aggiunto della Corte dei conti sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il Procuratore generale della Corte dei conti e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Sono contestualmente soppressi due posti di presidente di sezione della Corte dei conti di cui all'articolo 1, comma 8-bis, del
4. Nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato è istituito il posto di Avvocato generale aggiunto, parificato a ogni effetto giuridico ed economico a quello del Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione. E' contestualmente soppresso un posto di vice avvocato generale. La tabella A allegata alla
L'Avvocato generale aggiunto sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, l'Avvocato generale dello Stato e lo coadiuva nei compiti affidatigli. All'Avvocato generale dello Stato è riconosciuto un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico previsto per il Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il Primo Presidente della stessa Corte.
5. Per l'attuazione delle disposizioni dei presente articolo è autorizzata la spesa di 614.120 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al
All'articolo 8:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"l. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 6 del presente decreto è autorizzata la spesa complessiva di 745.344 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia".