§ 50.2.41 - L. 26 febbraio 2004, n. 45.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:50. Giurisdizione
Capitolo:50.2 giurisdizione amministrativa
Data:26/02/2004
Numero:45


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonchè interventi per l'amministrazione della giustizia, è convertito [...]


§ 50.2.41 - L. 26 febbraio 2004, n. 45.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia.

(G.U. 27 febbraio 2004, n. 48)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonchè interventi per l'amministrazione della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 354

 

All'articolo 1:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Fino alla nomina degli esperti secondo le modalità di cui al presente articolo, restano in servizio gli esperti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le modalità dei rispettivi incarichi";

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa di 35.957 curo a decorrere dall'anno 2004.

2-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa di 9.387 curo a decorrere dall'anno 2004".

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

"Art. 1-bis. - (Modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300). - 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, in ordine agli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri o con i singoli Ministri, nonchè dall'articolo 5 del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 gennaio 2003, n. 1, a far data dal 1° luglio 2004, l'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

"Art. 19. - (Magistrati). - 1. II numero massimo dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati al Ministero non deve superare le 65 unità"".

All'articolo 2:

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. All'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni"".

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso "Art. 132", comma 1, le parole: "i dati relativi al traffico sono conservati dal fornitore per trenta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi";

al comma 1, capoverso "Art. 132", comma 2, dopo le parole: "i dati" sono inserite le seguenti: "relativi al traffico telefonico" e le parole: "trenta mesi e possono essere richiesti esclusivamente per finalità di accertamento e repressione dei delitti" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti";

al comma 1, capoverso "Art. 132", comma 3, le parole: "dell'autorità giudiziaria, d'ufficio o su istanza" sono sostituite dalle seguenti: "del giudice su istanza del pubblico ministero o" e sono aggiunte, in fine, le parole: ", ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante";

al comma 1, capoverso "Art. 132", il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l'acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonchè dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici";

al comma 1, capoverso "Art. 132", comma 5, l'alinea è sostituito dal seguente: "5. II trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17, volti anche a:";

al comma 1, capoverso "Art. 132", comma 5, alla lettera c), le parole: "di accesso ai" sono sostituite dalle seguenti: "di trattamento dei" e le parole: "l'accesso sia consentito" sono sostituite dalle seguenti: "l'utilizzazione dei dati sia consentita";

al comma 1, capoverso "Art. 132", il comma 6 è soppresso.

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: "Fino alla data del 31 dicembre 2005 per la conservazione del traffico si osserva il termine della prescrizione di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 " sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e glì accorgimenti prescritti ai sensi dell'articolo 132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171".

L'articolo 5 è soppresso.

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

"Art. 6-bis. -,(Posizioni vicarie nelle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa e nell'Avvocatura generale dello Stato). - 1. Nell'ordinamento della magistratura ordinaria è istituito il posto di Procuratore generale aggiunto presso la Corte suprema di cassazione, parificato a ogni effetto giuridico ed economico, escluso l'incremento retributivo di cui al presente comma, a quello del Presidente aggiunto della stessa Corte. E' contestualmente soppresso un posto di avvocato generale presso la Corte suprema di cassazione.

La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, è conformemente modificata. Il Procuratore generale aggiunto presso la Corte suprema di cassazione sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il Procuratore generale presso la stessa Corte e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Al Procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione è riconosciuto un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico previsto per il Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il Primo Presidente della stessa Corte.

2. Nell'ordinamento della magistratura amministrativa è istituito il posto di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, parificato a ogni effetto giuridico ed economico, escluso l'incremento retributivo di cui al presente comma, a quello del Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, con conseguente incremento di una unità nella dotazione organica complessiva. La tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, è conformemente modificata. II Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, oltre a svolgere le funzioni di presidente di una sezione del Consiglio di Stato, sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio di Stato e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Al Presidente del Consiglio di Stato è riconosciuto un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico previsto per il Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il Primo Presidente della stessa Corte.

3. Nell'ordinamento della magistratura contabile sono istituiti il posto di Presidente aggiunto della Corte dei conti, parificato a ogni effetto giuridico ed economico a quello del Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, nonchè il posto di Procuratore generale aggiunto della Corte dei conti, parificato a ogni effetto giuridico ed economico a quello di presidente di sezione della Corte dei conti. Il Presidente aggiunto della Corte dei conti, oltre a svolgere le funzioni di presidente di una sezione della Corte dei conti, sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il Presidente della Corte dei conti e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Il Procuratore generale aggiunto della Corte dei conti sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il Procuratore generale della Corte dei conti e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Sono contestualmente soppressi due posti di presidente di sezione della Corte dei conti di cui all'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni. La tabella B allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e successive modificazioni, è conformemente modificata. Al Presidente della Corte dei conti è riconosciuto un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico previsto per il Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il Primo Presidente della stessa Corte. II Procuratore generale della Corte dei conti è parificato a ogni effetto giuridico ed economico al Presidente aggiunto della Corte dei conti.

4. Nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato è istituito il posto di Avvocato generale aggiunto, parificato a ogni effetto giuridico ed economico a quello del Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione. E' contestualmente soppresso un posto di vice avvocato generale. La tabella A allegata alla legge 3 aprile 1979, n. 103, e successive modificazioni, è conformemente modificata.

L'Avvocato generale aggiunto sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, l'Avvocato generale dello Stato e lo coadiuva nei compiti affidatigli. All'Avvocato generale dello Stato è riconosciuto un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico previsto per il Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il Primo Presidente della stessa Corte.

5. Per l'attuazione delle disposizioni dei presente articolo è autorizzata la spesa di 614.120 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350".

All'articolo 8:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

"l. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 6 del presente decreto è autorizzata la spesa complessiva di 745.344 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia".