§ 71.2.160 - Legge 10 gennaio 2003, n. 1.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:10/01/2003
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate [...]


§ 71.2.160 - Legge 10 gennaio 2003, n. 1.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia

(G.U. 11 gennaio 2003, n. 8)

 

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

ALLEGATO

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 11 NOVEMBRE 2002, N. 251

 

     Il Capo I è soppresso.

     All'articolo 5:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico all'attività del Governo in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, il numero massimo dei magistrati che possono essere collocati fuori dal ruolo organico della magistratura per essere destinati al Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è elevato da 50 a 62 unità fino al 30 giugno 2004".

     La rubrica del Capo II è sostituita dalla seguente:

     "Disposizioni in tema di magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura".

     All'articolo 6:

     al comma 1, capoverso 3-ter, lettera f, le parole: "decreto di rinvio" sono sostituite dalle seguenti: "ordinanza di rinvio";

     dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     "1-bis. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge n. 374 del 1991, le parole: "e 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: ", 3-bis e 3-ter““.

     L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

     "Art. 8. - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6 del presente decreto, valutati in 103.433 euro per l'anno 2002 ed in 827.464 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni".

     L'Allegato A è soppresso.