§ 71.3.178 - Legge 5 marzo 1991, n. 71.
Dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture circondariali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:05/03/1991
Numero:71


Sommario
Art. unico. 


§ 71.3.178 - Legge 5 marzo 1991, n. 71.

Dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture circondariali.

(G.U. 9 marzo 1991, n. 58).

 

     Art. unico.

     1. Gli uffici direttivi di procuratore della Repubblica presso le preture circondariali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sono conferiti a magistrati con funzioni di cassazione. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno la titolarità dei predetti uffici, la conservano con la qualifica loro spettante. Il passaggio al ruolo organico dei magistrati di cassazione ha luogo alla data di entrata in vigore della presente legge per i magistrati con la qualifica di magistrato di cassazione e, per i magistrati che non abbiano ancora conseguito tale qualifica, alla data del conseguimento della stessa.

     2. La tabella B allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, già sostituita dalla tabella B allegata al decreto legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1981, n. 261, e successivamente dalla tabella B allegata al decreto legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

 

TABELLA B [1]

 

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

 

 

 

 

TABELLA B [2]

 

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

 

 


[1] Tabella così sostituita, da ultimo, dall'art. 17 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 45, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 15. Per il testo previgente, vedi infra. Per un'ulteriore sostituzione, vedi l'art. 5 della L. 9 agosto 2024, n. 114.

[2] Tabella così sostituita, da ultimo, dall'art. 8 del D.Lgs. 23 novembre 2023, n. 182. Testo previgente alla sostituzione apportata dal D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 45.