§ 46.9.88 - Legge 30 ottobre 1969, n. 803.
Norme in materia di avanzamento per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in particolari situazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:30/10/1969
Numero:803


Sommario
Art. 1.      La lettera b) dell'art. 4 della legge 9 giugno 1964, n. 405, è sostituita dalla seguente (Omissis)
Art. 2.      Il terzo comma dell'art. 28 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, è sostituito dai seguenti (Omissis)
Art. 3.      Nell'articolo 13 della legge 29 marzo 1956, n. 288, modificato dall'articolo 77 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, l'espressione "servizio permanente effettivo" è [...]
Art. 4.      I capitani iscritti nel ruolo separato e limitato degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i quali non abbiano potuto o non possano maturare, prima [...]
Art. 5.      Agli effetti della partecipazione ai concorsi per esami di merito ai gradi di maresciallo di 3ª classe e di 1ª classe del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non [...]
Art. 6.      La nota b) in calce alla tabella G annessa alla legge 20 dicembre 1966, n. 1116, è soppressa
Art. 7.      Le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 408, sono estese al personale richiamato e trattenuto del Corpo delle guardie di [...]
Art. 8.      Gli effetti economici della presente legge decorrono della data della sua applicazione


§ 46.9.88 - Legge 30 ottobre 1969, n. 803.

Norme in materia di avanzamento per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in particolari situazioni.

(G.U. 22 novembre 1969, n. 295)

 

 

     Art. 1.

     La lettera b) dell'art. 4 della legge 9 giugno 1964, n. 405, è sostituita dalla seguente (Omissis).

 

          Art. 2.

     Il terzo comma dell'art. 28 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, è sostituito dai seguenti (Omissis).

 

          Art. 3.

     Nell'articolo 13 della legge 29 marzo 1956, n. 288, modificato dall'articolo 77 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, l'espressione "servizio permanente effettivo" è sostituita con (Omissis).

    A modifica dell'art. 45 della legge 29 marzo 1956, n. 288, il limite di età per il collocamento in congedo assoluto nel grado di maggiore è elevato da 64 a 65 anni.

 

          Art. 4.

     I capitani iscritti nel ruolo separato e limitato degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i quali non abbiano potuto o non possano maturare, prima del compimento del limite di età per la cessazione dal servizio, l'anzianità prevista dall'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 408, sono promossi al grado di maggiore con anzianità decorrente dal giorno precedente a quello del compimento del limite stesso.

     Sono riaperti i termini fino a 15 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge per la presentazione delle domande di iscrizione nel ruolo separato e limitato da parte dei capitani di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge 2 aprile 1968, n. 408, anche se collocati in ausiliaria dopo l'entrata in vigore della legge stessa.

 

          Art. 5.

     Agli effetti della partecipazione ai concorsi per esami di merito ai gradi di maresciallo di 3ª classe e di 1ª classe del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non sono di ostacolo i risultati negativi congeguiti in precedenti concorsi. Nei concorsi predetti sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 30 cinquantesimi nelle due prove scritte e non meno di 25 cinquantesimi in ciascuna di esse.

     Le promozioni per merito straordinario che vengono conferite ai sottufficiali ed ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai sensi degli articoli 104 e105 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e dell'art. 20 della legge 13 luglio 1965, n. 845, sono disposte con decorrenza dalla data del verificarsi dell'evento o dei fatti che determinarono le relative proposte.

     Ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, già scrutinati per l'avanzamento e dichiarati idonei, nei cui confronti il conferimento della promozione è stato sospeso, perchè collocati in aspettativa per infermità, la promozione stessa è conferita, in caso di giudizio di permanente fisica inidoneità di servizio, dal giorno precedente a quello del collocamento in congedo.

 

          Art. 6.

     La nota b) in calce alla tabella G annessa alla legge 20 dicembre 1966, n. 1116, è soppressa.

     Le promozioni ad appuntato di pubblica sicurezza, già conferite e da conferire in attuazione dell'art. 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, decorrono dalla data di compimento della prescritta anzianità, non anteriore comunque a quella di entrata in vigore della legge predetta, ovvero dalla successiva data in cui siano venuti a cessare gli effetti di cause tassativamente previste come ostative dalle norme di avanzamento.

     Fino al 31 dicembre 1970, agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, si prescinde, ove necessario, del possesso della qualifica di guardia scelta.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le promozioni ad anzianità ed a ruolo aperto dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono conferite con il criterio stabilito nel secondo comma del presente articolo.

 

          Art. 7.

     Le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 408, sono estese al personale richiamato e trattenuto del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, collocato in congedo nel periodo di tempo intercorrente tra le date di entrata in vigore della legge predetta e dellalegge 6 luglio 1962, n. 888.

     Al personale di cui al precedente comma ed al personale mantenuto in servizio ai sensi delleleggi 11 luglio 1956, n. 699, e6 luglio 1962, n. 888, cessato dal servizio con diritto a pensione, per limiti di età o per infermità dipendente da causa di servizio, nel periodo intercorrente tra le date di entrata in vigore dellalegge 26 luglio 1961, n. 709, e dellalegge 2 aprile 1968, n. 408, sono estese le disposizioni sulla concessione dell'indennità speciale annua in aggiunta al trattamento di quiescenza vigenti per il parigrado in servizio permanente e continuativo.

 

          Art. 8.

     Gli effetti economici della presente legge decorrono della data della sua applicazione.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire novecentomila per l'anno finanziario 1969, si provvede a carico degli stanziamenti del capitolo 1312 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.