§ 46.9.70 - Legge 9 giugno 1964, n. 405.
Norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:09/06/1964
Numero:405


Sommario
Art. 1.      La nomina ad ufficiale in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo col grado di sottotenente
Art. 2.      Le modalità di svolgimento del corso allievi ufficiali e del corso di applicazione, l'ordinamento degli studi, le materie di insegnamento ed i rispettivi piani di [...]
Art. 3.      L'ammissione all'Accademia per la frequenza del corso biennale di cui all'art. 1 ha luogo a seguito di concorso per esami bandito per un numero di posti non superiore a [...]
Art. 4.      I concorrenti, oltre quelli indicati nell'articolo precedente, debbono possedere i seguenti requisiti
Art. 5.      Gli esami di ammissione al primo anno di corso dell'Accademia consistono in una prova scritta di cultura generale ed una orale su materie comprese nei programmi [...]
Art. 6.      La Commissione giudicatrice delle prove di esame, nominata con decreto del Ministro per l'interno, è composta dal vice capo della polizia, che la presiede, dal tenente [...]
Art. 7.      I vincitori del concorso, di cui al comma secondo dell'art. 3, all'atto dell'ammissione all'Accademia sono nominati allievi ufficiali e contraggono una ferma biennale
Art. 8.      Agli allievi ufficiali è attribuita una indennità giornaliera pari a quella prevista per gli allievi dell'Accademia della guardia di finanza
Art. 9.      Sono a carico dell'Amministrazione le spese per il vitto degli allievi ufficiali, per la prima vestizione degli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo e [...]
Art. 10.      Gli allievi ufficiali ripetono un anno del corso se, per qualsiasi causa, in un anno sono stati assenti dal corso per più di 60 e fino a 180 giorni anche non [...]
Art. 11.      Sono dimessi dall'Accademia gli allievi che
Art. 12.      La pensione privilegiata ordinaria, spettante agli allievi dell'Accademia per infermità o lesioni riportate in servizio e per causa di servizio, è liquidata
Art. 13.      Gli allievi ufficiali che hanno superato gli esami finali del secondo anno di corso conseguono la nomina a sottotenente in servizio permanente nel Corpo delle guardie di [...]
Art. 14.      I sottotenenti in servizio permanente dopo la nomina, frequentano, presso l'Accademia del Corpo, un corso biennale di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente
Art. 15.      I sottotenenti che superino il corso di applicazione e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme sull'avanzamento conseguono la promozione al grado [...]
Art. 16.      Agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio permanente provenienti dai corsi dell'Accademia sono riconosciuti validi gli esami superati [...]
Art. 17.      Sono riconosciuti validi ai fini dell'ammissione ai corsi universitari di cui all'articolo precedente gli esami superati, durante il corso allievi ufficiali ed il corso [...]
Art. 18.      Per un periodo di sei anni dall'entrata in vigore della presente legge, il limite di età di cui al comma terzo dell'art. 3 è elevato ad anni trenta
Art. 19.      Per l'avanzamento al grado di tenente dei sottotenenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente [...]
Art. 20.      Le parole "ai gradi di capitano e di tenente", contenute nel primo comma dell'art. 65 della legge 29 marzo 1956, n. 288, sono sostituite con le parole (Omissis)
Art. 21.      Le disposizioni concernenti il reclutamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, contenute nella legge 26 gennaio 1942, n. 39, e nel [...]
Art. 22.      All'onere di lire 10 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64; di lire 10 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 20 milioni per gli anni [...]


§ 46.9.70 - Legge 9 giugno 1964, n. 405.

Norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(G.U. 16 giugno 1964, n. 146)

 

 

     Art. 1.

     La nomina ad ufficiale in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo col grado di sottotenente.

     Per conseguire la nomina è necessario aver compiuto con esito favorevole un corso biennale di istruzione presso l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il cui ordinamento è stabilito con decreto del Ministro per l'interno.

     L'Accademia provvede:

     ai corsi di istruzione per allievi ufficiali;

     ai corsi di applicazione, di aggiornamento e di specializzazione per ufficiali del servizio permanente.

 

          Art. 2.

     Le modalità di svolgimento del corso allievi ufficiali e del corso di applicazione, l'ordinamento degli studi, le materie di insegnamento ed i rispettivi piani di studio, le sessioni di esami, i criteri per l'attribuzione del punteggio di merito e la formazione della graduatoria finale dei corsi stessi, sono stabiliti con regolamento.

     La durata degli altri corsi di istruzione, le modalità del loro svolgimento, l'ordinamento degli studi e le materie d'insegnamento sono stabiliti con decreto del Ministro per l'interno.

     Con decreto del Ministro per l'interno sarà provveduto al conferimento degli incarichi d'insegnamento presso l'Accademia. La determinazione dei compensi da attribuire al personale incaricato è stabilita, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, con decreto del Ministro per l'interno da emanare di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 3.

     L'ammissione all'Accademia per la frequenza del corso biennale di cui all'art. 1 ha luogo a seguito di concorso per esami bandito per un numero di posti non superiore a quelli che presumibilmente si renderanno disponibili nell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza al 31 ottobre dell'anno in cui ha inizio il corso allievi ufficiali.

     Due terzi dei posti sono messi a concorso tra i cittadini italiani che alla data indicata nel comma precedente abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 23°.

     Il restante terzo è riservato ai sottufficiali in servizio nel Corpo che alla stessa data abbiano compiuto due anni di servizio da sottufficiale e non abbiano superato il 28° anno di età.

     Per l'ammissione al concorso non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione a pubblici impieghi.

 

          Art. 4.

     I concorrenti, oltre quelli indicati nell'articolo precedente, debbono possedere i seguenti requisiti:

     a) essere riconosciuti in possesso dell'attitudine psicofisica al servizio incondizionato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di ufficiali;

     b) essere in possesso del diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione magistrale o di abilitazione tecnica, rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli istituti tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici o per geometri [1];

     c) non essere stati già espulsi o dimessi dall'Accademia del Corpo perchè riprovati;

     d) non essere stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato o da Accademia militare.

     I concorrenti di cui al comma secondo dell'articolo precedente debbono avere sempre tenuto buona condotta morale e civile; se minorenni, debbono ottenere il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante; se già alle armi, debbono ricevere il nulla osta dell'autorità militare competente.

     I sottufficiali di pubblica sicurezza di cui al comma terzo del suddetto articolo non debbono aver riportato, durante l'ultimo quinquennio di servizio nel Corpo, punizioni di rigore o altra più grave.

 

          Art. 5.

     Gli esami di ammissione al primo anno di corso dell'Accademia consistono in una prova scritta di cultura generale ed una orale su materie comprese nei programmi d'insegnamento degli istituti d'istruzione media superiore indicate nel bando.

     I posti non coperti da una delle due categorie di concorrenti vengono portati in aumento ai posti riservati all'altra categoria.

 

          Art. 6.

     La Commissione giudicatrice delle prove di esame, nominata con decreto del Ministro per l'interno, è composta dal vice capo della polizia, che la presiede, dal tenente generale ispettore del Corpo, dal direttore della divisione Forze armate di polizia, dal direttore della divisione scuole di polizia, del comandante l'Accademia e da due professori di ruolo di istituto d'istruzione di secondo grado insegnanti di materie sulle quali verte il programma di esame, e da un docente universitario incaricato all'Accademia.

     Segretario della Commissione è un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, avente qualifica non superiore a direttore di sezione, o un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza avente grado non superiore a tenente colonnello.

 

          Art. 7.

     I vincitori del concorso, di cui al comma secondo dell'art. 3, all'atto dell'ammissione all'Accademia sono nominati allievi ufficiali e contraggono una ferma biennale.

     I vincitori del concorso, provenienti dai sottufficiali, per la durata del corso biennale, debbono rinunziare al grado rivestito e sono nominati allievi ufficiali.

     Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge agli allievi ufficiali sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni sullo stato dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in ferma.

     Il servizio prestato come allievo ufficiale è valido agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva.

 

          Art. 8.

     Agli allievi ufficiali è attribuita una indennità giornaliera pari a quella prevista per gli allievi dell'Accademia della guardia di finanza.

     Agli allievi ufficiali provenienti dai sottufficiali del Corpo, in luogo dell'indennità prevista nel comma precedente, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione all'Accademia.

     Il trattamento economico di cui ai precedenti commi è corrisposto agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo anche durante i periodi di interruzione dei corsi e di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità, mentre ne è sospesa la corresponsione agli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio [2].

 

          Art. 9.

     Sono a carico dell'Amministrazione le spese per il vitto degli allievi ufficiali, per la prima vestizione degli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo e quelle per la manutenzione del corredo degli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo; sono altresì a carico dell'Amministrazione le rette ospedaliere per il ricovero degli allievi in luoghi di cura.

     Sono a carico degli allievi le spese per i libri di testo, quelle di carattere personale e quelle che saranno volta per volta determinate nel bando di concorso per l'ammissione all'Accademia.

 

          Art. 10.

     Gli allievi ufficiali ripetono un anno del corso se, per qualsiasi causa, in un anno sono stati assenti dal corso per più di 60 e fino a 180 giorni anche non continuativi, ovvero non hanno superato gli esami finali del primo o del secondo anno di corso.

     Se l'assenza è determinata da infermità contratta in servizio e per causa di servizio il termine di 60 giorni è elevato a 90 giorni.

     Agli allievi ufficiali, durante il corso, è consentito ripetere soltanto un anno per una sola volta.

 

          Art. 11.

     Sono dimessi dall'Accademia gli allievi che:

     a) dopo aver ripetuto un anno di corso siano riprovati per la seconda volta;

     b) dichiarino di rinunziare al corso;

     c) dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano;

     d) siano stati assenti dal corso in un anno, per qualsiasi causa, più di 180 giorni anche non continuativi.

     Sono espulsi dall'Accademia gli allievi colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro e la morale.

     La dimissione e l'espulsione dall'Accademia comportano di diritto la rescissione della ferma.

     Il periodo di tempo trascorso in Accademia viene computato utile, per gli allievi non provenienti dai sottufficiali, agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva.

     Gli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo dimessi o espulsi dal corso riacquistano il precedente stato di sottufficiale. La espulsione comporta una detrazione di anzianità corrispondente al periodo di tempo trascorso presso l'Accademia, salva l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari.

     I provvedimenti di dimissione per difetto di attitudine e quelli di espulsione sono adottati con decreto del Ministro per l'interno su proposta del capo della polizia; i provvedimenti di dimissione per altra causa sono adottati con determinazione del capo della polizia su proposta del comandante l'Accademia.

 

          Art. 12.

     La pensione privilegiata ordinaria, spettante agli allievi dell'Accademia per infermità o lesioni riportate in servizio e per causa di servizio, è liquidata:

     a) per gli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo, in base al grado che rivestivano all'atto dell'ammissione all'Accademia ed al trattamento economico che sarebbe loro spettato nel grado stesso qualora fossero rimasti in servizio nella posizione di stato di sottufficiale;

     b) per gli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo, in base al grado ed al trattamento economico iniziale di guardia di pubblica sicurezza.

 

          Art. 13.

     Gli allievi ufficiali che hanno superato gli esami finali del secondo anno di corso conseguono la nomina a sottotenente in servizio permanente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza secondo l'ordine di graduatoria e sotto un'unica data, posteriore agli esami della seconda sessione.

     I sottotenenti, che hanno conseguito l'idoneità nella seconda sessione, seguono nel ruolo quelli che l'hanno conseguita nella prima.

 

          Art. 14.

     I sottotenenti in servizio permanente dopo la nomina, frequentano, presso l'Accademia del Corpo, un corso biennale di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

     Durante il corso è consentito ripetere soltanto un anno per una sola volta.

 

          Art. 15.

     I sottotenenti che superino il corso di applicazione e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme sull'avanzamento conseguono la promozione al grado di tenente con decorrenza dal compimento di due anni di anzianità di grado.

     I sottotenenti che, per causa di forza maggiore, superino il corso di applicazione successivamente alla data in cui hanno raggiunto due anni di anzianità di grado conseguono ugualmente la promozione al grado di tenente con decorrenza dalla data predetta.

     I sottotenenti che sono riprovati per la seconda volta durante il corso di applicazione cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria di congedo che loro compete ai sensi dell'art. 32 della legge 29 marzo 1956, n. 288, e successive modificazioni.

 

          Art. 16.

     Agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio permanente provenienti dai corsi dell'Accademia sono riconosciuti validi gli esami superati durante il corso allievi ufficiali ed il corso di applicazione sulle materie indicate nel successivo art. 17 ai fini dell'ammissione, a giudizio dei competenti Consigli accademici, al secondo o terzo anno delle Facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche o di economia e commercio, per il conseguimento della relativa laurea.

     Il riconoscimento di cui al precedente comma è subordinato al possesso, all'atto dell'ammissione in Accademia da parte degli ufficiali in servizio permanente, del titolo di studio richiesto per il conseguimento della laurea prescelta.

 

          Art. 17.

     Sono riconosciuti validi ai fini dell'ammissione ai corsi universitari di cui all'articolo precedente gli esami superati, durante il corso allievi ufficiali ed il corso di applicazione, nelle seguenti materie che devono essere comprese fra le materie di insegnamento previste dal regolamento di cui al primo comma dell'art. 2:

     1) istituzioni di diritto privato;

     2) economia politica;

     3) scienze delle finanze e diritto finanziario;

     4) diritto costituzionale;

     5) diritto del lavoro;

     6) diritto amministrativo (corso annuale);

     7) diritto internazionale;

     8) diritto penale (corso biennale);

     9) procedura penale;

     10) statistica;

     11) medicina legale;

     12) antropologia criminale;

     13) geografia politica ed economica;

     14) politica economica;

     15) sociologia;

     16) storia dei partiti e dei movimenti politici;

     17) lingua francese (corsi quadriennali);

     18) lingua inglese (corsi quadriennali).

     L'insegnamento delle suddette materie deve essere impartito da docenti universitari secondo programmi analoghi a quelli universitari e approvati con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

 

          Art. 18.

     Per un periodo di sei anni dall'entrata in vigore della presente legge, il limite di età di cui al comma terzo dell'art. 3 è elevato ad anni trenta.

 

          Art. 19.

     Per l'avanzamento al grado di tenente dei sottotenenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data predetta.

 

          Art. 20.

     Le parole "ai gradi di capitano e di tenente", contenute nel primo comma dell'art. 65 della legge 29 marzo 1956, n. 288, sono sostituite con le parole (Omissis).

 

          Art. 21.

     Le disposizioni concernenti il reclutamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, contenute nella legge 26 gennaio 1942, n. 39, e nel decreto-legge 9 aprile 1948, n. 524, convertito nella legge 22 aprile 1953, n. 342, sono abrogate.

     E' abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con le norme della presente legge.

 

          Art. 22.

     All'onere di lire 10 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64; di lire 10 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 20 milioni per gli anni successivi si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 100 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1963-64 e dei capitoli corrispondenti dei successivi stati di previsione.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1]  Lettera così sostituita dall'art. 1 della L. 30 ottobre 1969, n. 803.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 27 febbraio 1974, n. 68.