Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.9 polizia di Stato |
Data: | 13/07/1965 |
Numero: | 845 |
Sommario |
Art. 1. Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 75 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è inserito il comma seguente (Omissis) |
Art. 2. L'art. 80 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 3. Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 81 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è inserito il comma seguente (Omissis) |
Art. 4. L'ultimo comma dell'art. 82 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dai seguenti commi (Omissis) |
Art. 5. L'art. 91 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 6. Il primo comma dell'art. 92 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente comma (Omissis) |
Art. 7. L'art. 93 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 8. L'art. 94 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 9. Dopo l'art. 94 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è aggiunto il seguente art. 94-bis (Omissis) |
Art. 10. L'art. 95 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 11. L'art. 97 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 12. Il primo comma dell'art. 98 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente comma (Omissis) |
Art. 13. L'art. 99 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 14. L'art. 100 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 15. Dopo l'art. 100 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è aggiunto il seguente art 100-bis (Omissis) |
Art. 16. L'art. 101 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 17. L'art. 113 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 18. Negli articoli 79, 90 e 96 della legge 3 aprile 1958, n. 460, le parole: "classifica non inferiore a buono con tre" sono sostituite dalle seguenti (Omissis) |
Art. 19. L'art. 52 della legge 26 luglio 1961, n. 709, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 20. Dopo l'art. 52 della legge 26 luglio 1961, n. 709, è aggiunto il seguente art. 52-bis (Omissis) |
Art. 21. Al primo corso allievi sottufficiali che avrà luogo dopo la data di entrata in vigore della presente legge potranno essere ammessi anche i militari di pubblica sicurezza [...] |
§ 46.9.74 - Legge 13 luglio 1965, n. 845.
Norme integrative e modificative delle leggi 3 aprile 1958, n. 460 e 26 luglio 1961, n. 709, sullo stato giuridico e l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
(G.U. 24 luglio 1965, n. 184)
Titolo I
MODIFICHE ALLA LEGGE 3 APRILE 1958, N. 460
Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 75 della
L'art. 80 della
Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 81 della
L'ultimo comma dell'art. 82 della
L'art. 91 della
Il primo comma dell'art. 92 della
L'art. 93 della
L'art. 94 della
Dopo l'art. 94 della
L'art. 95 della
L'art. 97 della
Il primo comma dell'art. 98 della
L'art. 99 della
L'art. 100 della
Dopo l'art. 100 della
L'art. 101 della
L'art. 113 della
Negli articoli 79, 90 e 96 della
Titolo II
INTEGRAZIONE ALLA LEGGE 26 LUGLIO 1961, N. 709
L'art. 52 della
Dopo l'art. 52 della
Titolo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Al primo corso allievi sottufficiali che avrà luogo dopo la data di entrata in vigore della presente legge potranno essere ammessi anche i militari di pubblica sicurezza che siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 3 e 4 successivamente alla data di entrata in vigore della
Per i militari di cui al precedente comma l'ammissione al corso allievi sottufficiali è subordinata alla condizione che essi non abbiano riportato punizione di rigore od altra più grave e siano fisicamente idonei.