§ 46.9.74 - Legge 13 luglio 1965, n. 845.
Norme integrative e modificative delle leggi 3 aprile 1958, n. 460 e 26 luglio 1961, n. 709, sullo stato giuridico e l'avanzamento dei sottufficiali [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:13/07/1965
Numero:845


Sommario
Art. 1.      Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 75 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è inserito il comma seguente (Omissis)
Art. 2.      L'art. 80 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 3.      Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 81 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è inserito il comma seguente (Omissis)
Art. 4.      L'ultimo comma dell'art. 82 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dai seguenti commi (Omissis)
Art. 5.      L'art. 91 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 6.      Il primo comma dell'art. 92 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente comma (Omissis)
Art. 7.      L'art. 93 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 8.      L'art. 94 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 9.      Dopo l'art. 94 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è aggiunto il seguente art. 94-bis (Omissis)
Art. 10.      L'art. 95 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 11.      L'art. 97 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 12.      Il primo comma dell'art. 98 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente comma (Omissis)
Art. 13.      L'art. 99 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 14.      L'art. 100 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 15.      Dopo l'art. 100 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è aggiunto il seguente art 100-bis (Omissis)
Art. 16.      L'art. 101 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 17.      L'art. 113 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 18.      Negli articoli 79, 90 e 96 della legge 3 aprile 1958, n. 460, le parole: "classifica non inferiore a buono con tre" sono sostituite dalle seguenti (Omissis)
Art. 19.      L'art. 52 della legge 26 luglio 1961, n. 709, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 20.      Dopo l'art. 52 della legge 26 luglio 1961, n. 709, è aggiunto il seguente art. 52-bis (Omissis)
Art. 21.      Al primo corso allievi sottufficiali che avrà luogo dopo la data di entrata in vigore della presente legge potranno essere ammessi anche i militari di pubblica sicurezza [...]


§ 46.9.74 - Legge 13 luglio 1965, n. 845.

Norme integrative e modificative delle leggi 3 aprile 1958, n. 460 e 26 luglio 1961, n. 709, sullo stato giuridico e l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(G.U. 24 luglio 1965, n. 184)

 

 

Titolo I

 

MODIFICHE ALLA LEGGE 3 APRILE 1958, N. 460

 

     Art. 1.

     Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 75 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è inserito il comma seguente (Omissis).

 

          Art. 2.

     L'art. 80 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 3.

     Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 81 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è inserito il comma seguente (Omissis).

 

          Art. 4.

     L'ultimo comma dell'art. 82 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dai seguenti commi (Omissis).

 

          Art. 5.

     L'art. 91 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 6.

     Il primo comma dell'art. 92 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente comma (Omissis).

 

          Art. 7.

     L'art. 93 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 8.

     L'art. 94 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 9.

     Dopo l'art. 94 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è aggiunto il seguente art. 94-bis (Omissis).

 

          Art. 10.

     L'art. 95 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 11.

     L'art. 97 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 12.

     Il primo comma dell'art. 98 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente comma (Omissis).

 

          Art. 13.

     L'art. 99 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 14.

     L'art. 100 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 15.

     Dopo l'art. 100 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è aggiunto il seguente art 100-bis (Omissis).

 

          Art. 16.

     L'art. 101 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 17.

     L'art. 113 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 18.

     Negli articoli 79, 90 e 96 della legge 3 aprile 1958, n. 460, le parole: "classifica non inferiore a buono con tre" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

 

Titolo II

 

INTEGRAZIONE ALLA LEGGE 26 LUGLIO 1961, N. 709

 

          Art. 19.

     L'art. 52 della legge 26 luglio 1961, n. 709, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 20.

     Dopo l'art. 52 della legge 26 luglio 1961, n. 709, è aggiunto il seguente art. 52-bis (Omissis).

 

Titolo III

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 21.

     Al primo corso allievi sottufficiali che avrà luogo dopo la data di entrata in vigore della presente legge potranno essere ammessi anche i militari di pubblica sicurezza che siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 3 e 4 successivamente alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1958, n. 460.

     Per i militari di cui al precedente comma l'ammissione al corso allievi sottufficiali è subordinata alla condizione che essi non abbiano riportato punizione di rigore od altra più grave e siano fisicamente idonei.