Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 20/11/2003 |
Numero: | 349 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione e durata |
Art. 2. Assegno funzionale |
Art. 3. Indennità operativa |
Art. 4. Buoni pasto |
Art. 5. Tutela legale |
Art. 6. Importo aggiuntivo pensionabile |
Art. 7. Proroga di efficacia di norme |
Art. 8. Copertura finanziaria |
§ 46.8.50b - D.P.R. 20 novembre 2003, n. 349.
Recepimento del provvedimento di concertazione integrativo per il personale non dirigente delle Forze armate.
(G.U. 24 dicembre 2003, n. 298)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il
Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto
Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato
Visto il
Viste le disposizioni contenute nell'articolo 33, comma 2, della
Visto lo schema di provvedimento di concertazione riguardante la distribuzione delle somme di cui al suddetto articolo 33, comma 2, della
Viste le osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del
Visto l'articolo 17, comma 1, della
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2003, con la quale è stato approvato, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1. Ambito di applicazione e durata
1. Il presente decreto si applica al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva.
2. Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal 1° gennaio 2003, quelle relative al biennio economico 2002-2003 di cui al
Art. 2. Assegno funzionale
1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma 1, del
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17 anni di servizio |
29 anni di servizio |
Grado |
euro |
euro |
|
|
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1° Caporal maggiore e gradi corrispondenti |
1.131,60 |
1.694,40 |
Caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti |
1.131,60 |
1.694,40 |
Caporal maggiore capo e gradi corrispondenti |
1.131,60 |
1.694,40 |
Caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti |
1.131,60 |
1.694,40 |
Sergente e gradi corrispondenti |
1.406,40 |
2.358,00 |
Sergente maggiore e gradi corrispondenti |
1.406,40 |
2.358,00 |
Sergente maggiore capo e gradi corrispondenti |
1.406,40 |
2.358,00 |
Maresciallo e gradi corrispondenti |
1.429,20 |
2.398,80 |
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
1.429,20 |
2.398,80 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
1.429,20 |
2.398,80 |
1° Maresciallo e gradi corrispondenti |
1.429,20 |
2.398,80 |
2. Per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma 2, del
|
17 anni di servizio |
29 anni di servizio |
Grado |
euro |
euro |
– |
– |
– |
Tenente e gradi corrispondenti |
1.682,40 |
2.524,80 |
Capitano e gradi corrispondenti |
2.164,80 |
4.018,80 |
Maggiore e gradi corrispondenti |
2.439,60 |
4.018,80 |
Tenente colonnello e gradi corrispondenti |
2.439,60 |
4.018,80 |
Art. 3. Indennità operativa
1. Il comma 10 dell'articolo 5 del
2. Il predetto trattamento si cumula con le indennità operative spettanti, previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della
Art. 4. Buoni pasto
1. Tenuto conto dei particolari disagi derivanti da specifiche situazioni di impiego del personale, è assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la somma di Euro 819.000,00 per la concessione dei buoni pasto.
2. I criteri per l'utilizzo della somma sopra indicata e per l'individuazione delle fattispecie che danno titolo alla concessione del beneficio sono definiti dalle Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di buoni pasto.
Art. 5. Tutela legale
1. Fermo restando il disposto dell'articolo 23 del
Art. 6. Importo aggiuntivo pensionabile
1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 10, comma 4, del
Grado |
Euro |
|
– |
Caporal maggiore capo scelto |
171 |
Caporal maggiore capo |
171 |
Caporal maggiore scelto |
170 |
Art. 7. Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite nei precedenti provvedimenti di concertazione.
Art. 8. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 49,513 milioni di euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 33, comma 2, della
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.