§ 46.8.50b - D.P.R. 20 novembre 2003, n. 349.
Recepimento del provvedimento di concertazione integrativo per il personale non dirigente delle Forze armate.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:20/11/2003
Numero:349


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione e durata
Art. 2.  Assegno funzionale
Art. 3.  Indennità operativa
Art. 4.  Buoni pasto
Art. 5.  Tutela legale
Art. 6.  Importo aggiuntivo pensionabile
Art. 7.  Proroga di efficacia di norme
Art. 8.  Copertura finanziaria


§ 46.8.50b - D.P.R. 20 novembre 2003, n. 349.

Recepimento del provvedimento di concertazione integrativo per il personale non dirigente delle Forze armate.

(G.U. 24 dicembre 2003, n. 298)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante norme sulle «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di polizia e delle Forze armate»;

     Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione, da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità, per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché il personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

     Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995 relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;

     Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995 riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente, per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, di recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003;

     Viste le disposizioni contenute nell'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in base alle quali le risorse previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche all'incentivazione della produttività, del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995;

     Visto lo schema di provvedimento di concertazione riguardante la distribuzione delle somme di cui al suddetto articolo 33, comma 2, della legge n. 289 del 2002, concertato, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni, in data 4 novembre 2003 dalla delegazione di parte pubblica e dallo Stato maggiore della difesa, dalla sezione COCER Esercito, dalla sezione COCER Marina e dalla sezione COCER Aeronautica; le sezioni COCER non hanno sottoscritto lo schema concertato;

     Viste le osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, trasmesse con nota n. 117/1/3093/252CD del 6 novembre 2003 dello Stato maggiore della difesa;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195 del 1995;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2003, con la quale è stato approvato, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, previa verifica delle compatibilità finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 7, lo schema di concertazione riguardante il personale non dirigente delle Forze armate;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

     Decreta:

 

     Art. 1. Ambito di applicazione e durata

     1. Il presente decreto si applica al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva.

     2. Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal 1° gennaio 2003, quelle relative al biennio economico 2002-2003 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.

 

          Art. 2. Assegno funzionale

     1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

 

 

17 anni di servizio

29 anni di servizio

Grado

euro

euro

 

 

 

1° Caporal maggiore e gradi corrispondenti

1.131,60

1.694,40

Caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti

1.131,60

1.694,40

Caporal maggiore capo e gradi corrispondenti

1.131,60

1.694,40

Caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti

1.131,60

1.694,40

Sergente e gradi corrispondenti

1.406,40

2.358,00

Sergente maggiore e gradi corrispondenti

1.406,40

2.358,00

Sergente maggiore capo e gradi corrispondenti

1.406,40

2.358,00

Maresciallo e gradi corrispondenti

1.429,20

2.398,80

Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti

1.429,20

2.398,80

Maresciallo capo e gradi corrispondenti

1.429,20

2.398,80

1° Maresciallo e gradi corrispondenti

1.429,20

2.398,80

 

     2. Per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2001, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 1999, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

 

 

17 anni di servizio

29 anni di servizio

Grado

euro

euro

Tenente e gradi corrispondenti

1.682,40

2.524,80

Capitano e gradi corrispondenti

2.164,80

4.018,80

Maggiore e gradi corrispondenti

2.439,60

4.018,80

Tenente colonnello e gradi corrispondenti

2.439,60

4.018,80

 

          Art. 3. Indennità operativa

     1. Il comma 10 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpreta nel senso che il personale percettore dell'indennità fondamentale di aeronavigazione o di volo di cui agli articoli 5 e 6 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e di una delle indennità supplementari previste dall'articolo 13, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della medesima legge, quando cessa di percepire la predetta indennità supplementare, ha diritto alla corresponsione della medesima indennità supplementare in misura pari ad un ventesimo dell'intero importo in godimento per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione della relativa indennità e fino a un massimo di venti anni, compresi i periodi effettuati alle medesime condizioni anteriormente alla data di entrata in vigore del comma 10 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.

     2. Il predetto trattamento si cumula con le indennità operative spettanti, previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, nonché dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360.

 

          Art. 4. Buoni pasto

     1. Tenuto conto dei particolari disagi derivanti da specifiche situazioni di impiego del personale, è assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la somma di Euro 819.000,00 per la concessione dei buoni pasto.

     2. I criteri per l'utilizzo della somma sopra indicata e per l'individuazione delle fattispecie che danno titolo alla concessione del beneficio sono definiti dalle Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di buoni pasto.

 

          Art. 5. Tutela legale

     1. Fermo restando il disposto dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, al personale delle Forze Armate, indagato per fatti inerenti al servizio, che intende avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di Euro 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

 

          Art. 6. Importo aggiuntivo pensionabile

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, è rideterminato per il personale sottoindicato, nelle seguenti misure mensili lorde:

 

Grado

Euro

 

Caporal maggiore capo scelto

171

Caporal maggiore capo

171

Caporal maggiore scelto

170

 

          Art. 7. Proroga di efficacia di norme

     1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite nei precedenti provvedimenti di concertazione.

 

          Art. 8. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 49,513 milioni di euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritta sul Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.