§ 4.6.25 - L.R. 28 settembre 2024, n. 23.
Modifiche alla legge regionale 17 agosto 1998, n. 25 (disciplina delle attività e degli interventi regionali in materia di protezione civile - [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 calamità pubbliche e protezione civile
Data:28/09/2024
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Modifica alla legge regionale 17 agosto 1998 n. 25 (Disciplina delle attività e degli interventi regionali in materia di protezione civile - Abrogazione L.R. 19 dicembre 1994, n. 46)
Art. 2.  Modifica all’art. 28 della legge regionale 17 agosto 1998, n. 25 (Disciplina delle attività e degli interventi regionali in materia di protezione civile - Abrogazione L.R. 19.12.1994, n. 46)
Art. 3.  Modifica all’art. 6 della legge regionale 6 luglio 2016, n. 13 (Norme per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione dei cittadini migranti e dei rifugiati)
Art. 4.  Norma finanziaria
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 4.6.25 - L.R. 28 settembre 2024, n. 23.

Modifiche alla legge regionale 17 agosto 1998, n. 25 (disciplina delle attività e degli interventi regionali in materia di protezione civile - abrogazione l.r. 19 dicembre 1994, n. 46) e alla legge regionale 6 luglio 2016, n. 13 (norme per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione dei cittadini migranti e dei rifugiati)

(B.U. 30 settembre 2024, n. 47 Speciale)

 

Art. 1. Modifica alla legge regionale 17 agosto 1998 n. 25 (Disciplina delle attività e degli interventi regionali in materia di protezione civile - Abrogazione L.R. 19 dicembre 1994, n. 46)

1. Dopo l’art. 18 della legge regionale 17 agosto 1998 n. 25 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 18 bis. Stato di emergenza regionale

1. In occasione o nell'imminenza di emergenze connesse ad eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalla Regione nell'esercizio della propria potestà legislativa, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara lo stato di emergenza regionale, determinandone la durata, nel rispetto di quanto previsto al comma 7, e l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi.

2. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, la Giunta regionale, con delibera, individua:

a) i comuni interessati dall'emergenza;

b) le risorse operative, tecniche e scientifiche da utilizzare o utilizzate nel fronteggiare l'emergenza;

c) il fabbisogno a copertura dei danni verificatisi o che si stima vengano prodotti;

d) l'assegnazione dei finanziamenti, nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, al fine di fronteggiare l'emergenza.

3. In conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale può adottare, ai sensi dell'articolo 25, comma 11, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice di Protezione Civile”, in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, purché nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme statali e dell'Unione europea, ordinanze di protezione civile per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante il perdurare dell'emergenza stessa.

4. In presenza di un'emergenza, di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 25/98, la Regione, al fine di agevolare l'azione degli enti locali nelle attività legate alla stima dei danni e alle procedure amministrative finalizzate al ripristino delle normali condizioni di vita e all'alimentazione di banche dati regionali e nazionali, mette a disposizione dei medesimi enti un apposito sistema informatico di rilevamento danni, nell'espletamento della funzione di ricognizione e accertamento dei danni subiti dal territorio e dalle infrastrutture pubbliche e private e di validazione delle relative richieste ai fini della dichiarazione dello stato di emergenza.

5. I presupposti, i criteri e le modalità di intervento da seguire in caso di emergenza di impatto regionale o locale, ivi compresi quelli relativi agli interventi per la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi, alla relativa ricognizione dei danni e all'eventuale assegnazione di finanziamenti, sono definiti dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

6. Il Presidente della Giunta regionale può richiedere, ove appaia necessario anche in ragione della gravità ed estensione dell'evento emergenziale, di dichiarare lo stato di emergenza di rilievo nazionale per eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c, della legge regionale n. 25/98.

7. La durata massima dello stato di emergenza regionale è di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza regionale è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, in conformità ad apposita deliberazione della Giunta regionale.

8. Al termine dello stato di emergenza regionale, la Giunta regionale dispone le modalità di completamento degli interventi previsti a seguito dell'emergenza regionale e le modalità di assegnazione di eventuali contributi finanziari stanziati nel limite delle risorse disponibili a bilancio.”

 

     Art. 2. Modifica all’art. 28 della legge regionale 17 agosto 1998, n. 25 (Disciplina delle attività e degli interventi regionali in materia di protezione civile - Abrogazione L.R. 19.12.1994, n. 46)

1. Dopo il comma 1 dell’art. 28 della legge regionale n. 25/98 è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. Nelle more del riordino della normativa di settore, per quanto non espressamente previsto nella presente legge o in contrasto con essa, si applicano le norme di cui al d.lgs. n. 1/2018 “Codice di Protezione Civile” e di ogni altra normativa nazionale e/o unionale in materia di protezione civile.”.

 

     Art. 3. Modifica all’art. 6 della legge regionale 6 luglio 2016, n. 13 (Norme per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione dei cittadini migranti e dei rifugiati)

1. Dopo il comma 1 dell’art. 6 della legge regionale n. 13/2016 - Norme per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione dei cittadini migranti e dei rifugiati - è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. In caso di situazioni di emergenza per avvisi pubblici andati deserti, per l’attuazione dei compiti previsti dal comma 3 del presente articolo, per l’anno 2024 la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi della legge regionale n. 25/1998, a mobilitare gli attori coinvolti nei processi di accoglienza, tutela ed integrazione dei cittadini stranieri migranti e rifugiati, per interventi resisi urgenti, avvalendosi di strutture esistenti e siti di proprietà dell’Ente in attesa del completamento dei centri di accoglienza regionali esistenti, utilizzando anche fondi regionali o fondi comunitari a ciò destinati.”.

 

     Art. 4. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell’articolo 3 della presente legge, quantificati in un massimo complessivo di 50.000,00 euro annui, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse stanziate a valere sulla Missione 20, Programma 03, Titolo 1 Macro aggregato 110 del Bilancio di previsione triennale 2024 - 2026 della Regione Basilicata.

 

     Art. 5. Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.