Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.5 dichiarazioni |
Data: | 08/01/2024 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Semplificazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati |
Art. 2. Estensione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA |
Art. 3. Eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio |
Art. 4. Procedura telematica per comunicazione cessazione incarico di depositario delle scritture contabili |
Art. 5. Riorganizzazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale |
Art. 6. Incremento di sistemi finalizzati a ridurre gli oneri compilativi dei Modelli degli indici sintetici di affidabilità fiscale |
Art. 7. Disponibilità dei programmi informatici per gli indici sintetici di affidabilità fiscale |
Art. 8. Scadenza dei versamenti rateali delle imposte |
Art. 9. Ampliamento soglia versamenti minimi dell'IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo |
Art. 10. Sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti |
Art. 11. Revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali |
Art. 12. Semestralizzazione dei termini di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie |
Art. 13. Esclusione dalla decadenza dal beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione dei crediti d'imposta per i quali permane l'obbligo di indicazione in dichiarazione |
Art. 14. Innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità |
Art. 15. Semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA |
Art. 16. Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta |
Art. 17. Addebito in conto dell'I24 con scadenze future |
Art. 18. Pagamento delle somme dovute con modello F24 mediante PagoPA |
Art. 19. Dichiarazione dei redditi precompilata per le persone fisiche compresi i titolari di partita IVA |
Art. 20. Comunicazione dei dati reddituali da parte dei soggetti terzi ai fini della dichiarazione precompilata |
Art. 21. Modello Unico di delega per l'accesso ai servizi dell'Agenzia |
Art. 22. Rafforzamento dei servizi digitali |
Art. 23. Rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale |
Art. 24. Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante apposite procedure software |
Art. 25. Semplificazione degli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari |
Art. 26. Disposizioni finanziarie |
Art. 27. Entrata in vigore |
§ 95.5.326 - D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1.
Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.
(G.U. 12 gennaio 2024, n. 9)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2023;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2023;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Semplificazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati
1. All'articolo 1 del
2. All'articolo 5 del
3. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 2. Estensione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA
1. A decorrere dal 2024 la dichiarazione dei redditi di cui agli articoli 34, comma 4, e 37 del
2. A decorrere dal 2024 i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati all'articolo 34, comma 4, del
Art. 3. Eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio
1. All'articolo 4 del
Art. 4. Procedura telematica per comunicazione cessazione incarico di depositario delle scritture contabili
1. All'articolo 35 del
Art. 5. Riorganizzazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale
1. All'articolo 9-bis, del
Art. 6. Incremento di sistemi finalizzati a ridurre gli oneri compilativi dei Modelli degli indici sintetici di affidabilità fiscale
1. All'articolo 9-bis, del
2. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 7. Disponibilità dei programmi informatici per gli indici sintetici di affidabilità fiscale
1. All'articolo 9-bis, del
2. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 8. Scadenza dei versamenti rateali delle imposte
1. All'articolo 20 del
a) al comma 1, le parole: «, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica,» sono soppresse e le parole: «mese di novembre» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.
Art. 9. Ampliamento soglia versamenti minimi dell'IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo
1. All'articolo 1, comma 4, del
a) le parole: «lire cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100»;
b) dopo le parole: «relativo al mese successivo» sono aggiunte le seguenti: «e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno».
2. All'articolo 7, comma 1, lettera a), del
a) le parole: «lire 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100»;
b) dopo le parole: «trimestre successivo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all'anno d'imposta 2024.
4. Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis del
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica ai compensi corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2024.
6. All'articolo 25-ter, comma 2-bis, del
a) al secondo periodo, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «16 giugno» e le parole: «20 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre»;
b) dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.».
Art. 10. Sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti
1. Salvo casi di indifferibilità e urgenza, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre è sospeso l'invio dei seguenti atti, elaborati o emessi dall'Agenzia delle entrate:
a) comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del
b) comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del
c) comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all'articolo 1, comma 412, della
d) inviti all'adempimento di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della
2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7-quater, comma 17, del
Art. 11. Revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali
1. Con effetto dal 2 maggio 2024, al
a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre»;
b) all'articolo 2, comma 2, le parole: «entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'ultimo giorno del decimo mese» [1].
2. Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d'imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data.
3. Con effetto dal 15 aprile 2025, al
a) all'articolo 2, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Le persone fisiche presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a. tra il 15 aprile ed il 30 giugno ovvero in via telematica tra il 15 aprile e il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Le società o le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica tra il 15 aprile e il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
2. I soggetti all'imposta sul reddito delle società presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica a partire dal 15 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.»;
b) all'articolo 4, comma 4-bis, le parole: «entro il 31 ottobre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 15 aprile e il 31 ottobre di ciascun anno» [2].
Art. 12. Semestralizzazione dei termini di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie
1. I soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 2024 provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale, entro i termini che sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 13. Esclusione dalla decadenza dal beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione dei crediti d'imposta per i quali permane l'obbligo di indicazione in dichiarazione
1. La mancata indicazione dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici nelle dichiarazioni annuali di cui agli articoli 1, 4 e 8 del
Art. 14. Innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità
1. All'articolo 9-bis, comma 11, del
b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;».
Art. 15. Semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA
1. Al fine di semplificare la modulistica relativa all'adempimento degli obblighi dichiarativi, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1, del
2. A decorrere dal medesimo periodo indicato al comma 1, all'articolo 2, comma 36-vicies ter, del
3. A decorrere dalle opzioni da esercitarsi per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, all'articolo 1 della
Art. 16. Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta
1. Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta, i soggetti indicati nel titolo III del
2. Le comunicazioni dei dati effettuate ai sensi del presente articolo sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del
3. In via sperimentale, possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo i sostituti d'imposta di cui al comma 1 con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a cinque. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate può essere ampliato il numero massimo di dipendenti. L'adesione al sistema semplificato di cui al comma 1 tramite comportamento concludente è vincolante per l'intero anno d'imposta per cui è esercitata.
4. Il pagamento delle ritenute e delle trattenute di cui al comma 1 è effettuato con le modalità di cui all'articolo 17 del
5. La trasmissione dei dati e il versamento di cui al comma 1 sono effettuati direttamente dal sostituto d'imposta o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta dell'anno d'imposta 2025.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati gli ulteriori elementi informativi da comunicare e sono definiti modalità e termini per la trasmissione dei dati, nonchè ogni altra disposizione di attuazione.
8. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 17. Addebito in conto dell'I24 con scadenze future
1. Per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme cui si applica la disciplina dell'articolo 17 del
Art. 18. Pagamento delle somme dovute con modello F24 mediante PagoPA
1. Per i versamenti di imposte, contributi e altre somme cui si applica la disciplina dell'articolo 17 del
2. All'articolo 5, comma 2-quater, del
Art. 19. Dichiarazione dei redditi precompilata per le persone fisiche compresi i titolari di partita IVA
1. All'articolo 1 del
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dal 2024, in via sperimentale, utilizzando le informazioni e i dati indicati al comma 1, l'Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli indicati al medesimo comma 1. Con riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del presente decreto.»;
b) al comma 3, dopo le parole: «La dichiarazione precompilata», sono inserite le seguenti: «, di cui ai commi 1 e 1-bis,».
2. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 20. Comunicazione dei dati reddituali da parte dei soggetti terzi ai fini della dichiarazione precompilata
1. All'articolo 3 del
a) nella rubrica, dopo le parole: «dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti», sono inserite le seguenti: «e a redditi percepiti dai contribuenti»;
b) al comma 4, dopo le parole: «dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle indicate nei commi 1, 2 e 3», sono inserite le seguenti: «e dei dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti».
Art. 21. Modello Unico di delega per l'accesso ai servizi dell'Agenzia
1. Il contribuente può delegare gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del
2. Il contribuente è comunque tenuto ad individuare, in modo puntuale, i servizi che intende delegare.
3. La delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è conferita, salvo revoca.
4. La rinuncia alla delega ricevuta è comunicata dagli intermediari di cui al comma 1 esclusivamente in via telematica.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.
Art. 22. Rafforzamento dei servizi digitali
1. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti servizi digitali per:
a) potenziare i canali di assistenza a distanza;
b) consentire la registrazione delle scritture private;
c) consentire la richiesta e l'ottenimento di certificati rilasciati dall'Agenzia stessa;
d) consentire il confronto a distanza tra contribuente e uffici dell'Agenzia, nonchè lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento;
e) consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonchè liquidazione dei tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate;
f) l'effettuazione di ulteriori adempimenti.
2. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1, del
3. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 23. Rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale
1. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, all'interno di apposita area riservata, servizi digitali per la consultazione e l'acquisizione dei dati, degli atti e delle comunicazioni gestiti dall'Agenzia delle entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate [3].
2. L'acquisizione dei documenti di cui al comma 1 è effettuata anche attraverso servizi di trasferimento massivo e in forma strutturata dei dati contenuti nei documenti stessi.
3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1, del
4. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 24. Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante apposite procedure software
1. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri anonimi di cui all'articolo 2, comma 1, del
2. Le soluzioni software di cui al comma 1 devono poter consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, nel caso in cui l'operazione commerciale sia regolata mediante la predetta modalità di pagamento, al fine di semplificare e rendere meno onerose le operazioni amministrative degli esercenti.
3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1, del
4. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 25. Semplificazione degli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari
1. Al fine di semplificare gli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari, all'articolo 30 del
2. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 26. Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 13, valutati in 1,2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della
Art. 27. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Comma così modificato dall'art. 2 del
[2] Comma così modificato dall'art. 2 del
[3] Comma così sostituito dall'art. 2 del
[4] Comma così modificato dall'art. 2 del